Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1605 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1605 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KAZANI XHELADIN N. IL 17/02/1982
avverso la sentenza n. 2931/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 16948/2013
Motivi della decisione
Kazani Xheladin ricorre personalmente avverso la sentenza
29.03.2013 della Corte d’Appello di Salerno, che l’ha condannato
per rapina aggravata, lamentando vizio di motivazione in ordine
alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato
lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del
necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (il
riconoscimento delle attenuanti generiche , con giudizio di
prevalenza) trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano
peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deci
in Ro a , 08.10.2013.
Il Consigl
( M. B. Tad ei)
ore
Il P
S.
idente
enini)
e per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581