Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16055 del 11/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16055 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIFARIELLO DAVIDE N. IL 31/03/1972
avverso l’ordinanza n. 1953/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 12/02/2015
sentita la
fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. Met i—\
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Data Udienza: 11/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Cifariello Davide
avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza che aveva
respinto l’istanza di concessione della liberazione anticipata speciale per essere il
richiedente detenuto per reati di cui all’art. 4 bis ord. pen.
Il Tribunale richiama integralmente la sentenza di questa Corte n. 34073 del

Il Tribunale riteneva del tutto generica la richiesta del reclamante dello
scorporo delle pene, non essendo Cifariello detenuto solo per delitti ostativi, non
avendo il reclamante dedotto se e per quali ragioni, alla data della decisione, i
reati ostativi dovevano ritenersi espiati.

2. Ricorre per cassazione Davide Cifariello, sottolineando che la condanna
alla pena di anni cinque per i reati ostativi era stata interamente espiata, mentre
attualmente il ricorrente stava espiando una pena di anni sei e mesi otto di
reclusione per delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 73 comma 1 bis d.P.R.
309 del 1990, non ostativi.
Il ricorrente conclude per la riforma del provvedimento impugnato.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Deve essere ribadito, in primo luogo, il principio in base al quale, in
presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel
corso dell’esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al
giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione della liberazione
anticipata speciale, ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un
titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell’art. 4 bis L. n. 354 del
1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto
ostativo (Sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014 – dep. 14/01/2015, Uccello, Rv.
261986; Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014 – dep. 30/12/2014, Ciriello, Rv.
261582): in effetti, la disciplina dell’art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non

27/7/2014, ritenendola esauriente ed aderendo alla stessa.

ha creato uno status di detenuto pericoloso che permea di sé l’intero rapporto
esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna concretamente in
esecuzione (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014 – dep. 22/01/2015, Moretti, Rv.
262062).

Ciò premesso, il reclamo proposto da Cifariello avverso il provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza non poteva essere considerato generico: il
provvedimento in forza del quale il soggetto è detenuto fa parte del fascicolo

Magistratura di Sorveglianza, cosicché non è generico il richiamo ad esso operato
dal reclamante, che è consapevole che tutti i dati che lo riguardano sono a
disposizione del Collegio.
In particolare, il Tribunale aveva la possibilità di verificare i titoli di reato per
i quali erano state emesse le sentenze di condanna comprese nel provvedimento
di cumulo e, quindi, la loro attinenza o meno all’elenco di cui all’art. 4 bis ord.
pen., verifica nella quale non sussiste alcuna discrezionalità; allo stesso modo,
non sussiste discrezionalità nei criteri da seguire a seguito dello scioglimento: in
base al principio del favor rei, si deve ritenere che la pena inflitta con la sentenza
di condanna relativa ai delitti ostativi sia stata espiata per prima (Sez. 1, n.
14563 del 12/04/2006 – dep. 27/04/2006, Hamdy, Rv. 233946).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso 11 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

personale e, quindi, è conosciuto – o comunque, facilmente conoscibile – dalla

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