Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16054 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16054 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Natalizio Stefano, n. a Bisignano il
23/01/1962, rappresentato ed assistito dall’avv. Anna Maria Domanico, di
fiducia, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, seconda
sezione penale, n. 1120/2017, in data 29/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Tenuta Vincenzo, avv. Cinzia De Concilis,
comparsa in sostituzione dell’avv. Francesco Chiaia, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di condanna all’integrale
risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, oltre alla condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da quest’ultima, nella
misura di euro 4.020,00 oltre accessori di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza in data 29/06/2017, in
riforma della pronuncia resa in primo grado dal giudice per le indagini preliminari

Data Udienza: 20/03/2018

presso il Tribunale di Cosenza in data 18/01/2017 che aveva inflitto a Stefano
Natalizio, in relazione ai reati di evasione (capo A), tentata rapina aggravata
(capo B) e lesioni aggravate (capo C), questi ultimi in danno di Vincenzo Tenuta,
la complessiva pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa con condanna al risarcimento danni a favore della parte civile e
assegnazione di una provvisionale di euro 5.000,00, riduceva la pena principale
nella misura di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa e la provvisionale
a favore della parte civile nella misura di euro 500,00, con conferma nel resto.

abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari, si portava presso
l’abitazione del Tenuta ove, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, compiva atti
idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di varie armi da fuoco
custodite dal Tenuta e, dopo il rifiuto di quest’ultimo, con minaccia consistita nel
profferire all’indirizzo dello stesso varie frasi intimidatorie, lo colpiva alla nuca
con un pesante posacenere di cristallo, cagionandogli lesioni guaribili in giorni
dieci s.c.
2. Nell’interesse di Stefano Natalizio, viene proposto ricorso per cassazione
per lamentare:
– in relazione ai capi B) e C), violazione di legge e vizio di motivazione con
riguardo al giudizio di attendibilità del dichiarato della parte civile, Vincenzo
Tenuta (primo motivo);
– in relazione ai capi B) e C), violazione di legge e vizio di motivazione con
riguardo alla ritenuta sussistenza di elementi esterni dì conferma al dichiarato
della parte civile (secondo motivo);
-in relazione al capo B), violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’esclusione della desistenza volontaria (terzo motivo);
– in relazione a tutti i capi, violazione di legge in relazione al trattamento
sanzionatorio e, con riferimento al capo B), al mancato riconoscimento della
diminuente del recesso attivo (quarto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata in
relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina
aggravata, difettando sia la minaccia che la causale patrimoniale oltre alla
mancanza di un rifiuto espresso alla sola richiesta dell’imputato di voler vedere le
armi custodite dal Tenuta. Le condizioni fisiche di quest’ultimo all’atto della
denunzia (stato di agitazione a causa della vistosa ferita alla testa), pur
consentendo un’ampia discrezionalità valutativa, non giustificano le evidenti
omissioni del narrato della vittima sulla parte centrale dell’accaduto.
2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la motivazione resa a
sostegno della ritenuta credibilità della persona offesa si appalesa del tutto

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Secondo l’accusa il Natalizio, dopo essersi allontanato dalla propria

congetturale rispetto alle censure sollevate dalla difesa dell’imputato e alle
risultanze in atti.
2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come dopo la colluttazione tra
il Natalizio ed il Tenuta, quest’ultimo si allontanò dalla sua abitazione
chiudendovi all’interno il Natalizio. Una volta rimasto solo nell’appartamento, il
Natalizio, pur avendo tutto il tempo di aggirarsi indisturbato e realizzare
agevolmente l’impossessamento delle armi (custodite a vista all’interno di un
armadietto in legno con le ante di vetro facilmente frangibili mediante semplice

volontariamente l’azione criminosa.
2.4. In relazione al quarto motivo, dopo aver invocato nel titolo di censura la
violazione di legge in punto trattamento sanzionatorio, il ricorrente contesta la
statuizione dei giudici di merito di non riconoscere la diminuente del recesso
attivo, ex art. 56, comma 4, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in molte parti del tutto generico ed evocativo di non consentite
censure in fatto, è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Con motivazione logica e congrua – e quindi immune dai denunciati vizi di
legittimità – la Corte territoriale dà conto degli elementi che l’hanno portata ad
affermare la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati a lui ascritti.
2.1. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui
vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si
saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa
la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sentt. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del
06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della
motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica
evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese
le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in
modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del
20/06/2007; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Successivamente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non

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azione di sfondamento), non si determinò a detto preteso fine ed interruppe

attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito,
ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due
requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o
contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza
delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n.
21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). Il sindacato demandato
a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita

richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la
motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò, anche alla luce del
vigente testo dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) come modificato
dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.
2.2. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite,
trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il
ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza
indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato
dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada
desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile
dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella citata
sentenza n. 21644/2013 di questa Corte, la sentenza deve essere logica
“rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la
novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che
dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purché
specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo
e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi
trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Avere introdotto la possibilità di
valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”
costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede
di legittimità il cosiddetto “travisamento della prova” che è quel vizio in forza del
quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile)
rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli
elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato
o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il giudice di
merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad
esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia

