Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16048 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16048 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FASCIANI CARMINE nato il 11/05/1949 a CAPISTRELLO
BARTOLI SILVIA FRANCA nato il 28/05/1952 a OLGIATE COMASCO
FASCIANI AZZURRA nato il 18/05/1984 a ROMA
TALAMONI DAVIDE nato il 29/10/1978 a ROMA
TALAMONI FABIO nato il 15/05/1983 a ROMA
SINCERI FABRIZIO nato il 07/05/1958 a ROMA
MAZZINI DANIELE nato il 05/09/1962 a ROMA
MAZZIOTTI MIRKO nato il 02/11/1979 a ROMA
ROMANI GABRIELLA nato il 25/05/1964 a ROMA
SALVI MARZIA nato il 02/06/1979 a ROMA
D’AGOSTINO MARCO nato il 10/04/1979 a ROMA

avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente al ricorso proposto da Fabrizio Sinceri, per il rigetto dei ricorsi di
Mirko Mazziotti e di Azzurra Fascini e per l inammissibilità di tutti i restanti

Data Udienza: 21/02/2018

ricorsi.
Chiede l’acquisizione delle sentenze n.57896/2017 e n.28613/2016 emesse
dalla 6″ sezione penale- Corte di Cassazione- come atti da inserire nel fascicolo
processuale.
Prima delle rispettive conclusioni, il Presidente ha chiesto a tutti gli avvocati
presenti, di pronunciarsi circa la richiesta di acquisizione delle sentenze della 6″
sez. penale avanzata dal Procuratore Generale.Udito il difensore
Le difese così concludono:
L’avvocato D’AMICO FELICIA chiede il rigetto dei ricorsi, la conferma della
sentenza impugnata incluse le statuizioni civili. Deposita conclusioni scritte e

L’avvocato AMATO FAUSTO MARIA chiede il rigetto dei ricorsi e deposita la nota
spese, dichiarandosi antistatario.
L’avvocato MAGGIORE ENRICO chiede il rigetto dei ricorsi, la conferma della
sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede
la liquidazione.
L’avvocato VASATURO GIULIO, quale sostituto processuale degli avvocati LUCA
PETRUCCI e VINCENZA RANDO chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni
scritte e nota spese.
L’avvocato CUSIMANO FRANCESCO conclude e chiede l’accoglimento dei motivi
del ricorso.
L’avvocato FAIELLA SIMONE si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per
l’accoglimento.
L’avvocato ZAPPASODI ENRICO insiste nell’accoglimento dei motivi del ricorso.
L’avvocato DANILO ROMAGNINO chiede l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato DOMINICI GIULIANO conclude e riportandosi al ricorso, ma
particolarmente ai motivi nuovi depositati il 2.2.2018, chiede l’accoglimento.
L’avvocato POMANTI PIETRO, anche quale sostituto processuale dell’avv.to
GIRALDI MARIO conclude ed insiste nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi.
L’avvocato GRAZIA GRIECO si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per
l’accoglimento.
L’avvocato GATTO ALFREDO si riporta ai motivi scritti e confida
nell’accoglimennto.
Si dà atto che tutti gli avvocati, sulla richiesta di acquisizione delle due sentenze
della 6″ sez. penale avanzata dal P.G., si rimettono alla decisione della Corte,
tranne l’avv.to Donninici il quale ritiene superflua tale acquisizione facendo già
esse stesse parte del patrimonio giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

2

nota spese.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/12/2016, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 8/10/2015, confermava la dichiarazione di
penale responsabilità di FASCIANI CARMINE, BARTOLI SILVIA FRANCA, FASCIANI
AZZURRA, TALAMONI DAVIDE, TALAMONI FABIO, SINCERI FABRIZIO, MAZZINI DANIELE,
MAZZIOTTI MIRKO, PALAZZI FRANCESCO, ROMANI GABRIELLA, SALVI MARZIA e
D’AGOSTINO MARCO in relazione alle ipotesi contestate ai capi A e B dell’imputazione

sensi dell’art. 7 DL 152/1991 e integrati da plurime ipotesi di intestazione fittizia di
società, beni e complessi aziendali, tutte correlate tra loro), ma rideterminava in senso
riduttivo le rispettive pene, anche in considerazione, per Salvi Marzia e Palazzi Francesco,
della esclusione della aggravante speciale nonché della concessione, solo per questi ultimi
due e per Romani Gabriella, delle attenuanti generiche .
1.1. La Corte d’Appello di Roma respingeva le ulteriori censure mosse con gli atti di
gravame in punto di riconosciuta responsabilità degli imputati, di sussistenza
dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 7 DL 152/1991, di trattamento
sanzionatorio e di responsabilità civile.
1.2. Secondo quanto concordemente affermato dai giudici del merito nelle pronunce di
condanna, FASCIANI Carmine, BARTOLI Silvia Franca, FASCIANI Azzurra, MAZZIOTTI
Mirko, MAZZIN! Daniele, PALAZZI Francesco, D’AGOSTINO Marco, SALVI Marzia e
ROMANI Gabriella hanno concorso nelle sottoindicate intestazioni fittizie (capo A),
attribuendo :

la titolarità formale delle quote e l’amministrazione della SETTESEI S.R.L.S.,

appositamente costituita, in data 8.3.2013, dal socio unico PALAZZI Francesco
successivamente cedute a MAZZIOTTI Valerio;
– l’affitto, in data 21.03.2013, da parte della MALIBU BEACH S.R.L. a favore della
SETTESEI S.R.L.S. del ramo d’azienda riguardante la gestione dello stabilimento balneare
VILLAGE (espressamente comprendendo: tutti gli elementi presenti nel patrimonio
aziendale, i debiti ed i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la
denominazione aziendale, l’avviamento, nonché tutte le autorizzazioni

all’esercizio

dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);
– la titolarità formale delle quote e l’amministrazione della Yogusto s.r.l. unipersonale,
appositamente costituita, in data 20.03.2013, dal socio unico SALVI Marzia;
– l’affitto, in data 19.04.2013, da parte della MALIBU BEACH S.R.L. alla Yogusto S.R.L. s.
UNIPERSONALE del ramo d’azienda riguardante la gestione del locale – laboratorio
artigianale di gelateria e yogurteria, sito in Roma, Lungomare Toscanelli nr. 197 –

(entrambi relativi ad imputazioni ex art. 12 quinquies legge n. 356/1992, aggravati ai

all’interno

dello

stabilimento

balneare VILLAGE (espressamente comprendendo:

tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i debiti ed i crediti, gli articoli
risultanti dall’ ‘inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento,
nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle
Autorità competenti);
– la titolarità

formale

delle

quote

e l’amministrazione della 11 PM S.R.L.s.,

appositamente costituita, in data 17.04.2013, dal socio unico D’AGOSTINO Marco;

ramo d’azienda riguardante la gestione del chiosco-bar, sito in Roma, Lungomare
Toscanelli nr. 197 -all’interno dello stabilimento balneare VILLAGE (espressamente
comprendendo: tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i debiti ed i crediti, gli
articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale,
l’avviamento, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse
dalle Autorità competenti);
– la titolarità formale della Ditta individuale ROMANI Gabriella, in attività dal
04.06.2013;
– l’affitto,

in data 21.05.2013, da parte della MALIBU BEACH S.R.L. alla Ditta

individuale ROMANI Gabriella del ramo d’azienda riguardante l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sito in Roma, Lungomare
Toscanelli nr. 197 – all’interno dello stabilimento balneare VILLAGE (espressamente
comprendendo: tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i debiti ed i crediti,
gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale,
l’avviamento, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale
concesse dalle Autorità competenti);
– la titolarità formale delle quote della RAPANUI S.R.L., appositamente costituita in data
12.09.2012 da MAZZIOTTI Mirko (convivente di Fasciani Azzurra cui veniva altresì
attribuita la carica di amministratore) e FASCIANI Azzurra che in data 18.10.2012 cedeva
fittiziamente la propria quota a MAZZIOTTI Valerio.
Mentre, in realtà, tutte le predette attività imprenditoriali e commerciali erano
appartenenti alla famiglia Fasciani. Con l’aggravante delle condizioni previste dall’art. 416
bis del codice penale e al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui
al capo D)1. In Roma-Ostia, commessi nelle date sopra indicate (comprese tra settembre
2012 e agosto 2013).
1.3. Inoltre, FASCIANI Carmine, BARTOLI Silvia Franca, FASCIANI Azzurra, TALAMONI
Davide, TALAMONI Fabio, MAZZINI Daniele, SINCERI Fabrizio hanno concorso nelle
ulteriori intestazioni fittizie sottoindicate (capo B), attribuendo :

– l’affitto, in data 04.05.2013, da parte della MALIBU BEACH S.R.L. alla 11 PM S.R.L.s. del

- a SINCERI Fabrizio l’amministrazione e la rappresentanza legale della società IL
PORTICCIOLO S.R.L. con sede a Roma in Lungomare Paolo Toscanelli nr. 197 per il
periodo compreso dal 07.10.04 al 03.05.07 e la titolarità delle quote della società IL
PORTICCIOLO S.R.L. in data 04.10.04 (pari all’ 80% del capitale sociale) e in data
09.10.06 (pari al restante 20%);

a TALAMONI Davide e a TALAMONI Fabio la titolarità delle quote della società DAFA

S.R.L. con sede a Roma in Lungomare Paolo Toscanelli nr. 197 costituita in data 07.09.06

con il contributo causale e consapevole di SINCERI Fabrizio, in data 20.03.08 a

TALAMONI DAVIDE e alla società DAFA S.R.L. (essendo titolari delle quote TALAMONI
Davide e TALAMONI Fabio, anche amministratore unico), che accettavano, rispettivamente
il 50% delle quote sociali della società IL PORTICCIOLO S.R.L.; in pari data 20.03.08, a
SINCERI Fabrizio (direttamente e mediante la coniuge Chinigò Maria) la titolarità dei
seguenti beni immobili: villino con annessa corte pertinenziale di mq. 500, ubicato in
Roma, via Perseo di Cizio nr. 163 con atto di compravendita Rep. 13362 stipulato tra
SINCERI Fabrizio e FANTOZZI Domenica (madre di FASCIANI Carmine); villino ad unico
livello, con corte circostante pertinenziale di mq. 400, ubicato in Roma, via Perseo di Ozio
nr. 163 con atto di compravendita Rep. 13361 stipulato tra Chinigò Maria e FANTOZZI
Domenica;
– con il contributo causale e consapevole di SINCERI Fabrizio, a MAZZINI Daniele,
che

accettava,

l’amministrazione e la rappresentanza legale della società IL

PORTICCIOLO S.R.L. – titolare della concessione demaniale per la conduzione dello
stabilimento balneare Village – per il periodo compreso dal 03.05.07 (atto iscritto alla
Camera di Commercio in data 13.12.12) data in cui la carica, con il contributo
causale e consapevole di MAZZINI Daniele, viene attribuita a INNO Gilberto;
– il 29.05.08, con il contributo causale e consapevole di MAZZINI Daniele, l’affitto, da parte
della società IL PORTICCIOLO S.R.L. alla società SAND S.R.L. del ramo di azienda relativo
alla gestione della discoteca annessa allo stabilimento balneare Faber Village (poi Village)
ubicato in Roma, Lungomare Paolo

Toscanelli

nr. 197 e in pari data I ‘affitto alla

società- TITTA&PICCI S.N.C. del ramo di azienda relativo all’attività di yogurteriafrullateria ubicata all’interno del medesimo stabilimento balneare.
In realtà, tutte le predette attività imprenditoriali e commerciali in realtà appartenevano
alla famiglia Fasciani. Fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
del codice penale e al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui al
capo D). In Roma-Ostia, nelle date sopraindicate (comprese tra ottobre 2004 e novembre
2012).

per la gestione del complesso balneare VILLAGE;

