Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16054 del 11/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16054 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Pellino Vincenzo, nato il 21/04/1976;

Avverso il decreto n. 5692/2013 emesso il 29/04/2014 dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 11/02/2016

v
RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 29/04/2014 il Tribunale di sorveglianza di Napoli
dichiarava inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di
sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere il 23/07/2013, con cui era stata
respinta l’istanza di liberazione anticipata presentata da Luciano Pellino, in
riferimento al semestre compreso tra il 05/01/2010 e il 05/01/2013.
La declaratoria di inammissibilità veniva adottata dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli sul presupposto che nessun atto di nomina di difensore

risultava inserito nel fascicolo processuale e che i motivi trasmessi dal detenuto,
in data 13/09/2013, risultavano tardivi.

2. Avverso tale ordinanza il Pellino, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti
alla tempestività del reclamo proposto, atteso che, a seguito della notifica
dell’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza il 23/07/2013, il
condannato proponeva reclamo il 02/08/2013, depositando i motivi di ricorso il
13/09/2013, presso l’ufficio matricola della struttura penitenziaria dove si
trovava detenuto.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal
Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere il 23/07/2013 risultava
depositato tempestivamente il 02/08/2013 e che i motivi a sostegno
dell’impugnazione venivano trasmessi, con atto ricevuto dall’ufficio matricola
della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove il Pellino era recluso,
il 13/09/2013.
Ne discende che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
omesso di considerare che, al termine di dieci giorni previsto dall’art. 69 bis Ord.
Pen. per la proposizione del reclamo, doveva applicarsi la sospensione prevista
per il periodo feriale, in conseguenza della quale i motivi di ricorso depositati il
13/09/2013 dovevano essere valutati come tempestivi.
Invero, l’orientamento consolidato di questa Corte è nel senso di ritenere
che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come
disciplinata in via generale dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, opera anche nel
2

t

procedimento di sorveglianza, sia in relazione ai termini di comparizione delle
parti, sia in relazione ai termini previsti per la decisione, sia, infine, in relazione
ai termini richiesti per proporre impugnazione (cfr. Sez. 1 n. 36228 del
23/09/2010, Ceniccola, Rv. 248283).
Questo principio, al quale deve attribuirsi rilievo sistematico generale nel
procedimento di sorveglianza, deve ritenersi applicabile anche al termine per il
reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, proposto ai
sensi dell’art. 69 bis Ord. Pen., conformemente alla giurisprudenza di legittimità

2. Tali considerazioni processuali impongono l’annullamento senza rinvio del
decreto impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il febbraio 2016.

consolidata (cfr. Sez. 1 n. 26696 del 23/05/2013, Bove, Rv. 256049).

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