Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16050 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16050 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BOTTARO ANGELO nato a Napoli il 3.4.1968
IACONO CARMELO nato a Cattolica Eraclea il 14.6.1975
MAZZOLA ANTONIO DAVIDE nato a Legnano il 29.3.1982
ZOCCO MICHELANGELA nata a Piacenza il 9.1.1963
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano il 14.3.2017;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nell’udienza pubblica del 28.2.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Pietro
Molino, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Uditi gli avv.ti Antonio Cristallo, difensore di Bottaro Angelo, Luigina Pingitore, in
sostituzione di Antonio D’Amelio, difensore di Zocco Michelangela, Andrea
Febbraro, difensore di Iacono Carmelo, che hanno concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 marzo 2017 la Corte d’appello di Milano, decidendo in
sede di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Sesta Sezione della Corte di
cassazione il 4 ottobre 2016, ha dichiarato Bottaro Angelo responsabile del reato
sub a), unificata anche tale condotta nel vincolo della continuazione con gli altri
reati a lui ascritti; valutate le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle

Data Udienza: 28/02/2018

aggravanti ritenute per tutti gli imputati (per Porcino e Zocco anche alla
recidiva), ad . eccezione di Neglia Per il quale sono staie ritenute prevalenti; ha
rideterminato la pena inflitta agli imputati; ha applicato a Bottaro, Iacono e
Mazzola le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e
dell’interdizione legale per la durata della pena; ha altresì applicato a tutti gli
imputati le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di
guida per la durata di un anno e confermato nel resto.
Avverso la sentenza d’appello i difensori degli imputati Bottaro, Iacono,

– Il difensore di BOTTARO ANGELO ha dedotto la violazione di legge in
relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 80 DpR n. 309/1990.
Premesso che il valore soglia, indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite
Biondi, varrebbe ad escludere la necessità di provare la finalità detentiva lecita
laddove ci si trovi in presenza di quantitativi compatibili con i dosaggi indicati
nelle relative tabelle, il ricorrente ha sottolineato che, di converso, il
superamento di tale valore non potrebbe essere l’unico parametro di riferimento
per la valutazione di una circostanza del fatto reato, la quale impone un
aggravamento eccezionale della sanzione. La sentenza Biondi introdurrebbe un
confine, legato a non meglio definite statistiche o a dati non empirici, che
neppure la norma avrebbe inteso imporre, e, peraltro, l’automatismo, che
deriverebbe dall’applicazione del valore soglia, sarebbe contrario al principio del
libero convincimento del giudice. Partendo dal dato etimologico testuale della
norma, per ritenere sussistente l’aggravante ci si dovrebbe trovare al cospetto di
un quantitativo che rappresenti il massimo di quanto consentito ovvero
tollerabile, ossia al cospetto di un dato ponderale che possa oggettivamente dirsi
eccedente – nel comune sentire e nella comune percezione – la semplice
rilevanza. Inoltre, dovrebbe riconoscersi all’aggravante de qua natura soggettiva
e non oggettiva.
– Il difensore di IACONO CARMELO ha dedotto:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non avendo la
Corte territoriale graduato la pena al ruolo e all’attività svolta dagli imputati e
non avendo concesso allo Iacono le attenuanti generiche in misura prevalente,
come invece effettuato per Neglia Vincenzo, al quale era stato mantenuto il
giudizio di prevalenza in ragione del comportamento processuale, mentre il GUP
aveva rimarcato che lo Iacono era stato l’unico a collaborare da subito, così da
rendere plausibile che la Corte di merito fosse incorsa in errore;
2)

mancanza di motivazione con particolare riferimento al giudizio di

colpevolezza riferito al capo c). Secondo il ricorrente mancherebbe la prova del
coinvolgimento dell’imputato nei fatti di cui al menzionato capo.

2

Mazzola e Zocco hanno proposto ricorsi per cassazione.

- Il difensore di MAZZOLA ANTONIO DAVIDE ha dedotto la carenza di
motivaziOne della sentenza impugnata in ordine aila ritenuta aggravane di cui
all’art. 80 DpR 309/1990 e al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche.
Premesso che il valore soglia, indicato dalla sentenza delle Sezioni unite
Biondi, dovrebbe essere inteso come valido ad escludere la configurabilità
dell’aggravante di cui all’art. 80 DpR 309/1990 e premesso, altresì, che non
sarebbe ammissibile uno speculare automatismo in malam partem, volto a
riconoscere l’aggravante ogni qualvolta tale limite sia superato, il ricorrente ha

difesa (quali la disorganizzazione nella preparazione dei reati, la non gravità
della condotta del Mazzola). La Corte territoriale non avrebbe altresì motivato
sulla richiesta difensiva volta ad ottenere la prevalenza delle attenuanti
generiche sulle contestate aggravanti.
– Il difensore di ZOCCO MICHELANGELA ha dedotto la violazione di
legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle ritenute
aggravanti di cui all’art. 80, comma 2, e 73, comma 6, DpR 309/1990. Ha
sostenuto che il GUP aveva valutato il caso concreto, considerando che
l’aeroporto di Malpensa è uno dei luoghi più frequentemente utilizzati per il
traffico di sostanza stupefacente, essendo uno scalo internazionale. Peraltro, il
quantitativo di cocaina sequestrato era di poco superiore alla soglia limite e, di
conseguenza, considerando anche la limitata organizzazione degli imputati, che
erano riusciti a concludere una sola delle transazioni programmate, si sarebbe
dovuto escludere l’aggravante di cui al menzionato art. 80. Inconfigurabile
sarebbe anche l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, DPR 309/1990, non
essendovi stato il concorso di tre persone in relazione ad una delle specifiche
condotte previste dal reato.