1.4. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, sollevando i seguenti
motivi:
2. Fasciani Carmine e Silvia Franca Bartoli, con separati ricorsi di analogo tenore (che per
tale ragione si illustrano congiuntamente), tramite difensore lamentano:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 238 bis codice di
procedura penale rispetto ai capi A e B dell’imputazione. Lamenta il ricorrente che l’intera
motivazione del giudice del gravame si fondi su parti delle motivazioni delle sentenze di

precetto della norma suddetta che, in tema di trasmigrazione della prova, richiede la
irrevocabilità della sentenza. Ciò premesso, l’intera ricostruzione storica dei fatti accolta
dai giudici del gravame risulta viziata. Infatti, la sentenza emessa in data 30 gennaio 2015
in parallelo giudizio non è ancora divenuta irrevocabile, essendo intervenuta in data 13
giugno 2016 una pronuncia di secondo grado che, nella parte in cui ha escluso la presenza
del metodo mafioso e della natura mafiosa dell’associazione, è oggetto di critica da parte
della sentenza qui impugnata, la quale tuttavia neppure conosce le censure sollevate dalle
parti. Si lamenta che le istruttorie compiute nel presente giudizio ed in quello appena
richiamato siano diverse, essendo questa di specie assai più ristretta. Solo su quest’ultima
la Corte d’appello avrebbe dovuto basare il proprio giudizio.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della
legge n. 356 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non affronta correttamente il tema
del dolo richiesto dalla norma per l’integrazione del reato in parola; quest’ultimo richiede la
finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale e dunque non è sufficiente la
mera attribuzione ad altri della titolarità di beni. I giudici del gravame non danno conto
della finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione, apoditticamente
affermata ma non dimostrata, come non dimostrata è la concreta possibilità che un
procedimento di prevenzione potesse ipotizzarsi in capo agli imputati. Né la Corte
territoriale si è confrontata con le affermazioni difensive relative alla definizione assolutoria
del precedente processo denominato “Los Moros”, all’esito del quale erano stati restituiti ai
ricorrenti i beni già sequestrati. Neppure si rinviene risposta al motivo di appello che
lamentava la non configurabilità del reato in parola nel caso di affitto di ramo di azienda,
per difetto di “trasferimento” e di idoneità elusiva rispetto alle misure di prevenzione. È
ben vero che trattasi di reato a forma libera, ma il contratto di affitto di azienda non può
sopravvivere ad un provvedimento di sequestro o confisca emesso in sede di prevenzione.
Neppure tale contratto può celare il bene o sottrarlo; in definitiva, detto contratto non
realizza alcun trasferimento in senso civilistico del diritto e comunque questo sarebbe
travolto dalla misura di prevenzione che, laddove sopravvenisse a carico del proprietario
locatore dell’azienda, travolgerebbe il contratto in parola. Neppure la Corte territoriale si è
espressa a proposito della non configurabilità della fattispecie nel caso di amministrazione

primo e di secondo grado relative ad altro procedimento ancora sub iudice, così violando il

fittizia, contestata in relazione alle società Settesei, MPM e Porticciolo. Inoltre, apodittica e
non motivata, oltre che in contrasto con la CT di parte, è l’affermazione della Corte
territoriale secondo la quale il denaro utilizzato dai Fasciani per l’acquisto del “Villagge” dal
Sinceri, come pure tutti i successivi passaggi, siano in realtà provento delle attività di
usura e riciclaggio, in quanto trattasi di condotte diverse. Si lamenta altresì che tutte le
condotte successive alla prima ritenuta intestazione fittizia delle quote alla società
Porticciolo srl non potrebbero ritenersi integrare il reato ascritto.

203\1991, difettando tanto il metodo mafioso quanto la agevolazione mafiosa. Infatti se il
primo profilo può prescindere dalla concreta esistenza di un reale sodalizio mafioso, non
altrettanto può dirsi per la finalità agevolatrice; a quest’ultimo proposito non basta il mero
collegamento dell’imputato e dei coimputati con contesti di criminalità organizzata o la loro
caratura mafiosa. Nella fattispecie il metodo mafioso non sussiste e la Corte territoriale
non risponde alle doglianze al riguardo, soffermandosi sul profilo della agevolazione. Né
possono attribuirsi al Fasciani gli incendi patiti dal Sinceri. La sentenza impugnata non
approfondisce il rapporto tra l’aggravante in questione e il delitto di intestazione fittizia dei
beni, specialmente con riferimento alla sussistenza del dolo specifico rispetto alla
fattispecie agevolativa. Infatti, una volta esclusa, da parte della sentenza della Corte di
appello di Roma del 13 giugno 2016, sopra richiamata, la sussistenza della associazione
mafiosa, nella presente vicenda difetta la dimostrazione della sussistenza di quest’ultima
organizzazione. Né la sentenza impugnata poteva travalicare i limiti del devoluto in merito
e comunque non disponeva delle risultanze istruttorie per decidere al riguardo. In ogni
caso la sentenza non evidenzia gli indici rivelatori (intimidazione, assoggettamento ed
omertà) che fanno ritenere esistente una associazione mafiosa.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 603 cod proc pen,
essendo stata rigettata la richiesta di rinnovazione del dibattimento con motivazione
apparente che si è limitata a definire non indispensabili gli approfondimenti.
2.5. Vizio della motivazione con riferimento alle doglianze sulle statuizioni civili, per le
quali è stata omessa ogni motivazione sul punto, con semplice richiamo alle statuizioni del
primo giudice.
3. Daniele Mazzini, tramite difensore, lamenta:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquíes della legge
n. 356\1992 per difetto degli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi del reato. Invero
la Corte territoriale ha omesso di valutare, sotto il profilo oggettivo, la insussistenza degli
elementi idonei a qualificare come fittizia l’attribuzione di causa e, sotto il profilo
soggettivo, la sussistenza del dolo specifico. Secondo la sentenza impugnata, la carica
ricoperta dal Mazzini è stata meramente formale, stante la riconducibilità della società “Il

2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 7 della legge n.

Porticciolo” ai Fasciani e la finalità di occultare la reale proprietà delle attività economiche
collegate al complesso balneare “Village” nonché di svuotare la citata società “Il
Porticciolo”. A fondamento della fittizietà della carica ricoperta dal Mazzini, il primo giudice
ha posto l’insussistenza di redditi propri dello stesso nonché la mancata remunerazione e
la Corte territoriale non ha valutato le doglianze relative alla assenza di accertamenti
bancari al riguardo, ritenendo sufficiente a dimostrare la fittizietà della qualifica la sola
mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni compresi tra il 2008 e il
2012, senza considerare il fatto che quest’ultima circostanza ben potrebbe avere solo

interruzioni, emerse sin dal primo grado, nella titolarità della carica, non considerando il
sequestro preventivo in data 1/12/2009 dell’intero capitale sociale della società n
Porticciolo e la nomina del custode giudiziario, dottor Paolo Lupi, che aveva gestito
l’attività dello stabilimento con l’ausilio delle persone che con lui lavoravano. Solo con la
sentenza di assoluzione dell’aprile del 2012 nel processo “Los Moros” le quote sociali
venivano restituite agli aventi diritto e dunque la Corte d’appello ha omesso di valutare che
nel periodo del sequestro nessun contributo poteva essere contestato al Mazzini rispetto
alle condotte elusive di causa. Inoltre, non si è adeguatamente valutato il fatto che la
cessione della Srl Dr Fish sia riconducibile al custode giudiziario Lupi e dunque non può
rientrare nella contestata intenzione di svuotamento della società I! Porticciolo, così come
non vi possono rientrare tutte le azioni compiute durante il sequestro. Si contesta poi che
il contratto di affitto di azienda, oggetto di specifica imputazione nei confronti del Mazzini,
non possa realizzare le finalità elusive idonee ad integrare il reato in questione e al
riguardo la Corte d’appello ha utilizzato illegittimamente nei confronti del Mazzini la
decisione resa in sede di legittimità in occasione del ricorso, da parte del coimputato
d’Agostino, avverso il provvedimento cautelare, affermando la presenza di un giudicato
cautelare nei confronti di soggetto che non ha partecipato a quel giudizio, avendo
rinunciato a quell’impugnazione. Invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se,
alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione, in concreto potessero ravvisarsi
nelle condotte del Mazzini (e in particolare nella stipula dei contratti di affitto di ramo di
azienda in favore della società “Titta e Picci” nonché della società “Sand”, entrambi
risalenti al maggio del 2008) gli estremi elusivi puniti dalla previsione in questione: in tal
caso avrebbe potuto verificare come per dette società non potesse ipotizzarsi una apposita
costituzione o fittizia intestazione e dunque come non potessero integrare condotte punibili
ai sensi della norma in esame. Parimenti censurabile è l’osservazione del giudice di appello
in ordine alla insussistenza di un interesse economico della società cedente rispetto a
questi ultimi contratti, non essendosi esaminato il profilo della esigenza di risanamento del
bilancio, reso invece evidente dalla presenza sin dall’ottobre 2008 di iscrizioni di
pignoramento delle quote per importi cresciuti sino ad euro 800.000, con la conseguente
necessità di salvataggio dell’azienda.

2.

valenza di evasione fiscale. La Corte territoriale non ha poi valutato il dato delle

3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli articoli 12 quinquies della
legge n. 356\1992 e 192 comma 3 cod.proc.pen. con riferimento alla chiamata in correità del
coimputato Carmine Fasciani; la Corte territoriale ha omesso la ricerca dei necessari riscontri
imposti dalla norma processuale invocata ai fini della utilizzabilità della chiamata di correo,
limitandosi a richiamare il rapporto di amicizia e fiducia esistente tra il dichiarante e l’attuale
ricorrente, né ha valutato la credibilità del primo e neppure l’intrinseca consistenza e le
caratteristiche, se spontanee ed autonome, del dichiarato. Al riguardo non è stato
adeguatamente valutato il fatto che non sono stati rilevati contatti telefonici tra Fasciani e

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al profilo del dolo specifico
necessario a configurare il reato ascritto. La Corte territoriale ha omesso di rispondere al
motivo di appello sul punto, limitandosi a ricavare implicitamente l’elemento in parola nella
natura apparente della carica sociale ricoperta dal Mazzini, oppure dalla qualifica di persona di
fiducia attribuitagli dal Carmine Fasciani, aspetti inidonei a dimostrare la specifica
finalizzazione fraudolenta dell’azione.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7 della
legge n. 203\1991, ravvisata nella forma della agevolazione mafiosa in favore del clan
Fasciani, integrata dallo svolgere la propria attività senza compenso e nella consapevolezza
della finalità agevolativa. Secondo la Corte territoriale la notorietà della fama criminale del clan
è accertata e deve escludersi la possibilità della ignoranza del Mazzini al riguardo, trattandosi
di un amico del capoclan; a ben vedere, con tale ragionamento la Corte d’appello ha replicato
gli argomenti già esposti a proposito della intestazione fittizia, usando motivazione tautologica.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis e 133 cod pen ,
nonché con riferimento alla mancata revoca della interdizione temporanea dai pubblici. Le
attenuanti generiche sono state negate sulla base del presupposto della ininterrotta attività
svolta quale amministrazione della società II Porticciolo, elemento da considerare erroneo,
come sopra esposto, e comunque relativo al solo dato temporale senza considerare
l’incensuratezza del prevenuto e la sua personalità. Né sono stati esaminati i profili della
personalità ai fini della determinazione della pena, come la costante attività lavorativa presso
numerosi centri sportivi o il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte durante il periodo di
applicazione di misura cautelare pure l’impegno rispetto al mantenimento della famiglia.
4. Fabrizio Sinceri, tramite difensore, lamenta:
4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per contraddittorietà nella parte in cui
qualifica l’imputato come imprenditore vittima, costretta a cedere lo stabilimento balneare
denominato “Village” secondo modalità di pagamento a lui sfavorevoli, e al tempo stesso lo
condanna quale imprenditore colluso per aver sostanzialmente accettato dette modalità
pagamento. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici del merito, le operazioni effettuate

rt_

Mazzini.

