Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1605 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1605 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VELLA LUCIANO N. IL 19/06/1955
avverso l’ordinanza n. 3153/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 23 novembre 2011 il Tribunale di
sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare
proposta, ai sensi dell’art. 16 nonies d.l. n. 8 del 1991 da Vella Luciano,
collaboratore di giustizia, già ammesso a programma di protezione
revocatogli, per assenza del requisito del ravvedimento, risultando il Vella
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Vella
personalmente, il quale deduce il vizio della motivazione per
contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza del costrutto
argomentativo, avendo il Tribunale anche omesso di acquisire la relazione
socio-familiare, da ritenersi indispensabile, come sottolineato dal ricorrente
nei nuovi motivi presentati il 9 gennaio 2012, per decidere sulla sua
domanda di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso, al di là del titolo dato ai motivi proposti, postula una
rivisitazione nel merito del provvedimento impugnato che, contrariamente
all’assunto del ricorrente, con motivazione diffusa e coerente, immune da
vizi logici e giuridici, ha ritenuto non sussistente il requisito del
ravvedimento necessario, ai sensi dell’art. 16 nonies, commi 1 e 4, d.l. n. 8
del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991, con successive modifiche,
per ammettere l’istante, in espiazione di pena per i delitti di omicidio,
lesioni, resistenza, danneggiamento ed evasione, alla misura della
detenzione domiciliare.
La formulazione di censure non consentite nel giudizio di legittimità
impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti dalla norma, nella somma di euro mille.
1
evaso dal carcere di Voghera nell’anno 2009.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.