Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1606 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1606 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STOICA VASILE ALEXANDRU N. IL 07/02/1994
avverso la sentenza n. 2002/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 17099/2013
Motivi della decisione
Stoica Vasile Alexandru ricorre personalmente avverso la
sentenza n.134 del 23 gennaio 2013 della Corte d’Appello di
Lecce che lo ha condannato per tentata rapina aggravata e
commisurazione della pena per il tentativo ed al mancato
riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile perché è una mera reiterazione
dei motivi di appello, senza alcuna specifica critica alle
argomentazioni con le quali la Corte territoriale li ha rigettati.
Stoica Vasile ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive già
sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla
Corte d’appello poi . Al riguardo giova ricordare che nella
giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte
ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui “è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c),
all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000
Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del
27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
lesioni personali, lamentando vizio di motivazione in relazione alla
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determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così d ciso in Roma,camera di consiglio dell’ 08.10.2013.
Il Con
relat?re
Taddei
P.Q.M.