dalla famiglia Fasciani, dopo una prima fase di apprensione dei beni seguita dal sequestro degli
stessi, è passata ad una fase di dismissione non appena ottenutone il dissequestro. Il
contributo del ricorrente si collocherebbe nella prima di queste fasi e sarebbe stato integrato
dalla cessione dello stabilimento e dalla effettuazione di operazioni immobiliari in nome e per
conto dei Fasciani allo scopo di dissimulare la disponibilità economica degli stessi. La cessione
dello stabilimento è stata caratterizzata da sfavorevoli modalità di pagamento, così
evidenziando una assenza di piena libertà negoziale a causa della coartazione psichica
determinata dagli attentati patiti dal ricorrente negli anni 2005-2006 e dalle pressioni

riacquisto, da parte del Sinceri, della quota del 20% delle azioni del Porticciolo, anch’esso
frutto di imposizione dei Fasciani, non già di cooperazione criminosa finalizzata al conferimento
dell’incarico di amministratore al Mazzini e al successivo trasferimento delle quote ad Azzurra e
Sabrina Fasciani. Né risultano esposte adeguate ragioni capaci di spiegare detta torsione
logica.
4.2. Vizio della motivazione rispetto alla ritenuta finalità dissimulatoria delle operazioni
immobiliari finalizzate, nell’ottica accusatoria, ad occultare le disponibilità dei Fasciani anche in
relazione al ricavato delle vendite a terzi. Infatti, con l’atto di appello è stata dimostrata
l’effettiva percezione delle somme ricavate dalle compravendite e l’effettiva disponibilità delle
stesse da parte del Sinceri; la Corte territoriale, nel rispondere al motivo di appello sul punto,
si è limitata a riproporre l’immotivata affermazione del primo giudice. La Corte cioè non ha
spiegato in quale modo il denaro, dopo essere stato incassato dal Sinceri, sia poi refluito nella
disponibilità dei Fasciani.
4.3. Vizio della motivazione per illogicità per non essere stata riconosciuta l’operatività della
scriminante dello stato di necessità, derivante dai ripetuti interventi intimidatori ai danni del
ricorrente, quale l’esplosione di colpi di pistola ad altezza uomo sul cancello dell’abitazione
della famiglia dell’imputato.
4.4. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all’art. 12 quinquies della
legge 356\1992 per carenza del dolo specifico; infatti il ricorrente ha agito in assenza di
effettiva libertà negoziale quando ha accettato di vendere lo stabilimento balneare alle
condizioni di pagamento imposte dagli acquirenti e di rimanere titolare delle quote sino al
trasferimento degli immobili. Dunque non può ipotizzarsi che il fine del negozio giuridico fosse
quello previsto dal reato ipotizzato, né che l’imputato ne fosse consapevole.
4.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203\1991, ravvisata nella forma della agevolazione mafiosa in favore del clan
Fasciani, la cui natura sarebbe stata ben conosciuta dall’imputato in considerazione degli
attentati subiti. In realtà difetta la prova della esistenza della associazione mafiosa,

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esercitate anche successivamente dai Fasciani. In tale ottica deve anche essere visto il

indispensabile per l’integrazione dell’aggravante in parola nella modalità concretamente
ritenuta dai giudici del merito.
5. Marco d’Agostino, tramite difensore, lamenta:
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato. Invero la Corte territoriale non ha
potuto evidenziare, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di elementi idonei a qualificare
come fittizio l’affitto di azienda relativo al chiosco bar “La terrazza”, rispetto al quale il

soggettivo, della sussistenza del dolo specifico, avendo il ricorrente ricevuto il bene in buona
fede. Egli è estraneo a qualsiasi associazione, non esiste nessun contatto telefonico con i
Fasciani; unico indizio è costituito dalla amicizia con Mirko Mazziotti, fidanzato di una delle
figlie di Carmine Fasciani, ma non si considera che quest’ultimo era già stato assolto dai reati
in precedenza ascritti e i beni gli erano stati restituiti da parte dell’autorità giudiziaria, fatto
notorio a Ostia. Non ricorre alcuna condotta fraudolenta a proposito della costituzione di una
società o della stipula di un affitto di ramo d’azienda stagionale per soli euro 5000, condotte
inidonee a integrare trasferimento di beni, attesa la precarietà dello stesso e la durata annuale
concordata, in realtà solo stagionale trattandosi di attività all’interno di stabilimento balneare.
In ordine a tali rilievi la Corte territoriale rimane silente, e non offre argomenti ulteriori rispetto
alla atipicità dei mezzi utilizzabili per integrare l’ipotesi di reato contestata, mancando così di
esaminare la concreta idoneità dello specifico contratto di causa rispetto allo scopo che il
legislatore vuole impedire, e cioè la realizzazione di vicenda negoziale con effetti traslativo che
soltanto all’apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o disponibilità di beni, che in realtà
rimangono nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto solo apparentemente cedente. Nella
fattispecie dunque difetta la idoneità della condotta a conseguire effetti di sottrazione del bene
al patrimonio del Fasciani.
5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203\1991, ravvisata nella forma della agevolazione mafiosa in favore del clan
Fasciani, organizzazione invece sconosciuta al ricorrente, che anzi ha visto restituire alla
famiglia Fasciani i beni precedentemente sequestrati ed è completamente estraneo al sistema
criminale.
6. Gabriella Romani, tramite difensore, lamenta
6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato. Invero la Corte territoriale non ha
considerato che la ricorrente ha semplicemente inteso aprire una ditta individuale con la
volontà di aiutare il proprio fratello, che stava affrontando una separazione coniugale, a non
figurarne come titolare. Nulla conosce del contratto intercorso tra la Malibù Beach srl e la ditta
individuale Romani Gabriella, tanto che, quando è venuta a conoscenza di tale atto, e cioè solo

ricorrente ha effettivamente sostenuto i costi di ristrutturazione; né vi è prova, sotto il profilo

dopo essere stata arrestata, ha sporto denuncia contro ignoti per falsificazione della propria
firma, avanzando già in quella sede sospetti a carico del fratello che gestiva la ditta a lei solo
formalmente intestata. 6.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione
all’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203\1991, ravvisata nella forma colposa della
agevolazione mafiosa in favore del clan Fasciani, senza che la ricorrente fosse consapevole di
alcunché; la Corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di impugnazione al riguardo.
6.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle statuizioni civili, eccessive ed

utilità in favore dell’imputata e la quota di risarcimento posta a carico della stessa appare del
tutto sproporzionata; sul punto la motivazione della Corte d’appello è del tutto mancante.
7. Mirko Mazziotti, tramite difensore, lamenta
7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato. Secondo la ricostruzione accolta dai
giudici del merito, il Mazziotti, convivente di Azzurra Fasciani, dopo aver costituito con
quest’ultima la S.r.l. Rapanui, avrebbe tentato di trasferire a quest’ultima società la titolarità
dell’esercizio commerciale denominato “Village”. Infatti tale complesso turistico, inizialmente di
proprietà della Srl “Il Porticciolo” riconducibile a Carmine Fasciani, era stato sottoposto a
sequestro nell’ambito del procedimento penale definito “Los Moros” in data 1/12/2009 e
affidato all’amministratore giudiziario dottor Lupi, nominato al contempo custode delle quote
della società proprietaria dell’azienda; quest’ultimo, su autorizzazione del giudice, in data
30/1/2012 aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con la S.r.l. “Dr. Fish”, avente ad
oggetto tutte le attività gestite all’interno dello stabilimento balneare. In data 20/4/2012 le
quote della Srl “Il Porticciolo” sono state restituite al Fasciani, assolto nell’ambito del giudizio
Los Moros. Il 12/9/2012 Azzurra Fasciani e l’attuale ricorrente hanno costituito la S.r.l.
“Rapanui” e, secondo i giudici del merito, ciò avrebbero fatto al fine di trasferire alla stessa i
cespiti della Srl “Il Porticciolo”, rinunciando però all’azione per la genetica inidoneità della
stessa a causa della presenza, nella compagine sociale, proprio della figlia del soggetto
suscettibile di misure di prevenzione. In data 15/10/2012 poi la S.r.l. “Malibù Beach” chiese al
Comune di Roma l’autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale sull’arenile già
posseduta dalla Srl “Il Porticciolo”, ottenendola poco dopo. Il 19/4/2013 la S.r.l. “Malibù
Beach” stipulò poi con la S.r.l. “Yogusto” di Marzia Salvi un contratto di affitto di ramo di
azienda relativo al laboratorio di gelateria e il successivo 4/5/2013 analogo contratto con la
S.r.l. “MPM” di Marco d’Agostino inerente il chiosco bar. Tanto premesso in fatto, si lamenta la
inidoneità dell’atto preparatorio di trasferimento fraudolento ad integrare la fattispecie tentata
del reato ascritto. E’ ben vero che il trasferimento fraudolento di valori sia delitto istantaneo di
pericolo a forma libera, connotato da concorso necessario di interponente e formale interposto,
il cui elemento soggettivo è costituito da dolo specifico comune agli autori di eludere le
previsioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale; tuttavia, vertendosi in tema di reati

erroneamente ripartite; si è infatti omesso di considerare l’assenza di qualsiasi beneficio o

a consumazione anticipata, per di più a forma libera, deve escludersi la configurabilità del
tentativo, specie quando, come nella specie, il bene giuridico protetto non sia stato neanche
astrattamente messo in pericolo dall’accordo criminoso di cui si discute. Al riguardo la dottrina
è concorde nell’escludere la configurabilità del tentativo. Diversamente opinando verrebbe
vanificato il precetto dell’art. 115 cod pen, che esclude la punibilità dell’accordo per
commettere un reato, e risulterebbe pure elusa la verifica della offensività della condotta.
Peraltro, risulta accolta nella sentenza impugnata la convinzione che anche lo stesso Carmine

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato. Erra la Corte territoriale nell’affermare
che i rami di azienda della società II Porticciolo siano stati dati in affitto alla Dr. Fish dopo il
dissequestro dei beni; invero quest’ultima vicenda risale all’aprile 2012, mentre l’affitto
d’azienda è del gennaio 2012, ed è stato stipulato dal custode giudiziario dottor Lupi. Dunque,
illegittimo deve ritenersi l’atto con il quale, in pendenza di sequestro, la srl Dr. Fish ha
nuovamente ceduto ad altra società, la S.r.l. “Malibù Beach”, la gestione dello stabilimento e
poi alle società Yogusto e MPM ulteriori settori aziendali. Di conseguenza, la collaborazione
attribuita al Mazziotti di organizzatore di queste ultime cessioni risulta difettare della benché
minima offensivià, consistendo nella partecipazione a negozi giuridici simulati da parte di
soggetto, la S.r.l. Rapanui, privo di legittimazione a disporre dei beni.
7.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203\1991, ravvisata nella forma del metodo e della agevolazione mafiosa in
favore del clan Fasciani; evidentemente insussistente è la prima ipotesi mancando qualsiasi
condotta aggressiva tanto nei confronti dell’interponente quanto verso gli interposti. Quanto
alla finalità agevolatrice, questa non può dirsi rivolta nei confronti della associazione, avendo il
ricorrente agito al fine di assicurare il mantenimento proprio e della famiglia di appartenenza
della compagna. Difetta comunque la prova della funzionalità delle condotte rispetto
all’accrescimento della forza del sodalizio mafioso e del dolo specifico al riguardo.
7.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche in considerazione della incensuratezza del prevenuto, della corretta
condotta processuale, della ridotta intensità del dolo e dei legami affettivi esistenti con Azzurra
Fasciani.
8. Azzurra Fasciani, tramite difensore, lamenta
8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato. Non ricorrono invero condotte
dell’imputata direttamente orientate alla commissione di operazioni elusive; trattandosi di
reato istantaneo ad effetti permanenti, non può valere al riguardo la mera gestione della
situazione da altri realizzata. Meramente congetturale è l’addebito di collaborazione nella

Fasciani fosse consapevole della inidoneità della Srl “Rapanui” a costituire valido schermo.

