Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16056 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16056 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
Venuti Leonardo, nato a Foggia il 17.4.1989,
contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 4.5.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4.5.2015. la Corte di Appello di Bari confermava
quella emessa in data 22.11.2013 dal GUP presso il Tribunale di Trani e con la
quale Leonardo Venuti era stato riconosciuto responsabile dei reati a lui ascritti
ovvero, in primo luogo, dei delitti di rapina e lesioni personali commessi in danno
di tale Carlo Valente nonché del delitto di cui all’art. 55 del D. Lg.vo 231 del
2007 per avere utilizzato la carta di credito oggetto, tra gli altri, della rapina di
cui sopra e, in concorso con tale Emilio Calabrice, di analoghe ipotesi di reato
perpetrate in danno di tale Domenico Pistillo; il Valente era stato quindi
condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 400 di multa, così
determinata in aumento rispetto a quella irrogatagli con la sentenza n. 267 del
2011 del GUP di Foggia, irrevocabile in data 8.10.2013;
2.

ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Leonardo Venuti,

lamentando:

Data Udienza: 28/03/2018

2.1 nullità del decreto di citazione emesso dalla Corte di Appello di Bari
laddove non venivano ivi indicati tutti i capi di imputazione per i quali il processo
sarebbe stato celebrato;
2.2 erroneità del calcolo della pena con riguardo all’aumento per la
continuazione; rileva, a tal proposito, che il Tribunale, con valutazione
confermata dalla Corte di Appello, aveva operato un aumento per la
continuazione sulla sentenza precedente in termini non congrui e difformi
rispetto al metro utilizzato dal GUP di Foggia;

con riferimento all’art. 530 cod. proc. pen.; rileva, a tal proposito, che la prova
della penale responsabilità per la rapina subita dal Valente è stata individuata nel
riconoscimento fotografico eseguito dalla vittima non tenendosi conto, tuttavia,
che, oltre ad essere stato eseguito solo su foto, tale riconoscimento risulta
obiettivamente poco attendibile trattandosi, nel caso di specie, di un
transessuale dalle fattezze artefatte con modalità comunemente utilizzate;
aggiunge che analogo valenza (solo) meramente indiziaria andava inoltre
attribuita alla intestazione dell’utenza telefonica mobile non essendovi certezza
che fosse stato proprio il Venuti ad utilizzare in quel momento il telefono o la
scheda in questione.
3. Il ricorso è inammissibile perché, per un verso, manifestamente
infondato e, per altro verso, fondato su censure non consentite in sede di
legittimità.
3.1 n primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte, infatti, con orientamento pacifico e costante, ha da sempre
ribadito che l’incompletezza ovvero la enunciazione imprecisa e non chiara dei
fatti e delle norme violate da cui sia caratterizzato il decreto di citazione in
appello non ne determina in alcun modo la nullità, atteso che l’art. 601 cod.
proc. pen., con riguardo ai requisiti dell’atto, rinvia esclusivamente alle
disposizioni di cui all’art. 429, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. (cfr., Cass.
Pen., 4, 18.3.2004 n. 24.050, Fidella; Cass. Pen., 5, 27.5.2014 n. 29.932,
Alfano).
In ogni caso, anche con riguardo al decreto di citazione in primo grado, è
altrettanto pacifico che si tratta di una nullità relativa che risulta sanata laddove
non venga eccepita entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. (cfr., Cass.
Pen., 2, 6.2.1996 n. 3.757, Pellegrino; Cass. Pen., 5, 14.5.2014 n. 28.512, P.M.
in proc. Novara; Cass. Pen., 6, 24.10.2013 n. 50.098, C.; Cass. Pen., 5,
25.3.2010 n. 20.738, Di Bella; Cass. Pen., 20.11.2009 n. 712, L.).

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2.3 inosservanza ovvero erronea applicazione delle di norme processuali

3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo essendo
altrettanto pacifico che il discostarsi dall’aumento operato dall’altro giudice non è
indice di violazione di legge atteso che la sua determinazione rientra appieno
nella discrezionalità (non censurabile in questa sede) del giudice; in tema di
determinazione della pena nel reato continuato, peraltro, non sussiste un obbligo
di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le
ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr., Cass. Pen., 2,
22.3.2017 n. 18.944, Innocenti; Cass. Pen., 3, 2.12.2016 n. 44.931, Portulesi;

Cerchiello; Cass. Pen., 2, 14.9.2016 n. 43.605, Ferracane; Cass. Pen., 7.7.2016
n. 34.662, Felughi; Cass. Pen., 5, 30.4.2015 n. 29.847, Del Gaudio).
3.3 n terzo motivo è infine inammissibile.
La censura relativa alla ritenuta inattendibilità del riconoscimento
fotografico, infatti, non era stata dedotta quale motivo di appello sicché, non
essendo stata devoluta alla sua cognizione, correttamente la Corte di Appello
aveva omesso di prenderla in considerazione né, ai sensi dell’art. 609, comma 2,
cod. proc. pen., escluso si tratti di questione rilevabile di ufficio e non essendo
stata nemmeno dedotta l’impossibilità di sollevarla tempestivamente, può essere
per la prima volta proposta in questa sede (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2013 n.
22.362, Di Domenica; Cass. Pen., 5, 23.4.2013 n. 28.514, Grazioli Gauthier;
Cass. Pen., 2, 29.1.2016 n. 6.131, Menna).
Sul secondo aspetto, relativo alla intestazione ed all’utilizzo della utenza
telefonica, è sufficiente rilevare che la Corte di Appello, con motivazione congrua
ed immune da vizi logici, ha fondato la conferma della affermazione della penale
responsabilità del Venuti sul riconoscimento dell’imputato effettuato non soltanto
dalla vittima ma anche da uno dei soci dell’esercizio commerciale in cui furono
effettuati gli acquisti con l’utilizzo della carta di credito della persona offesa;
l’intestazione dell’utenza, come si ricava peraltro anche dalla sentenza di primo
grado, fu soltanto uno, e non certo quello decisivo, degli elementi in forza dei
quali gli investigatori furono in grado di individuare il Venuti quale autore della
rapina in danno del Valente ed utilizzatore della carta di credito che era stata
nell’occasione sottratta alla persona offesa.
In definitiva, quindi, la censura si risolve in un apprezzamento “in fatto”
sulla consistenza dell’elemento indiziario considerato isolatamente ed al di fuori
del quadro probatorio correttamente valutato dai giudici di merito nella sua
complessità.

3

Cass. Pen., 2, 6.10.2016 n. 50..987, Aquila; Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.699,

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi
ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 2.000 a favore
della Cassa delle Ammende.

Il Presidente
Pierca

. 110 Davigo

Così deciso in Roma il 28 marzo 2018

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