Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16053 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16053 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Di Mastromatteo Maurizio, n. a Roma il
31/10/1949, rappresentato ed assistito dall’avv. Riccardo Sforza, di fiducia,
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, prima sezione
penale, n. 2110/2017, in data 23/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Riccardo Sforza, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 23/05/2017,
confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Roma in data
03/10/2016 nei confronti di Maurizio Di Mastromatteo con la quale lo stesso era
stato condannato alla pena di giustizia per due reati di rapina aggravata in
concorso (la prima verificatasi in data 18 aprile 2014, la seconda dieci giorni
dopo, il 28 aprile).

Data Udienza: 20/03/2018

2. Nell’interesse di Maurizio Di Mastromatteo, viene proposto ricorso per
cassazione per lamentare:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della
penale responsabilità (primo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’operato
trattamento sanzionatorio (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata in
quanto inficiata da strumentali profili di travisante valutazione, connotata da una

omogenea ed autonoma dei fatti di causa ma anche di un approccio delibativo
accorto e prudente circa gli elementi probatori raccolti. In particolare, la
sentenza di appello non aveva tenuto conto dell’esito negativo della
comparazione antroposomatica atta a stabilire il grado di compatibilità tra le
effigi del rapinatore ripreso dal sistema di videosorveglianza e l’imputato; aveva
fondato la condanna su un riconoscimento fotografico positivo effettuato per la
sola rapina in data 18 aprile 2014, ben cinque mesi dopo l’evento; aveva
valorizzato i riscontri dei tabulati telefonici del traffico cella che invece erano da
considerarsi neutri tenuto conto della diversità di orario rispetto a quello di
commissione della prima rapina e dell’estensione territoriale della cella stessa;
aveva infine omesso di considerare le dichiarazioni del teste Emiliano Testa.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura l’entità della pena inflitta che
non ha realmente considerato la condizione di tossicodipendenza dell’imputato e
la sua grande emarginazione economica e sociale, pur in presenza di un avviato
percorso terapeutico riabilitativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con riferimento al primo motivo evocativo di non consentite
censure in fatto, è comunque manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del
15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione
dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio
2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione
sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente
illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate
da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente

lettura “monoteista” dei dati istruttori e, soprattutto, priva di una visione

”contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue
diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d)
non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una
autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione
disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno
radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo
logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il
ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può

considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante,
ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento,
l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la
prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva
dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o
compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della
motivazione).
Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente
siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del
giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle
responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più
persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica
l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel
loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi,
coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di
superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del
giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad
un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece,
necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere
l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto,
chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione
effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”. Tale controllo, per sua
natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente
unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza

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limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in

della “resistenza” logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità
resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni
trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di

giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza)
rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla
decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8,
“mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione
per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito
dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice
di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o
su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato
che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal
giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi
sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
Infine, altro doveroso principio che merita di essere ricordato in premessa
afferisce i compiti del giudice dell’appello, che non è tenuto a rispondere a tutte
le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse – come avvenuto
in parte nella fattispecie – possono essere disattese per implicito o per aver
seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la
ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003,
Delvai, Rv. 223061). Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di
merito non è tenuto, infatti, a compiere un’analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro
valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne
consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del
19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

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organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai

3. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo.
Si è visto come il sindacato di legittimità non abbia ad oggetto la revisione
del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e
non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto
acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla
quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di
una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Invero, a fronte di completa ricostruzione degli accadimenti di entrambe le

assenza di salti logici o vuoti motivazionali ed in presenza di una c.d. “doppia
conforme” di responsabilità, il ricorrente sollecita non consentite letture
alternative dei fatti.
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142): ciò che – nel caso di specie non ricorre avendo il giudice di secondo grado ritenuto congrua la pena in
considerazione “al danno economico cagionato alle persone offese, di
apprezzabile entità in ordine al reato sub A), alle modalità della condotta
criminosa, realizzata con allarmante attitudine e alla negativa personalità
dell’imputato, gravato da numerosi precedenti specifici”.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di
pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
5. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

5

vicende di reato e di una puntuale valorizzazione di tutti gli elementi probatori in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/03/2018.

ANDREA PELLEGRINO
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Il Presidente
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