individuazione dei soggetti da interporre nella gestione aziendale, e comunque ciò potrebbe
giustificare una condanna solo per gli atti di trasferimento con soggetti a lei vicini (l’ex
fidanzato Talamoni e il convivente Mazziotti); rispetto a tali censure la Corte territoriale non
offre motivazione confortante. Analogamente, la Corte d’appello non considera la inidoneità
degli atti negoziali contestati all’imputata rispetto alla funzione di occultamento sanzionata
dalla norma; nè hanno trovato risposta le questioni relative alla inesistenza di condotte
successive alla vicenda definita come “operazione Rapanui” (attribuita al Mazziotti nella forma
tentata e alla ricorrente in quella consumata) o quelle della inutilizzabilità delle dichiarazioni di

diversi dal trasferimento di beni, come, ad esempio la nomina di un amministratore di società.
8.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203\1991, ravvisata nella forma del metodo e della agevolazione mafiosa in
favore del clan Fasciani; quanto alla prima ipotesi, vengono richiamati dalla Corte territoriale
gli atti intimidatori subiti dal Sinceri, ma a tale riguardo mai l’imputata è stata destinataria di
contestazioni; né le minacce o i danneggiamenti possono ritenersi inerenti alla fittizia
intestazione, potendo semmai riguardare la spontaneità del consenso del cedente (Sinceri). In
realtà, le condotte di fraudolento trasferimento di valori non sono connotate da metodo
mafioso, mancando qualsiasi condotta aggressiva tanto nei confronti dell’interponente quanto
verso gli interposti. Inoltre, dagli atti emerge che il Sinceri era travolto da debiti derivanti
anche dall’uso smodato di stupefacenti; contraddittorie sono le valutazioni che considerano in
qualche caso il Sinceri sfornito di liquidità (al momento dell’acquisto del Village) e in altri,
invece, in grado di rilevare autonomamente il 20% delle quote della Srl “Il Porticciolo”. Illogica
è dunque l’affermazione in base alla quale il Sinceri sarebbe stato nelle 2004 complice dei
Fasciani e loro testa di legno, poi negli anni 2005 2006 vittima di una non contestata condotta
aggressiva dei predetti finalizzata a ottenere la cessione di quanto da questi in realtà già
posseduto, e infine correo dei medesimi nella intestazione fittizia della titolarità di beni.
Quanto alla finalità agevolatrice, la natura soggettiva della aggravante impone di individuare la
specifica finalità in capo a ciascun imputato, ostando al riguardo la previsione dell’art. 118 cod
pen; e, nel caso della ricorrente, non può sussistere alcuna intenzione di agevolare
l’associazione, avendo ella agito al fine di assicurare il mantenimento proprio e della famiglia di
appartenenza. Difetta comunque la prova della funzionalità delle condotte rispetto
all’accrescimento della forza del sodalizio mafioso e del dolo specifico al riguardo. Neppure
dimostrata è l’esistenza del sodalizio mafioso, esclusa nel giudizio separato relativo a tale
imputazione, non ancora definitivo .
8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in
relazione al diniego delle attenuanti generiche e all’aumento per l’aggravante, profilo rispetto
ai quali la Corte territoriale non risponde ai motivi di appello .

Marzia Salvi o a proposito della irrilevanza, ai fini della integrazione del reato di causa, di atti

8.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per omessa risposta al motivo, contenuto
nella integrazione dell’atto d’appello, relativo alle statuizioni civili, risultando illegittima la
condanna in solido della ricorrente e dei genitori a corrispondere il 70% del dovuto a fronte
dell’art. 187 cod pen secondo il quale l’obbligo alle restituzioni è indivisibile, mentre solidale è
solo quello risarcitorio; inoltre, le statuizioni civili nel loro insieme rappresentano una
duplicazione di quelle già stabilite nel processo relativo al fatto associativo.
8.5. Con memoria depositata in data 2.2.2018 la difesa della ricorrente ha rappresentato, ad

di parallelo giudizio relativo ad ulteriori ipotesi di interposizione fittizia, ha annullato la
condanna di Azzurra Fasciani per mancanza di giustificazione circa l’apporto causale, morale o
materiale della ricorrente nel momento in cui si è verificato il trasferimento fittizio, fermo
restando che, attesa la natura di reato istantaneo, non rilevano le condotte successive al
perfezionamento dell’atto traslativo.
9. Marzia Salvi, tramite difensore, lamenta
9.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato. La Corte territoriale ha risposto al
motivo di appello al riguardo richiamando integralmente la sentenza del primo grado,
riproponendo le parti di interesse, senza considerare gli argomenti difensivi inerenti al fatto
che il contratto relativo alla yogurteria è stato proposto da Azzurra Fasciani a fronte
dell’esigenza della ricorrente di reperire attività lavorativa per il proprio marito, disoccupato da
anni. Né sussistono elementi, quali intercettazioni telefoniche o ambientali, dai quali desumere
legami o rapporti di confidenza con la famiglia Fasciani; neppure sono affrontate le
contestazioni difensive relative a quanto affermato dal capitano Russo del GICO a proposito
della tipologia sociale utilizzata dall’imputata, delle relazioni avute solo con la società Malibù (di
proprietà della Piselli e non dei Fasciani), del fatto che la società cedente si qualificasse come
unica proprietaria dell’esercizio commerciale; travisato è il dato delle capacità economiche
dell’imputata, certamente compatibile con la rilevanza minimale del tipo di attività avviata.
Sussiste poi contraddizione tra la esclusione della aggravante di cui all’art. 7 DL 152\91, sul
rilievo che non può escludersi che l’imputata abbia agito allo scopo di aiuto alla propria
famiglia, e la necessaria finalità agevolatrice della intestazione fittizia. Illogica è la motivazione
relativa alla mancanza di esperienza imprenditoriale, come pure quella relativa alla effettività
della attività economica da parte della Salvi, comprovata dai pagamenti in favore della società
concedente. Carente e poi la motivazione relativa alla sussistenza del reato di intestazione
fittizia, difettando sia il profilo della perdurante disponibilità attiva del bene in capo al cedente,
sia quello del dolo specifico; nella fattispecie la motivazione riposa sulle dichiarazioni
spontanee del Fasciani, che tuttavia non consentono di cogliere la reale consapevolezza in capo
all’imputata circa la natura fittizia della operazione, per giunta a fronte di numerosi elementi
offerti dalla difesa che attestano la effettività del contratto di affitto della Yogusto e della

integrazione del primo motivo, che con sentenza n. 67896/2017 la Suprema Corte, nell’ambito

gestione da parte di questa dell’attività. Né vi è dimostrazione dell’esistenza del dolo specifico
in relazione allo scopo elusivo dell’operazione, risultando invece la totale inconsapevolezza da
parte dell’imputata delle finalità eventualmente perseguite dai Fasciani. La motivazione infine
risulta carente e contraddittoria in tema di statuizioni civili, giustificate con la partecipazione
dell’imputata alla rete dei fiancheggiatori quando invece è stata esclusa l’aggravante di cui
all’art. 7 sopra citato.
10. Davide Talarnoni e Fabio Talamoni, tramite difensore, con ricorso congiunto, lamentano:

n. 356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato. Sotto il profilo oggettivo per
l’integrazione del reato non è sufficiente accertare che oltre al terzo intestatario vi sia in realtà
un diverso effettivo titolare -che per le vie di fatto gestisca il bene-, dovendo invece essere
acquisiti elementi che consentano di affermare che anche l’acquisto da parte del terzo della
signoria sul bene sia avvenuta con modalità fittizie e\o fraudolente. Si è anche affermato che
l’accertamento del reato non possa prescindere dall’apprezzamento di elementi di fatto,
ulteriori rispetto al trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva
dell’operazione patrimoniale. Nel caso di specie l’istruttoria non ha dimostrato tali ulteriori
elementi di fatto, capaci di affermare che Carmine Fasciani avesse assunto il controllo delle
società DAFA Srl e Porticciolo Srl in maniera fittizia o fraudolenta per il tramite dei fratelli
Talamoni. Infatti, se è pacifico che il Fasciani fosse il dominus delle dette società, non può dirsi
che egli abbia acquisito tale qualità in maniera fittizia o fraudolenta. In tal senso militano sia la
confessione del Fasciani, sia gli esami resi dagli imputati. Come ammesso dal Sinceri, il
Fasciani si è esposto in prima persona per l’acquisto della Porticciolo Srl; inoltre, alla stipula del
rogito notarile di acquisto era presente anche Azzurra Fasciani; la moglie del Fasciani si è
sempre qualificata come “la signora del Porticiolo srl”; il commercialista di riferimento ne era
ben consapevole. Si deve quindi riconoscere che non vi sia stata alcuna condotta tesa a
nascondere la figura del Fasciani. Parimenti carente è la dimostrazione dell’elemento
soggettivo e cioè del dolo specifico in capo al terzo, esistendo anzi effettivi esborsi da parte dei
Talamoni, i quali volevano avviare una promettente attività lavorativa, mentre il fine del
Fasciani era quello dare un futuro lavorativo alle figlie (Azzurra era fidanzata da anni con
Talamoni Davide).
10.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203\1991, ravvisata nella forma della agevolazione mafiosa in favore del clan
Fasciani; finalità agevolatrice che non può dirsi rivolta nei confronti della associazione, avendo
i ricorrenti agito nell’interesse proprio. Difetta comunque la prova dell’esistenza del sodalizio
mafioso a funzionalità delle condotte rispetto all’accrescimento della forza del sodalizio mafioso
e del dolo specifico al riguardo.

w

10.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge

10.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche fondata su argomenti non condivisibili, quali la relazione sentimentale con
Azzurra Fasciani e la particolare prossimità con il clan, aspetti oramai lontani nel tempo.
10.4. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata revoca delle
statuizioni civili per totale difetto di motivazione al riguardo e della dimostrazione del concreto
danno cagionato dalle condotte attribuite agli imputati o della percentuale di apporto allo
stesso.

formale acquisizione delle sentenze di legittimità nn. 28613/2016 e 57896/2017 con le quali
questa Suprema corte ha definito separate vicende processuali relative a fatti connessi con
quelli di causa. I difensori presenti si sono tutti rimessi alle decisioni dell’Ufficio sul punto, ad
eccezione della difesa di Fasciani Azzurra che ha affermato la superfluità della acquisizione
trattandosi di giurisprudenza che già appartiene al patrimonio conoscitivo della Corte di
legittimità; dunque, nessuno si è opposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Occorre in primo luogo disporre, considerando anche la sostanziale mancata opposizione
delle difese, la formale acquisizione delle sentenze richiamate dal P.G. dal momento che esse,
oltre a costituire giurisprudenza, nella fattispecie di causa costituiscono anche dimostrazione di
fatti processuali rilevanti per il giudizio. Infatti, dalle richiamate pronunce di Cassazione (nn.
28613/2016 e 57896/2017) emerge che il presente processo costituisce solo uno dei plurimi
sviluppi giudiziali delle indagini avviate con l’operazione “Nuova Alba” a carico della famiglia
Fasciani. Molti dei fatti rientranti nella cognizione dell’odierno processo (e, in particolare, la
prova storica della esistenza di precedenti intestazioni fittizie, ex art. 12

quinquies Legge n.

356 del 1992, attuate mediante analoghe tipologie contrattuali -l’affitto-, utilizzate per gestire
lo stabilimento balneare e trasferire le concessioni demaniali connesse al lido Village di Ostia,
la correttezza della qualificazione giuridica, l’aggravante dell’art. 7 del DL 152\1991 e la
identità dei disponenti -Carmine Fasciani, Silvia Bartoli e Azzurra Fasciani- e di alcuni
intestatari intermedi — la srl Malibù e dunque Carbone Daniele, Basco Antonio e Piselli Maria
Luisa- ) risultano già coperti da precedenti giudicati che hanno accertato: – l’ esistenza di una
associazione criminosa qualificabile ai sensi dell’art. 416 bis cod pen coincidente con il gruppo
familiare Fasciani e capeggiata da Carmine Fasciani; – l’esistenza di una serie di intestazioni
fittizie di natura, struttura, funzione e modalità identiche rispetto a quelle oggi in esame,
relative al medesimo lido Village di Ostia e alle attività imprenditoriali ad esso connesse, con
l’unica differenza dei tempi delle intestazioni fittizie e dei soggetti fittiziamente intestatari; – la
sussistenza della aggravante di cui all’art. 7 del DL 152/1991 rispetto alle intestazioni fittizie
(accertata con passaggio in giudicato per quelle relative a Carbone Daniele, Basco Antonio e