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scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in altri termini, come

è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse
dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova
inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrerà ancora
ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo
con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
Per esserci stato “travisamento della prova” occorre, tuttavia, che sia stata
inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel
processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della

motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia
l’atto che contiene la prova travisata od omessa. Il mezzo di prova che si assume
travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente,
infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle
prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Se questa, dunque, è
la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il
ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente
infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte
d’Appello di Milano alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
2.3. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente
chiede sostanzialmente, almeno in parte, una rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione. Ma, per quanto sin qui detto, un siffatto modo di
procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità
nell’ennesimo giudice del fatto.
Su queste premesse va esaminato l’odierno ricorso.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza che denuncia
l’illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
3.1. Al riguardo, va preliminarmente evidenziato come, secondo il
consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso
per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di
detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o
decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui
all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati
dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi
di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294).

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pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della

3.2. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di
legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità,
previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve
essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si

dichiarazioni con altri elementi (cfr., Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte
ed altri, Rv. 253214; v. anche, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.
265104). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se la persona offesa
non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle
dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio
coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione
a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della
totale assenza di interessi di carattere patrimoniale.
3.2.1. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in
considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della
testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si
esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di
merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della
attendibilità nel caso concreto.
3.2.2. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere
opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la
persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una
specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento
della responsabilità dell’imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010,
Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).
3.2.3. In ogni caso, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza
di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità
della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una
propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non
può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in
manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis
e altri, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 2,39342; Sez.
6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348
del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del
27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

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sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali

3.2.4. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, la
Corte d’appello, abbia ritenuto – con valutazione del tutto congrua e priva di vizi
logico-giuridici – che il racconto della persona offesa non presentasse alcuna
illogicità, forzatura o interesse e che lo stesso avesse trovato riscontro non solo
nel referto medico attestante le lesioni subìte e nel rinvenimento di frammenti di
cristallo del posacenere ma anche nello sviluppo cronologico degli avvenimenti e
nel fatto che il Tenuta avesse riferito un particolare (nel momento in cui il
Natalizio gli chiedeva le armi, questi riceveva una telefonata dalla sorella che lo

propria abitazione) pienamente compatibile con quello che i militari stessi
avevano riportato nella comunicazione di notizia di reato e nel verbale di arresto
(ossia che la sorella del Natalizio era stata informata dell’evasione di
quest’ultimo).
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza.
Nella fattispecie, si è in presenza, invero, di osservazioni critiche che si
risolvono nella introduzione di temi in fatto diversi da quelli emergenti dalla
ricostruzione – vincolante perché esente da vuoti logici – resa nel doppio giudizio
di conformità operato dai giudici del merito, assumendo, da un lato, i toni tipici
ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle
segnalate in sentenza non adeguatamente supportate dall’indicazione dei profili
di manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il portato e,
dall’altro, introducendo profili di censura, in ogni caso, del tutto irrilevanti sia in
ordine alla ricostruzione della dinamica dei fatti che all’individuazione del suo
autore.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di doglianza, in relazione alla
dedotta ricorrenza di un’ipotesi di desistenza volontaria con riferimento al delitto
di tentata rapina aggravata di cui al capo B).
5.1. Il vaglio della censura relativa alla configurabilità o meno della
desistenza volontaria è qui precluso dall’avvenuto accertamento di un tentativo
di rapina “compiuto”, rispetto al quale non può operare l’esimente in parola.
Il Collegio ritiene, al riguardo, di aderire all’orientamento giurisprudenziale,
nettamente maggioritario, che esclude l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 56,
comma 3, cod. pen. nelle ipotesi di tentativo compiuto: una volta posti in essere
gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, il colpevole
soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, eventualmente diminuita da un
terzo alla metà ove si sia adoperato per impedire l’evento di reato, ai sensi
dell’art. 56, comma 4, cod. pen.
5.1.1. In particolare, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può
aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una