All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi, in parte, non
consentiti e, in parte, privi del necessario requisito della specificità.
1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da IACONO Carmelo e, in
particolare, dalla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti
generiche in misura prevalente, deve rimarcarsi che questa Corte ha già chiarito
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,

3

censurato l’omessa motivazione in ordine ai criteri di supporto, indicati dalla

implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità . qualora non sianc . frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha incensurabilmente ritenuto che la
soluzione dell’equivalenza delle attenuanti generiche fosse quella più idonea a

conto – come si evince dalla lettura dell’intera sentenza impugnata – del ruolo
non marginale assunto dal medesimo,

“mostrandosi il predetto quale

interlocutore della Zocco, non certo secondario, ed anche essendo utilizzatore di
un’utenza che Martini aveva a disposizione per potere chiamare in caso di
difficoltà operative”.
La doglianza è priva quindi di specificità, pur dovendosi aggiungersi che, se
è vero che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è stato invece
disposto in favore di Neglia Vincenzo, è altresì vero che ciò costituisce
un’indebita concessione, non avendo in effetti il Neglia avuto un “comportamento
processuale particolarmente apprezzabile”, come emerge dalla sentenza di primo
grado, richiamata sul punto dal giudice d’appello, da cui si trae che l’imputato
Neglia non ha operato chiamate in correità; tale errore, tuttavia, non può
assumere rilievo in questa sede, in difetto di impugnativa della parte pubblica.
1.2 Il secondo motivo del ricorso, proposto da Iacono Carmelo, non è
consentito.
Avverso la prima sentenza, emessa dalla Corte d’appello, l’imputato non ha
proposto impugnazione, di contro presentata solo da Zocco Michelangela e dalla
parte pubblica con riferimento all’esclusione delle aggravanti contestate, alla
mancata applicazione di pene accessorie e all’esclusione della responsabilità di
Bottaro Angelo con riguardo al capo a) dell’imputazione. Il rinvio, disposto dalla
Sesta Sezione di questa Corte in ordine alla posizione dello Iacono, ha avuto ad
oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che il
medesimo ricorrente non può più porre in discussione l’affermazione di
responsabilità, divenuta oramai irrevocabile.
1.3

Passando all’esame dei ricorsi presentati da BOTTARO ANGELO,

MAZZOLA ANTONIO DAVIDE e ZOCCO MICHELANGELA, ed in particolare al
motivo, ad essi comune, relativo alla ritenuta aggravante di cui all’art. 80 cpv
D.P.R. 309/1990, contestata a tutti gli imputati in relazione al reato sub a), deve
osservarsi che la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, aveva ritenuto
erroneo il criterio seguito dal GUP e ricalcato dalla prima decisione d’appello,

4

realizzare l’adeguatezza della pena in concreto inflitta allo Iacono e ciò tenuto

fondato sulla particolare realtà locale (trattandosi di importazione in arrivo allo
sca. lo internazionale di . Milano Malpensa), ‘atteso che tale criterio di fatto
reintroduceva il pregresso criterio interpretativo, utilizzato dalle Sezioni Unite in
materia con la sentenza Primavera del 21 giugno 2000 e divergente dall’ulteriore
evoluzione giurisprudenziale, espressa nelle decisioni delle sezioni Unite n.
36258/2012 e n. 6331/2015. La medesima Corte, decidendo l’annullamento con
rinvio, rilevava che “la cocaina sequestrata di cui al capo a) era idonea al
confezionamento di 2450 dosi, dunque al di là di quasi il 25% del valore pari a

precedenti tabelle”, tanto che in presenza di siffatto quadro occorreva spiegare
per quale ragione vi fosse la necessità di ricorrere a criteri di supporto.
La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha rimarcato che, alla luce dei principi
enunciati dalla sentenza rescindente, nel caso in esame, a supportare la
contestazione dell’aggravante de qua bastasse il criterio parametrato al numero
di dosi ricavabili dallo stupefacente, nettamente superiore al limite soglia da
considerare, così che non vi erano ragioni per ricorrere ad altri indici di
riferimento.
Siffatte argomentazioni non prestano il fianco alle censure dei ricorrenti,
atteso che la Corte territoriale, lungi dall’operare l’automatismo evocato da
questi ultimi, ha preso in considerazione la peculiarità del caso concreto,
connotato da un rilevante numero di dosi ricavabili dallo stupefacente, ed ha
fatto corretta applicazione dei principi affermati nella sentenza di annullamento
con rinvio, conformi ai criteri elaborati con la decisione delle Sezioni unite
“Biondi”.
Le censure dei ricorrenti, pertanto, non si confrontano adeguatamente con
la motivazione della decisione impugnata, così da difettare di specificità.
1.4 Anche le doglianze della ricorrente ZOCCO MICHELANGELA, relative
all’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, DPR 309/1990, sono prive di
specificità, a fronte delle corrette argomentazioni con cui la Corte d’appello ha
affermato la sussistenza dell’aggravante de qua, in ragione della presenza di tre
persone in relazione a ciascuna delle condotte previste dal reato.
1.5

II ricorrente MAZZOLA ANTONIO DAVIDE ha censurato anche la

mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.
Al riguardo deve ricordarsi, come dianzi già effettuato, che questa Corte ha
già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora – come nel caso di specie non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la

5

2000 volte il limite soglia individuato dalle Sezioni unite Biondi in relazione alle

soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della penò irrogata in concreto. (così Sez. un., sentenza n. 10713
del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro

pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28 febbraio 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
t:L.

Il Presidente
P1.eìcrillo Davigo

duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione

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