11. In sede di discussione il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto disporsi la

Piselli Maria Luisa, mentre affermata tramite il richiamato annullamento con rinvio per
Carmine Fasciani e Silvia Bartoli).
1.1. I fatti ora in esame, naturalmente, sono distinti da quelli già giudicati, e lo scrutinio di
legittimità va condotto all’interno del presente giudizio; tuttavia, le vicende di causa, come
accennato, costituiscono un ulteriore sviluppo delle precedenti (riguardano le intestazioni
fittizie del medesimo bene, il Village, e dei relativi servizi interni quali bar, ristorante, gelateria,
ecc.), e la premessa in parola costituisce utile guida, sia per prevenire esiti illogici, sia per

dalle medesime premesse di fatto.
1.2. Infatti, i primi due giudizi di cui si dirà meglio in seguito nascono dalla originaria indagine
denominata “Nuova Alba” (p.p. n. 54911\2012 RGNR PM) che, a seguito delle differenti scelte
processuali degli indagati, si è divisa in due diverse tranches processuali.
1.3. La prima, svoltasi secondo il rito abbreviato, e oramai interamente pervenuta a giudicato,
ha visto intervenire la sentenza di primo grado del GUP del Tribunale di Roma del 13.6.2014
con la quale sono state inflitte: -condanne ora definitive per attribuzione fittizia di valori con
aggravante mafiosa ravvisata sia nel metodo che nella finalità agevolatrice dell’attività
dell’associazione mafiosa costituita in Ostia dalla famiglia Fasciani; -condanne ora definitive nei
confronti degli intestatari fittizi, con l’aggravante di cui all’art. 7 DL 152\1991, per i medesimi
beni (capi O e 01) per i quali i componenti della famiglia Fasciani, che quelle attribuzioni hanno
fatto, ne hanno risposto nella tranches del giudizio ordinario. Dunque, in abbreviato sono stati
giudicati gli intestatari fittizi, mentre con il giudizio ordinario sono stati giudicati, per quelle
medesime intestazioni fittizie, i componenti della famiglia Fasciani. Le intestazioni fittizie hanno
riguardato (capo O) le società Dr. Fish srl e II Porticciolo srl nonchè (capo 01) la Malibù Beach
srl e Emmediesse Group srl (che della Dr. Fish era l’unica socia). Per tali fatti sono stati
condannati Basco Antonio, Carbone Daniele e Maria Luisa Piselli. La sentenza di primo grado è
stata confermata in appello con sentenza del 9.10.2015, poi ulteriormente confermata in
Cassazione con sentenza n. 28613 del 9.6.2016.
1.3.1. Dunque, all’esito di tale primo giudizio possono dirsi definitivamente accertate le
intestazioni fittizie dei predetti beni riconducibili alla famiglia Fasciani, aggravate ai sensi
dell’art. 7 DL 152\1991, con accertamento della esistenza in Ostia di una associazione di tipo
mafioso riconducibile alla famiglia Fasciani. Deve anche rilevarsi che in quella vicenda
giudiziaria, come nella presente, l’oggetto della intestazione fittizia era la gestione dello
stabilimento Village del quale è stata accertata la effettiva disponibilità in capo alla famiglia
Fasciani. In tale primo giudizio, come nel presente sono venuti in rilievo, oltre ad altri profili, i
contratti di affitto d’azienda (in particolare l’affitto dello stabilimento balneare, in capo alla
Emmediesse Group srl da cui gemmerà anche la Malibù Beach srl, pure formalmente facente
capo alla famiglia Basco e che è presente anche nella presente vicenda) che, anche secondo la

evitare che la pronuncia di causa ignori quale conclusione abbiano avuto i giudizi gemmati

citata pronuncia di legittimità, pur non realizzando un trasferimento in senso civilistico di beni,
integrano l’ipotesi di cui all’art. 12 quinquies citato. In detta prima vicenda, a proposito
dell’aggravante di cui al richiamato art. 7 DL 152\1991, la Corte di cassazione ha affermato
essere stato correttamente riconosciuto dai giudici del merito lo scopo agevolativo del sodalizio
mafioso, i cui interessi coincidono in modo effettivo ed immediato con quelli dell’unico capo,
cioè di Carmine Fasciani. In sostanza si è affermato che esisteva una associazione e che era
stato dimostrato come tutta l’operazione commerciale fosse finalizzata alla gestione dello
stabilimento balneare in questione anche una volta stipulato il contratto d’affitto d’azienda (che

tra l’amministratore giudiziario e la Dr. Fish srl; nella intestazione della titolarità delle
concessioni demaniali in capo alle società appositamente costituite Emmediesse Group e
Malibù Beach, formalmente facenti capo alla famiglia Basco ma nella sostanza utili a
mantenere il dominio societario in capo ai Fasciani).
1.4. Con un secondo troncone processuale, giudicato con rito ordinario dal Tribunale di Roma
con sentenza del 30.1.2015, i componenti della famiglia Fasciani sono stati condannati per il
reato di cui all’art. 416 bis cod pen, nonché per le intestazioni fittizie di cui sopra, aggravate
dall’art. 7 DL 152\1991. La sentenza di appello del 13.6.2016, ha però escluso la natura
mafiosa dell’associazione, ravvisando l’ipotesi semplice (416 cod.pen.); ha anche assolto gli
imputati dalla parallela contestazione ex art. 74 DPR 309\1990, ed ha escluso l’aggravante
mafiosa. Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 57896 del 26.10.2017, ha annullato
la pronuncia d’appello, proprio in relazione alla esclusione del reato associativo di cui all’art.
416 bis cod.pen., nonchè in merito alla esclusione dell’aggravante ex art. 7 DL 152\1991 per le
intestazioni fittizie e altri reati. Ha invece rigettato nel resto i ricorsi.
1.4.1. Con quest’ultima pronuncia di legittimità si è giudicato del tutto infondato l’assunto del
giudice di merito del giudizio ordinario, secondo cui i Fasciani non costituivano associazione
mafiosa e nelle interposizioni fittizie non ricorreva l’aggravante di cui all’art. 7 DL 152\1991.
Infatti, dalle pagg 38 – 40 della seconda sentenza di cassazione, emerge: ”

Tanto

premesso, osserva il Collegio che la conclusione impugnata è, innanzitutto, dissonante rispetto
all’orientamento di legittimità, pur accennato dai Giudici di merito, con riguardo proprio alle
mafie “non storiche” e l’argomento sul quale si fonda, relativo alla pervasività – tanto della
associazione quanto del suo del potere coercitivo – non solo esula dai parametri della
fattispecie tipica ma, in ogni caso, è formulato al di fuori del concreto contesto accertato.
Inoltre, lo stesso contenuto del giudizio – anche a prescindere dal profilo del suo
dimensionamento – è manifestamente privo di correlazione logica rispetto alle attività
criminose che la stessa sentenza non solo affascia nell’ambito del riconosciuto programma
condiviso dagli associati, ma che connota per la sua varietà e molteplicità di manifestazioni
criminose (v. pag. 133 della sentenza impugnata), come pure rispetto alla lettura che la stessa
sentenza offre della vicenda relativa alla acquisizione da parte dei FASCIANI del “Village” ed

in quella porzione di condotte allora giudicate consisteva: nella stipula di un affitto d’azienda

alla riconosciuta esistenza – desunta da tre vicende – di una prassi consolidata di intimidazione
e di violenza accompagnata dall’uso comune di armi, in un contesto in cui è chiaramente
riconosciuta l’efficace garanzia data da Carmine FASCIANI – con la sua indiscussa fama
criminale – circa il rispetto del gruppo a lui facente capo sul territorio. Nell’ambito del tema in
esame è, inoltre, apodittica la ritenuta valenza alternativa della condotta sistematicamente
tenuta dai testi in dibattimento -che risultano aver negato anche l’evidenza, riconoscendosi
persino lo “stato di totale intimidazione” di uno di questi (v. pag. 92 della sentenza impugnata
con riferimento alla deposizioni di INNO in relazione all’estorsione sub H) – senza trarne alcuna

ipotetica la alternativa valutazione delle condotte dei vari professionisti e operatori, segnate da
un sussiego nei confronti dei FASCIANI privo di alcuna legittima spiegazione nel riconosciuto
contesto del “rispetto territoriale” del gruppo imposto da Carmine FASCIANI. Tra le complete
omissioni va annoverata, inoltre, la mancata considerazione della rilevante circostanza secondo
la quale alla molteplicità e varietà delle condotte criminose e delle imposizioni, si accompagna come emerge da entrambe le sentenze di merito- la completa assenza di denunce e di
qualsiasi forma di collaborazione da parte di coloro che le subiscono.
11.3. Quanto precede deve -invero- essere collocato nell’alveo della giurisprudenza di
legittimità, che il Collegio intende ribadire, in fattispecie di mafia non “tradizionale” secondo il
quale, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice
espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumità
personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o
lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di
assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area
territoriale (Sez. 6, n. 24535 de110/04/2015, Mogliani e altri, Rv. 264126). Nello schema
normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto
numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare
l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita
delle persone; rientrano anche piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti (bastano
tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è
infatti un elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un’ulteriore
modalità di azione che aggrava la sodalizio). Del resto, la forza prevaricante di
un’organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente
proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di
mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni sta tuali di possibile
contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla
vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come
per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse
rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (Sez. 6, n. 35914 del
30/05/2001). L’orientamento appena esposto è stato più recentemente ribadito affermandosi

considerazione sull’intero contesto. Tale omessa contestualizzazione rende congetturale ed

che non è necessaria la prova che l’impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia
penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo
sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta
norma incriminatrice (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea e altri, Rv. 270442).
11.4. In conclusione, il disconoscimento del carattere mafioso del gruppo facente capo a
Carmine FASCIANI da parte della Corte di merito ha violato la norma incriminatrice dell’art.
416 bis cod. pen. e risulta contraddittorio, quando non manifestamente illogico, rispetto alle

7

1.4.2. Quanto poi al tema della idoneità del contratto di affitto di azienda ad integrare l’ipotesi
di cui all’art. 12 quinquies, nella medesima sentenza si afferma (cfr. pagg. 44-46) che: ”
Quanto al capo O), le censure mosse dal ricorrente riguardano due aspetti: l’omessa
considerazione della questione in ordine alla rilevanza penale del contratto di affitto di azienda
della società “Il Porticciolo s.r.l.” alla società Dr. Fish e la riconducibilità di quest’ultima società
al FASCIANI. Come si evince dalla sentenza, la vicenda si inscrive all’interno della articolata
operazione riguardante la gestione dello stabilimento “Village”, gestito nonostante le varie
vicende giudiziarie dai FASCIANI fino al sequestro preventivo emesso nel 2013 nell’ambito del
presente procedimento. La società “Il Porticciolo srl” -dalla quale si dipartono le vicende- entra
nell’area di interessi dei FASCIANI a partire dal preliminare di cessione stipulato dal titolare
Fabrizio Sinceri con le figlie di Carmine FASCIANI, Sabrina e Azzurra, nel dicembre 2006 e fino
alla alienazione da parte del SINCERI delle quote a Davide Talamoni e alla società DA.FA. s.r.l..
A completare il quadro probatorio intervengono i colloqui intercettati della BARTOLI con vari
soggetti ai quali la donna è nota come “la signora del Porticciolo” e con cui tratta direttamente
di questioni relative alla società e a quelle intercorrenti tra la BARTOLI e le figlie Sabrina e
Azzurra, dimostrative della riconducibilità del “Village” e di tutte le sue articolazioni ai
FASCIANI. La sentenza annota come lo stesso Carmine FASCIANI e la moglie abbiano,
attraverso le loro dichiarazioni processuali, sostanzialmente ammesso tale ricostruzione.
Quanto alla “Dr Fish s.r.l.”, essa risulta costituita il 14.6.2010, localizzata nella stessa sede
della “Il Porticciolo srl” -di cui non si discute la riconducibilità ai FASCIANI-, essendo intestata a
Giovanna BASCO (40%) e Daniele CARBONE (60%), risultando i Basco/Carbone collegati a
Carmine FASCIANI attraverso il consolidato rapporto che lega quest’ultimo ad Antonio Basco,
suocero di Daniele Carbone e prestanome del FASCIANI (v. pag. 109 e segg. della sentenza
impugnata). La questione della riconducibilità della “Dr Fish s.r.l.” al FASCIANI – come si
desume dal testo della sentenza impugnata (v. pag. 46 e segg., in relazione alla illustrazione
del sesto motivo di appello proposto dall’attuale ricorrente)- non è stata specificamente
proposta, limitandosi in quella sede a contestare il profilo psicologico della interposizione
relativa alla società “Il Porticciolo” e “Malibù” e l’estraneità dello stesso imputato alla vicenda
sub O).

acquisizioni probatorie date per conseguite dallo stesso Giudice”.