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informava che i Carabinieri lo stavano cercando non avendolo trovato nella

volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale
capace di produrre l’evento (da ultimo, Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer
e altro, Rv. 271435).
5.1.2. Per essere rilevante la desistenza volontaria deve, perciò, intervenire
quando l’attività esecutiva non è ancora esaurita, altrimenti può configurarsi solo
– in astratto – l’ipotesi del recesso attivo, mediante impedimento dell’evento
(sulla stessa linea possono citarsi, Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013,
Martucciello, Rv. 258076 secondo cui è configurabile il tentativo e non la
desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima

esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell’azione o la rendano
vana; v. anche, Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, De Valeri, Rv. 241595).
5.2. Anche secondo la dottrina, per desistere, all’agente basta non
continuare nel proprio comportamento, possibile, in quanto il comportamento
tenuto o non integra ancora la condotta tipica o, comunque, non esaurisce
quanto egli può compiere per perfezionare il reato con altri atti tipici contestuali.
Per recedere, all’agente occorre attivarsi per interrompere il processo causale già
posto in moto dalla condotta e che, altrimenti, sfocerebbe verosimilmente
nell’evento.
5.3. La giurisprudenza di segno contrario – che qui non si condivide sostiene invece la compatibilità della desistenza col tentativo compiuto, in
quanto configurata dal legislatore proprio come un’esimente che esclude ab
extrinseco ed ex post l’antigiuridicità del fatto, sicchè la sua applicazione
presuppone che l’azione sia penalmente rilevante perchè pervenuta nella fase del
tentativo punibile (Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011, dep. 2012, Del Giudice, Rv.
251571; Sez. 2, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242417; Sez. 6, n.
24711 del 21/04/2006, Virgili, Rv. 234679; Sez. 2, n. 2226 del 24/10/1983,
Teodoro, Rv. 163093; Sez. 2, n. 5669 del 02/02/1972, Angeli, Rv. 121834).
Invero, il fondamento di tale orientamento appare meramente assertivo: le
sentenze citate si limitano, infatti, a valorizzare la collocazione della desistenza
nell’ambito dell’articolo sul delitto tentato e la qualificazione della stessa quale
esimente, avente nel fatto punibile il presupposto, senza scendere ad analizzare
l’operatività della stessa in primis rispetto all’attenuante, logicamente oltre che
letteralmente successiva, del pentimento operoso.
5.4. Il giudice di primo grado ha escluso l’esimente in questione affermando
che dopo l’allontanamento del Tenuta, il Natalizio non avrebbe potuto consumare
facilmente il reato che si era prefigurato poiché la fuciliera era ben chiusa,
aggiungendo inoltre che la decisione dell’imputato di lasciare la casa della

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del verificarsi dell’evento non per volontaria iniziativa dell’agente ma per fattori

persona offesa sembrava piuttosto riconducibile alla volontà di sottrarsi all’arrivo
dei carabinieri che lo stavano cercando.
5.4.1. Non era, quindi, necessario inquadrare e definire la rilevanza
dell’impossibilità di apprensione delle armi e dell’allontanamento della vittima nel
decorso causale degli accadimenti, quale fattore esterno suscettibile di escludere
la desistenza, al fine di affermare la volontarietà o meno della condotta di
allontanamento del ricorrente dal domicilio altrui, posto che i giudici di merito
hanno entrambi ritenuto e logicamente spiegato come, allorquando il Tenuta si è

rapina era già stata realizzata: occorre dunque ritenere che, la condotta posta in
essere nel momento dell’aggressione e delle minacce finalizzate ad impossessarsi
delle armi, non è stata portata a termine a causa della reazione della vittima che
ha impedito all’imputato di realizzare il proprio proposito criminoso.
5.4.2. Nel caso in esame – scrivono condivisibilmente i giudici di appello – “è
evidente che non si è verificata alcuna desistenza volontaria in quanto la
condotta del Natalizio è stata interrotta dalla reazione della vittima che lo ha
bloccato impedendogli di appropriarsi delle armi. Il fatto che in un momento
successivo l’imputato non abbia sottratto le armi allorchè è rimasto solo in casa
non può quindi configurare alcuna ipotesi di desistenza volontaria poiché in quel
momento la tentata rapina era ormai già stata realizzata”.
6. Inammissibile è anche il quarto motivo.
Il mancato riconoscimento del recesso attivo in relazione al capo B) è
deduzione tardiva e, come tale non scrutinabile, essendo stata dedotta per la
prima volta dalla parte solo nella presente sede di legittimità.
La censura in punto trattamento sanzionatorio è generica e manifestamente
infondata. La parte la solleva solo nel titolo del motivo di ricorso, non spendendo
alcuna considerazione di merito nel corso dell’atto di gravame.
Come è noto, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non
soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della
decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato
perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato.
In ogni caso, si evidenzia come la graduazione della pena, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti

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allontanato dalla propria abitazione lasciandovi all’interno il Natalizio, la tentata

ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,
così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
(peraltro, rimodulata in appello in senso più favorevole per l’imputato) la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine

circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,
Rv. 245596).
6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile Tenuta Vincenzo, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, che liquida in complessivi euro 2.340,00 oltre rimborso spese generali
nella misura del 15%, CPA ed IVA, disponendo il pagamento a favore dello Stato
(art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115/2002)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Tenuta
Vincenzo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in complessivi
euro 2.340,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA,
disponendo il pagamento a favore dello Stato.
Così deciso il 20/03/2018.

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO

Il Presidente
DOJ1ENICO GALLO

C c- 42-021

alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per

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