Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16049 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16049 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC ROBERTO nato il 17/07/1959 a TRIESTE

avverso la sentenza del 24/11/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Hudorovic Roberto ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 24/11/2015, con la quale era
stata confermata la condanna disposta nella sentenza di primo grado a carico di
Hudorovic per ricettazione (così riqualificata l’originaria imputazione di furto
aggravato) e per il reato di cui all’art.12 D.L. 143/91. .
1.1 Al riguardo il difensore lamenta la violazione degli artt. 70, 99, 157 e
161 cod.pen., apparendo certamente integrato il vizio di motivazione con

prevedeva una pena massima di anni cinque di reclusione e che, anche volendo
applicare l’aumento massimo previsto per la recidiva contestata, si era prescritto
in data 5 novembre 2014; la sentenza era errata anche nella parte in cui
sosteneva che il reato di ricettazione non era prescritto, in quanto la conclusione
discendeva da una premessa errata, e cioè che la recidiva ex art. 99 comma 4
cod.pen. dovesse essere considerata come circostanza aggravante ad effetto
speciale anziché come circostanza inerente alla persona de colpevole.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva
erroneamente rigettato il motivo di appello relativo al mancato assorbimento del
reato di ricettazione in quello di cui al’art. 12 D.L. 143/91

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Per quanto riguarda l’eccepita prescrizione, si deve innanzitutto
premettere come circostanze aggravanti “ad effetto speciale” sono, ai sensi
dell’art. 63 cod.pen., comma 3, ultima parte “quelle che importano un aumento
(…) della pena superiore ad un terzo”.
La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 3,
un aumento di pena pari ai due terzi: ciò ne evidenzia la natura di circostanza
aggravante ad effetto speciale, peraltro pacificamente riconosciutale dal Supremo
collegio (Sez. un., sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. in proc.
Indelicato, CED Cass. n. 249664: “La recidiva è circostanza aggravante ad effetto
speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo “); di essa
deve, pertanto, tenersi conto, dell’ex art. 157 cod.pen., comma 2, ai fini della
determinazione del tempo necessario a prescrivere.
Ciò premesso, per il reato di cui all’art. 12 D.L. 143/91 (punito con una
pena massima di cinque anni di reclusione), applicando la nuova normativa, si
deve partire da un termine di cinque anni ai sensi del 1°comma dell’art. 157
cod.pen., aumentato dei due terzi ex art. 99 comma 3 cod.pen., alla luce della
contestata recidiva (anni otto e mesi quattro, ovvero mesi 100) e di ulteriori due
terzi ai sensi dell’art. 161 cod.pen. (anni tredici e mesi dieci, ovvero mesi 166),
per cui il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza

riferimento all’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 12 D.L. 143/91 che

di appello (24 novembre 2015; la data del commesso reato è il 2 novembre
2004): infatti,si deve osservare come l’inammissibilità del ricorso per cassazione
per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le
cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez.2,
sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463).
Applicando la vecchia normativa, ai sensi dell’art. 157 n.3 cod.pen. il
termine di prescrizione è di dieci anni, ma deve essere aumentato della metà ai

prescrizione di anni 15, non ancora decorso; i suddetti calcoli valgono a maggior
ragione per il reato di ricettazione, punito con una pena edittale massima di anni
otto di reclusione.
1.2 Quanto all’assorbimento del reato di ricettazione in quello di cui al’art.
12 D.L. 143/91, si deve rilevare che nell’ipotesi di possesso e successiva
utilizzazione di carte di credito di provenienza delittuosa si configura il concorso
dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 12 D.L. n. 143 del 1991. ( Cass. n. 7019
del 2014 Rv. 259003); in tal senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite
(sentenza n. 22902/2001 Rv. 218872), le quali chiamate a chiarire se l’ipotesi
criminosa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con la L. 5
luglio 1991, n. 197, che prevede e punisce l’acquisizione di carte di credito, di
pagamento o di altro documento analogo di provenienza illecita, sia speciale o
meno rispetto ai delitti di ricettazione e di truffa hanno affermato, che nell’ipotesi
di possesso e, successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza da reato,
la condotta “deve essere qualificata come violazione concorrente del D.L. n. 143
del 1991, art. 12, prima parte e dell’art. 648 c.p.”.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2017

sensi dell’art. 99 comma 3 cod.pen., per cui si giunge ad un termine massimo di

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