Quanto al contratto di affitto di azienda, risulta accertato in fatto (v. sentenza di primo grado
pag. 161 e sentenza di appello pag. 106) che Daniele CARBONE – nel periodo di sequestro dei
beni nel corso del processo “Los Moros” – si è prestato ad assicurare ai FASCIANI – attraverso il
contratto di affitto stipulato il 30.1.2012 tra la “Dr. FISH” ed il custode giudiziario avente ad
oggetto tutte le attività già della società “Il Porticciolo s.r.l.”- una gestione da loro controllabile
in ogni momento e passibile di ulteriori iniziative nel caso in cui -come poi avvenuto- il
“Village” fosse stato restituito. Anche per questo aspetto non risulta alcuna specifica deduzione
in appello. Rispetto all’accertamento in fatto richiamato -che con percorso privo di vizi logici e

generiche ed in fatto, quando non manifestamente infondate in diritto.
15.7. Invero, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del
1992, convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza
nell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in
qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di
apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al
fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero al fine di
agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita
provenienza (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595). La Corte in
motivazione ha condivisibilmente specificato che se, da un lato, i termini titolarità e
disponibilità impongono di comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del
proprietario o del possessore ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a
trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall’altro lato, impongono altresì di considerare
ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione consentendo al soggetto incriminato di
mantenere il proprio rapporto con il bene. L’espressione “attribuzione fittizia della titolarità o
della disponibilità di denaro, beni o altre utilità” ha, invero, una valenza ampia che rinvia non
soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a
creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al
quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto – o nell’interesse del quale l’attribuzione è operata; ne consegue che anche l’affitto di un ramo di azienda può
integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente
nell’interesse del reale “dominus”(Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613)”.
1.5. A quest’ultimo proposito giova segnalare sin d’ora che, ancor più di recente, è stato
condivisibilmente ribadito (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Rv. 263531), sempre in tema di
trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992), che, attesa l’ampia
valenza dell’espressione “attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni
o altre utilità”, in essa può rientrare, oltre alle forme negoziali tradizionalmente intese,
qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato
soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua

giuridici ha desunto la realizzazione della interposizione fittizia- le deduzioni sono quindi

l’attribuzione, per conto – o nell’interesse – del quale l’attribuzione è operata; ne consegue che
anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall’impresa formalmente
aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione
patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a
creare una realtà giuridica apparente nell’interesse del reale “dominus”.
E, pure con attinenza specifica alla situazione di causa, come si vedrà meglio anche in seguito,
è stato pure affermato (Sez. 6, n. 32732 del 28/06/2016, Rv. 267707) che integra il reato di

titolare di un’azienda sottoposta a sequestro preventivo che, dopo l’apposizione del vincolo
cautelare, ne mantenga la disponibilità tramite un soggetto fittiziamente interposto, il quale
stipuli un contratto di affitto di ramo di azienda con l’amministrazione giudiziaria preposta alla
gestione del bene (in motivazione, la Corte ha precisato che il reato sussiste anche quando
l’atto dispositivo sia formalmente posto in essere da un soggetto diverso dal titolare del bene).
Dunque, una volta accertata la regia delle operazioni di intestazione in caso al proposto (o
proponendo) e il perdurare in capo a quest’ultimo della effettiva disponibilità dei beni (aspetti
ampiamente accertati in fatto), nessun ostacolo per l’integrazione del reato è costituito
dall’esistenza di una amministrazione giudiziale quale soggetto stipulante.
1.6. In definitiva, deve considerarsi che nella presente vicenda giudiziaria, scaturita
dall’indagine denominata come “Operazione Tramonto” (p.p. n. 845\2014 RGNR PM, che
costituisce gemmazione del sopra richiamato p.p. n. 54911\2012 denominato “Nuova Alba”),
può ritenersi processualmente acquisito, in quanto affermato con autorità di cosa giudicata
(considerando altresì i principi espressi dalla sentenza rescindente del 26.10.2017, chiari al
riguardo) che la famiglia Fasciani ha costituito una associazione per delinquere di tipo mafioso
con a capo Carmine Fasciani; che nell’ambito di tale associazione i promotori della stessa,
Carmine Fasciani e la moglie Silvia Franca Bartoli, hanno posto in essere una serie di fittizie
intestazioni relative al lido Village di Ostia, accertate con autorità di giudicato; che per tali
intestazioni fittizie è stata riconosciuta l’aggravante ex art. 7 DL 152\1991 per Carbone
Daniele, Basco Antonio e Piselli Maria Luisa, mentre è stata annullata con rinvio (con la
pronuncia di legittimità sopra richiamata) l’esclusione di tale aggravanti per il Fasciani Carmine
e la moglie Silvia Bartoli.
2. Sulla base di tale premessa può ora passarsi alla disamina dei singoli motivi, prendendo le
mosse dai ricorsi di Fasciani Carmine e Silvia Franca Bartoli che formulano analoghi motivi.
2.1. Con il primo motivo i predetti lamentano la violazione dell’art. 238 bis codice di procedura
penale dal momento che l’intera motivazione qui impugnata sarebbe fondata su parti della
motivazione delle sentenze di primo e secondo grado relative al citato giudizio dibattimentale
ordinario, così violando il precetto della norma suddetta che, in tema di trasmigrazione della
prova, richiede la irrevocabilità della sentenza. Secondo i ricorrenti, l’intera ricostruzione

cui all’art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in legge n.356 del 1992) la condotta del

storica dei fatti accolta dai giudici del gravame risulterebbe viziata; infatti, dal momento che la
sentenza di primo grado emessa in data 30 gennaio 2015 nel giudizio dibattimentale non è
ancora divenuta irrevocabile (essendo stata riformata in appello dalla richiamata sentenza del
13 giugno 2016 che ha escluso la presenza del metodo mafioso e della natura mafiosa
dell’associazione), la sentenza ora impugnata si basa su materiale ancora fluido, peraltro
oggetto di censure di parte neppure conosciute dal collegio dell’appello di causa. Per giunta, il
materiale istruttorio del presente giudizio è diverso da quello del giudizio richiamato, avendo
oggetto assai più ristretto, e solo su quest’ultimo la Corte d’appello avrebbe dovuto basare il

L’argomento è manifestamente infondato laddove non generico. Deve infatti rilevarsi che dalla
sentenza impugnata (e in particolare dal capitolo “1.4 Svolgimento del processo davanti a
questa Corte”) emerge che, sull’accordo delle parti, sono state acquisite tutte le sentenze di
merito dei due precedenti giudizi di cui si è detto, nonché la sentenza di Cassazione nr. 28613
del 9 giugno 2016; detta affermazione della Corte di appello non ha formato oggetto di
censura in questa sede. Dunque, il materiale istruttorio ricostruito e valutato nelle richiamate
pronunce deve ritenersi essere entrato nel legittimo patrimonio di conoscenza del giudicante
non in forza della norma di cui ora si lamenta la supposta violazione, bensì per effetto del
consenso espresso al riguardo dagli imputati o dai loro rappresentanti processuali.
Né viene sollevata alcuna specifica questione in relazione a singoli profili di fatto, affermati
nella sentenza in esame e tratti da precedenti risultanze giudiziarie poi definitivamente
smentite nelle successive fasi; né si fa questione di utilizzabilità soggettiva (se cioè nei
confronti di tutti gli imputati o solo nei confronti dei soli che hanno partecipato alla formazione
di qualche prova dichiarativa) delle prove diverse da quelle costituite da atti irripetibili o da
documenti. Di qui la genericità del motivo.
E comunque, l’argomento difensivo appare fondato su presupposto fallace; invero, il reale
punto di riferimento utilizzato dalla sentenza qui impugnata è il giudicato formatosi a seguito
della sentenza di cassazione del 9.6.2016, contenente definitivo accertamento di: – esistenza
di operazioni di fittizie intestazioni inerenti le attività dello stabilimento balneare Village e
quelle ad esso connesse; – riconducibilità delle stesse al clan mafioso Fasciani; utilizzo del
metodo mafioso.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, con riferimento ad entrambe le imputazioni, la
violazione dell’art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992 in quanto, da una parte, la norma
non potrebbe ritenersi violata in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda o di
amministrazione fittizia, e, dall’altra non vi sarebbe adeguata dimostrazione del dolo specifico
univocamente diretto a sottrarre i beni alle misure di prevenzione (avendo il Carmine Fasciani
indicato che la finalità perseguita era quella di evitare l’accumulo dei debiti successivamente al

proprio giudizio.

dissequestro e restituzione dei beni a seguito della definizione assolutoria del precedente
processo denominato “Los Moros”) .
Gli argomenti sono manifestamente infondati. Come già anticipato ai punti 1.4.2. e 1.5.
immediatamente precedenti, l’argomento relativo alla inidoneità degli affitti di azienda o delle
amministrazioni fittizie al fine della integrazione di ipotesi di intestazione fittizia è
manifestamente infondato in diritto, come più volte affermato da questa Corte con argomenti
che il Collegio condivide in pieno.

considerate, tutte parimenti ruotanti intorno al lido Village, erano finalizzate a prevenire
l’adozione di misure di prevenzione e non già motivate da semplici ragioni economiche (come
invece affermato dal Carmine Fasciani nelle proprie dichiarazioni). E, da ultimo, la sentenza
rescindente di cassazione del 26.10.2017 ha consolidato il giudicato sulla sussistenza delle
ipotesi di violazione dell’art. 12 quinquies ivi contestate (infatti si è dato per accertato il profilo,
restituendo gli atti al giudice di rinvio solo in relazione alla sussistenza dell’aggravante ex art.
7 DL 152/1991, precedente esclusa dalla Corte di appello).
Dunque, il motivo in esame si prefigge il già arduo compito di scindere la valenza e la finalità
delle intestazioni fittizie già giudicate (integranti il reato in parola) da quelle di causa (che si
vorrebbero invece dettate da motivazioni economiche). Al riguardo, non solo il motivo risulta
generico, non considerando i predetti argomenti, ma si scontra con i limiti del sindacato della
Corte di legittimità a fronte di decisioni di merito congruamente e logicamente motivate.
Infatti, in relazione al profilo in questione, la Corte d’appello (cfr. pag. 51) ha motivato la
decisione richiamando “….. quanto alla finalità elusiva, …. lo stesso svuotamento della II
Porticciolo s.r.I., …. il fatto che tutte le società insistano in realtà sul medesimo bene,
appare decisiva per provare la finalità elusiva. Di fatti, lo svuotamento in favore di piccole
società, amministrate da “amici” avrebbe reso più difficile una ricostruzione unitaria
dell’assetto societario del Village. Ad ulteriore riprova della finalità elusiva delle suddette
intestazioni si può richiamare la vicenda della Rapanui s.r.l. e della Settesei s.r.l.s.. La Rapanui
s.r.I., costituita in data 12 settembre 2012 tra Mirko Mazziotti e Azzurra Fasciani, dopo la
sua costituzione non ricevette mai le quote della Malibù Beach s.r.I., a causa del veto
che Carmine Fasciani pose all’operatività della società in quanto costituita dalla figlia Azzurra
e pertanto inutile allo scopo di occultare la reale titolarità dei beni. Di fatti, le quote della
Malibù Beach s.r.I verranno cedute alla Settesei s.r.l.s. costituita da Francesco Palazzi e dopo
poco più di un mese ceduta interamente a Mazziotti Valerio, fratello del compagno di
Azzurra, e quindi persona molto vicina al clan. Tutte le modalità del fatto stanno ad indicare
un’esclusiva finalità elusiva:lo svuotamento della società madre – la II Porticciolo s.r.l. in
favore della Malibù Beach s.r.I.; l’ulteriore frammentazione degli assetti societari da parte
della Malibù Beach s.r.L per il tramite di affitti di azienda in favore di società amministrate

Quanto al tema del dolo specifico, i precedenti giudicati affermano che le intestazioni fittizie ivi

da “teste di legno”; la costituzione di una società “ponte” – la Settesei s.r.l.s. – destinata
a ricevere le quote societarie dalla Malibù Beach s.r.I.; il mutamento della titolarità nella
società “ponte” al fine di inserirvi un soggetto più vicino al clan, e dunque più controllabile;
infine il passaggio delle quote dalla Malibù Beach s.r.l. alla Settesei s.r.l.s. Con tale
ultimo passaggio Carmine Fasciani otteneva un duplice scopo: il definitivo
allontanamento della titolarità formale del Village, stante il passaggio delle quote attraverso
due distinte società a lui non formalmente riconducibili e, allo stesso tempo il rientro dei beni

Da ultimo, questa Corte, richiama anche in questa sede tutte le conversazioni
intercettate riportate nella risposta ai motivi di appello di Bartoli Silvia Franca, in quanto
mostrano come la stessa si comportasse come reale dominus del Village e al contempo come
volesse tenere celata alle autorità il ruolo della famiglia Fasciani nella gestione dello
stabilimento balneare.”
E, si consideri, quest’ultimo atteggiamento della Bartoli (atteggiarsi a proprietaria nei fatti, ma
non con le pubbliche autorità), come pure il veto del Fasciani rispetto al coinvolgimento della
Malibù Beach srl), in nulla convergono verso l’ipotesi di intestazioni fittizie finalizzate al
contenimento dell’esposizione debitoria, mentre si conciliano perfettamente con la tesi
motivatamente accolta in sentenza.
In punto di diritto, peraltro, è stato già affermato (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Rv.
261980) che, ai fini dell’integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto
dall’art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo
“scopo elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di
misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche
soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne
l’esito.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione
all’art. 7 della legge n. 203\1991, difettando tanto il metodo mafioso quanto la agevolazione
mafiosa. Al riguardo pare sufficiente rilevare che l’argomento non si confronta con i richiamati
giudicati formatisi per effetto delle due pronunce di legittimità (il primo dei quali
espressamente richiamato dalla Corte territoriale, cfr. pagg. 51 e segg.); invero, in entrambe
le pronunce la Corte di cassazione ha ritenuto (in un caso dichiarando inammissibili i ricorsi,
nell’altro annullando l’esclusione dell’aggravante) che sussistano pienamente i presupposti
probatori per l’affermazione dell’aggravante in parola.
2.4. Il quarto motivo (con il quale si censura la violazione dell’art. 603 cod proc pen per essere
state rigettate le richieste di rinnovazione del dibattimento) risulta del tutto generico. Infatti,
nessuna ragione viene offerta a sostegno della pretesa decisività delle integrazioni istruttorie,
neppure specificamente indicate.

aziendali nella titolarità di un soggetto da lui facilmente controllabile, Valerio Mazziotti.

2.5. Analogamente è a dirsi del quinto motivo, relativo alle statuizioni civili; invero, il motivo si
limita a lamentare la mancata risposta della Corte territoriale al motivo di appello al riguardo,
ma non considera che, trattandosi di doppia conforme sul punto, le due motivazioni si
integrano e non è in alcun modo dedotto o dimostrato che le vaghe censure mosse in appello
non abbiano trovato già adeguata considerazione nel complesso della motivazione. Peraltro,
questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450)
che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del
giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto

senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il
quantum del risarcimento. Dunque, imprescindibile per la specificità del motivo di ricorso, è la
deduzione della mancata considerazione di circostanze di fatto o di illogicità, profili carenti nel
motivo in esame, come pure lo erano in quello di appello, parimenti del tutto generico.
3. In relazione al ricorso proposto da Daniele Mazzini deve rilevarsi che il primo motivo è
manifestamente infondato e comunque inammissibile poiché volto a sollecitare una diversa
valutazione del fatto adeguatamente e logicamente effettuata dai giudici del merito.
Invero, il ricorrente lamenta l’insussistenza del reato di cui all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 poiché non risulterebbero dimostrati né la natura fittizia della carica e
dell’attribuzione di causa, né, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo specifico.
Quanto agli elementi oggettivi, a fondamento della fittizietà della carica ricoperta dal Mazzini il
primo giudice ha posto l’insussistenza di redditi propri dello stesso nonché la mancata
remunerazione, ma la Corte territoriale non avrebbe valutato le doglianze relative alla assenza
di accertamenti bancari al riguardo, ritenendo sufficiente a dimostrare la fittizietà della
qualifica la sola mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni compresi tra il
2008 e il 2012, senza considerare il fatto che quest’ultima circostanza ben potrebbe avere solo
valenza di evasione fiscale; né sarebbe stato considerato il dato delle interruzioni nella
titolarità della carica per effetto del sequestro preventivo in data 1/12/2009 dell’intero capitale
sociale della società Il Porticciolo e la nomina del custode giudiziario, dottor Paolo Lupi, che ha
stipulato anche la cessione della Dr Fish srl.
Quanto al profilo soggettivo, si lamenta poi che non sarebbe dimostrata l’intenzione
dell’imputato di svuotare la società Il Porticciolo né la finalità elusiva di tutte le azioni compiute
durante il sequestro. Si contesta inoltre l’utilizzo nei confronti del Mazzini della decisione resa
in sede di legittimità in occasione del ricorso, da parte del coimputato D’Agostino, avverso il
provvedimento cautelare relativo all’intestazione fittizia di causa; infatti, la Corte territoriale
avrebbe dovuto verificare se, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione, in
concreto potessero ravvisarsi nelle condotte del Mazzini (e in particolare nella stipula dei
contratti di affitto di ramo di azienda in favore della società “TITTA & PICCI” nonché della
società “SAND”, entrambi risalenti al maggio del 2008) gli estremi elusivi puniti dalla

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considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione,

previsione in questione. Nè sarebbe stato esaminato il profilo della esigenza di risanamento del
bilancio della cedente, reso invece evidente dalla presenza sin dall’ottobre 2008 di iscrizioni di
pignoramento delle quote per importi cresciuti sino ad euro 800.000, con la conseguente
necessità di salvataggio dell’azienda.
Osserva il Collegio che tutti gli argomenti sono manifestamente infondati e comunque
inammissibili perché tesi ad ottenere una rivalutazione del fatto preclusa nella presente sede.
Quanto alla pretesa utilizzazione, nei confronti del prevenuto, del giudicato cautelare portato

ha semplicemente fatto applicazione dei principi di diritto ivi affermati (conformi a quelli, pure
sopra richiamati, di cui ai punti 1.4.2. e 1.5. immediatamente precedenti), rilevando poi che il
Mazzini, prestatosi ad assumere formalmente l’amministrazione e la rappresentanza legale
della società IL PORTICCIOLO S.R.L., cui faceva capo lo stabilimento balneare Village sul
litorale di Ostia, contribuiva allo svuotamento della stessa, affittando alla società SAND S.R.L. il
ramo di azienda relativo alla gestione delle discoteca annessa allo stabilimento balneare Faber
Village (poi Village) e, in epoca ravvicinata, affittando alla società TITTA & PICCI S.N.C. il
ramo di azienda relativo all’attività di yogurteria-frullateria ubicata all’interno del medesimo
stabilimento balneare.
Né le due locazioni di rami aziendali ascritte, risalenti al maggio 2008, si collocano nel periodo
dell’amministrazione giudiziale (1.12.2009-20.4.2012).
La decisione dei giudici del merito è fondata su una pluralità di argomenti in fatto
adeguatamente e logicamente ricostruiti alle pagg. 116 e segg. della sentenza impugnata,
imperniati su quanto esplicitamente riferito dallo stesso Carmine Fasciani all’udienza del
20.3.2015, in base alle quali il Mazzini è un “amico”, “persona fidatissima”, e che in una s.r.l.
chi comanda veramente è l’Amministratore “e se l’Amministratore non è di fiducia, non è un
buon amico, è inutile metterlo perché può prelevare, può fare debiti, può fare leasing, può
chiedere prestiti…” (vedi pag. 70 delle trascrizioni udienza del 20.3.2015). In definitiva,
con l’espressione “è inutile metterlo” il Fasciani ha chiarito che la carica dell’imputato era nella
disponibilità del dichiarante, cioè del vero amministratore di fatto (il Carmine Fasciani
medesimo). Del resto, il Mazzini è subentrato al Sinceri nella carica di amministratore della II
Porticciolo s.r.I già da prima che le quote societarie della stessa venissero trasferite
formalmente ai fratelli Talamoni, sia personalmente che quali soci della DAFA s.r.l.
(formalmente dai Talamoni acquistate il 20.3.2008), e dunque il potere di Fasciani di gestire
quella carica è frutto di una signoria di fatto sulla relativa società, come meglio si vedrà anche
in seguito. Assai eloquente è poi il dato, riferito dal Sinceri (cfr. pag. 46 della sentenza di
primo grado), che il passaggio della carica di amministratore al Mazzini, nel 2007, è stato
trattato con Carmine Fasciani, vero dominus della carica medesima, tanto da poterla togliere al
Mazzini quando vuole (cfr. pagg. 61 e segg. della sentenza di primo grado).

dalla sentenza di cassazione n.52614/2014, dal provvedimento impugnato emerge che la Corte

Con tutti questi argomenti, il ricorso neppure si confronta, risultando dunque del tutto
aspecifico.
Né può avere rilievo la mancata esplicita considerazione, da parte dei giudici di appello, di
alcune delle molteplici osservazioni difensive, peraltro avanzate in via solo ipotetica (finalità di
evasione fiscale della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi; finalità di
contenimento delle perdite); infatti, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella
motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita

processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle
deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il
suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso
devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in questo
senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4,
sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187).
3.1. Quanto al secondo motivo (mancanza di riscontri alla chiamata in correità fatta dal
coimputato Carmine Fasciani), la manifesta infondatezza dello stesso risulta evidente se solo si
considera come i giudici del merito abbiano considerato, oltre al dato del rapporto di amicizia e
fiducia esistente tra il dichiarante e l’attuale ricorrente (indicativo dell’assenza di malanimo o
volontà di accusare ingiustamente altri), la pluralità di riscontri promananti dalle eloquenti
intercettazioni delle conversazioni di Silvia Bartoli “la signora del Porticciolo” e la catena di
verifiche relative alla effettiva gestione delle attività, che hanno visto la presenza di Azzurra
Fasciani alla cassa del ristorante e la Bartoli alla cassa della spiaggia. Analogamente è a dirsi
per i riscontri tratti dalle vicende del conferimento della carica a Inno o della società Malibù.
3.2. Parimenti è a dirsi per il terzo motivo (relativo alla pretesa carenza del dolo specifico del
reato ascritto), a proposito del quale è sufficiente rilevare come la Corte territoriale (cfr. pag.
118) lo abbia logicamente desunto dagli stretti rapporti (amico carissimo, amministratore
fedele) esistenti tra il Fasciani e il Mazzini.
3.3. Così è pure per il quarto motivo (attinente alla aggravante di cui all’art. 7 della legge n.
203\1991, ravvisata nella forma della agevolazione mafiosa in favore del clan Fasciani). Infatti
la Corte territoriale (cfr. pag. 118), non solo valuta i dati emergenti dal fatto che il Mazzini ha
svolto la sua attività senza compenso, ma ha valorizzato la fama dei Fasciani sul territorio di
Ostia e la pervasività in quelle zone delle attività illecite dalla famiglia Fasciani, elementi capaci
di rendete del tutto inverosimile la tesi della ignoranza, da parte del Mazzini, circa la finalità
agevolatrice del proprio contributo rispetto al sodalizio mafioso capeggiato da un soggetto così
vicino (il carissimo amico Carmine Fasciani).

di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze

3.4. In merito al quinto motivo (attinente alla pretesa eccessività della pena determinata dal
diniego delle attenuanti generiche e alla mancata revoca della interdizione temporanea dai
pubblici), la motivazione offerta a proposito dell’art. 62 bis cod pen (assenza di elementi di
meritevolezza e lunga durata dell’attività di amministrazione svolta in favore del Fasciani) è
adeguata. Ad avviso del Collegio, in tema di determinazione della pena la concessione o meno
delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità:
essa è demandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione
di adeguare la determinazione della pena all’entità dello episodio criminoso; sicché, quando

esplicito ai criteri di valutazione di cui all’art. 133 cod. pen., il relativo giudizio (anche di
implicito rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti in parola) non è censurabile in
sede di legittimità (Cass Sez. 4, sent. n. 21 del 30.11.1988 dep. 3.1.1989 rv 180073; conf.
mass. n. 175054; n. 155899; n. 139345). Nulla di specifico viene comunque dedotto dal
ricorrente in relazione alla pena accessoria.
4. Con il ricorso proposto nell’interesse di Fabrizio Sinceri si lamenta, nel primo motivo, la
violazione di legge e il vizio della motivazione per contraddittorietà nella parte in cui qualifica
l’imputato come imprenditore vittima, costretta a cedere lo stabilimento balneare denominato
“Village” secondo modalità di pagamento a lui sfavorevoli e, al tempo stesso, lo condanna
quale imprenditore colluso per aver sostanzialmente accettato dette modalità pagamento.
Il motivo è inammissibile perchè tende ad proporre una diversa ricostruzione del fatto che
invece risulta adeguatamente e non illogicamente operata dalle conformi sentenze di merito.
Secondo i giudici del merito, la sicura riconducibilità al clan

Fasciani delle operazioni

societarie, fin dal momento dell’acquisto da parte di Sinceri Fabrizio dell’intera
partecipazione azionaria del Porticciolo (9.10.2006, acquisto del restante 20% delle quote da
Piscolla Antonello, dopo che l’80% era già stato acquistato in data 4.10.2004 da Bellini Clara),
è lo stesso imputato Carmine Fasciani ad ammetterlo, allorchè ha rilasciato, all’udienza del
20.3.2015, dichiarazioni spontanee. Quest’ultimo, nel descrivere le vicende del Sinceri, ha
difatti riferito che

“Sinceri rileva lo stabilimento da Bellini e decide di ristrutturarlo

completamente perché con la ristrutturazione a norme PUA il Comune di Ostia garantiva 1
milione di C. Sinceri cosa ha fatto? Ha fatto questi lavori pensando di poter avere
questo mutuo. Purtroppo il mutuo non glielo hanno dato perché c’era un pignoramento in
corso tra Solari e Bellini per C 125.000, che Sinceri si è accollato e a mia volta io mi sono
accollato… “. Dunque, secondo la logica ricostruzione operata dai giudici del merito (cfr. pagg.
42 e segg. della sentenza di primo grado), i Fasciani quanto meno dall’ottobre del 2006 hanno
assunto il sostanziale controllo della srl Porticciolo, utilizzando il formale acquirente Sinceri . A
conferma di ciò la Corte territoriale offre vari riscontri, quali la serie di attentati subiti dal
Fasciani tra il gennaio 2005 e il giugno 2006 (evidentemente spiegati dai giudici del merito
come strumenti di pressione sul Sinceri, volti a costringerlo a sottomettersi), la sostanziale

detto giudice ha motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena, con riferimento

innpossidenza del Sinceri negli anni in cui ha acquistato le quote della srl Porticciolo e la forte
esposizione debitoria del Sinceri medesimo per le ristrutturazioni fatte al Village senza ottenere
il mutuo sperato, la sottoscrizione nel dicembre 2006 del preliminare di vendita alle figlie del
Fasciani dell’intera partecipazione del Sinceri (a meno di due mesi dall’acquisto del richiamato
20%), la nomina del Mazzini quale amministratore su indicazione del Fasciani, la vendita
definitiva ai Talamoni e, infine, le risultanze delle intercettazioni telefoniche acquisite dalle
quali si evince che il Sinceri, ripetendo sostanzialmente lo schema utilizzato dai Fasciani per
aggirare il sequestro preventivo della società I! Porticciolo disposto nel 2009, ha continuato

persona a lui vicina (cfr. sentenza di appello al riguardo).
E dunque, nella descritta sequenza di operazioni compiute dal Sinceri, i giudici del merito
hanno logicamente affermato che, se la prima parte delle condotte (quelle che hanno visto il
Fasciani acquisire il controllo del Village) ben può considerarsi compiuta sotto l’effetto delle
intimidazioni e dei debiti, successivamente il Sinceri ha mutato atteggiamento, accettando di
divenire consapevole strumento del clan, tanto è vero che non è stato messo da parte, ma ha
continuato a rimanere titolare delle quote (nonostante il preliminare di vendita), ha nominato
come amministratore il Mazzini, ha venduto a soggetti indicati dal Fasciani (i Talamoni), ha
accettato di operare (tra il luglio 2007 e l’ottobre 2008) come procuratore speciale di vari
esponenti del clan in numerosi negozi di trasferimento immobiliare, tutti evidentemente
funzionali rispetto al formale allontanamento della titolarità dei beni dal clan (cfr. pagg. 51 e
segg. della sentenza di primo grado). E la rapida rivendita degli immobili, l’illogicità delle
spiegazioni offerte in giudizio dal Sinceri, oltre all’atteggiamento processuale dello stesso, mai
apertamente ostile ai Fasciani, hanno ulteriormente suffragato detta lettura (cfr. pag. 56 della
sentenza di primo grado).
Dunque, nessuna evidente torsione logica si rileva, ma accurata e puntuale ricostruzione di
una complessa e lunga vicenda che ha visto il Sinceri ricoprire ruoli differenti.
Né il fatto di aver subito iniziali coartazioni dai Fasciani esclude la successiva accettazione, da
parte del Sinceri, del ruolo di collaboratore nelle plurime di interposizione fittizia e il necessario
dolo al riguardo. Affermazione, quest’ultima, avallata, secondo i giudici del merito,
dall’atteggiamento del Sinceri nei confronti dei Fasciani, differente da quello che era logico
attendersi da un soggetto che abbia rivestito i soli panni della vittima.
E, in punto di diritto, già si è richiamata l’affermazione (Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Rv.
268631) secondo la quale è idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 12 quinquies D.L. 8
giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356, sia la condotta di chi, titolare di quote
di società, le intesti direttamente a terzi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
prevenzione patrimoniale, sia quella di chi, non essendo titolare delle quote, si adoperi in
qualsiasi modo – eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di diritto – per favorire

di fatto a gestire l’attività in sequestro mediante la Cooperativa LA DECIMA, gestita da

la realizzazione della condotta elusiva (in motivazione, la Corte ha ritenuto comportamenti
comunque elusivi quelli di chi scelga le persone alle quali fittiziamente intestare le quote
sociali, ovvero provveda alla realizzazione dei trasferimenti delle quote stesse ovvero, ancora,
tenga i contatti con i professionisti che devono realizzarle oppure scelga amministratori fittizi
che coprano il reale titolare delle quote). Comportamenti questi più volte integrati dal Sinceri,
anche nella forma concorsuale, allorchè è rimasto titolare delle quote dopo il preliminare, ha
nominato amministratore il Mazzini su indicazione del Fasciani, ha venduto ai soggetti da

4.1. Analoghe considerazioni si impongono per il secondo motivo, con il quale si lamenta il
vizio della motivazione rispetto alla ritenuta finalità dissimulatoria delle operazioni immobiliari
compiute dal Sinceri; infatti, per le considerazioni sopra esposte le compravendite in questione
hanno trovato logica spiegazione nella ricostruzione operata dai giudici del merito, non
scardinata da alcuno degli argomenti difensivi. Né risulta idonea allo scopo la circostanza
dell’effettivo incasso, da parte del Sinceri, delle somme ricavate dalle compravendite,
trattandosi di operazione necessaria al perfezionamento dei fittizi trasferimenti, ai quali hanno
fatto seguito rapidi successivi passaggi di titolarità. Neppure rileva l’incertezza residua sulle
modalità di retrocessione ai Fasciani del prezzo delle compravendite, trattandosi di aspetto che
non risulta specificamente dedotto in appello.
4.2. Inammissibile, perché non adeguatamente e specificamente introdotta nei motivi di
gravame, è la questione della pretesa ricorrenza della scriminante dello stato di necessità
(ricondotta ai ripetuti interventi intimidatori ai danni del ricorrente), i cui elementi costitutivi
sono anzi stati contraddittoriamente negati dal Sinceri nelle precedenti fasi di giudizio.
4.3 In relazione al motivo inerente la pretesa carenza del dolo specifico, e alla assenza di
effettiva libertà negoziale, con riferimento alle condotte sanzionate ex art. 12

quinquies della

legge 356\1992, deve richiamarsi quanto esposto al punto 4.; invero, ricordando quanto
affermato a proposito della linea difensiva tenuta nelle fasi di merito dall’imputato (tendente ad
escludere che la vendita sia stata imposta dai Fasciani per mezzo degli atti intimidatori, ma
riconducendola ad una decisione del ricorrente stesso, dettata dal cattivo andamento della
gestione e da esposizioni debitorie), del tutto adeguata e logica risulta la ricostruzione offerta
dalla Corte territoriale, che ha invece ravvisato la prova del dolo di reato nella protratta
collaborazione instauratasi tra il Fasciani e il Sinceri all’indomani del sub ingresso del primo
nella titolarità di fatto e nel controllo gestorio della srl n Porticciolo. Dice la Corte territoriale:
“D’altra parte, è lo stesso Sinceri che, nel corso dell’esame reso in dibattimento
all’udienza del 13 marzo 2015, ha chiaramente affermato di aver trattato sia la
cessione della carica di amministratore della società II Porticciolo, sia la cessione delle
quote ai Talamoni ed alla società Dafa s.r.I., con Carmine Fasciani.

quest’ultimo indicati, ecc.

Il Sinceri nel corso dell’esame ha attribuito i vari atti intimidatori a motivazioni connesse
all’uso di stupefacenti dei quali, all’epoca, ha affermato di fare uso, ed ha motivato la
graduale cessione della propria attività imprenditoriale ai Fasciani con non meglio precisate
difficoltà economiche oltre che con la sua incapacità gestionale tale da averlo condotto a
sostenere spese ed investimenti superiori a quelli che poteva permettersi.”

Dunque, mai in

precedenza il Sinceri ha parlato di coartazione o carenza di effettiva libertà negoziale, sicché
contraddittorio e perplesso risulta il motivo, a fronte, invece, della complessiva logicità e

4.4. Quanto, infine, al motivo inerente all’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203\1991,
ravvisata nella forma della agevolazione mafiosa in favore del clan Fasciani, la manifesta
infondatezza del motivo emerge da quanto già esposto a proposito della dimostrazione
processuale dell’esistenza della associazione mafiosa, oltre a quanto affermato dai giudici di
appello, secondo in quali Sinceri non poteva in alcun modo ignorare la natura mafiosa del
sodalizio che aveva preso a servire.
5. Manifestamente infondato, laddove non generico e aspecifico, è il ricorso proposto
nell’interesse di Marco D’Agostino. Con il primo motivo, nonostante il richiamo alla violazione di
legge, sostanzialmente si lamenta il vizio della motivazione in relazione all’art. 12

quinquies

della legge n. 356\1992, per difetto degli elementi costitutivi del reato (sia sotto il profilo
oggettivo -poiché non sarebbe stata dimostrata la fittizietà dell’affitto di azienda relativo al
chiosco bar “La terrazza”, rispetto al quale il ricorrente avrebbe effettivamente sostenuto i
costi di ristrutturazione, e comunque non si sarebbe trattato di atto idoneo a trasferire i beni,
attesa la durata stagionale del contratto-; sia sotto quello soggettivo -poiché non vi sarebbe
prova della sussistenza del dolo specifico, avendo il ricorrente ricevuto il bene in buona fede,
aspetto non contrastato adeguatamente dalla amicizia con Mirko Mazziotti, fidanzato di una
delle figlie di Carmine Fasciani-).
Ricondotte perciò le doglianze al vizio di motivazione, prima di esaminare le questioni
prospettate, è necessario ricordare che, secondo il condiviso orientamento di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774) il vizio della motivazione per travisamento delle
risultanze probatorie, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del
processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore
accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la
motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi
restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della
valutazione nel merito del risultato probatorio. Tutto ciò non ricorre nella fattispecie, laddove i
giudici di appello hanno fondato il convincimento in merito alla natura fittizia della intestazione
realizzata in favore del D’Agostino su plurimi elementi (cfr. pagg. 121 e segg.) che il ricorso
neppure contesta specificamente e comunque non disarticola. Si legge infatti nella sentenza
impugnata che il ricorrente è amico sin dai tempi del liceo di Mazziotti Mirko, compagno di

adeguatezza della ricostruzione giudiziale.

Azzurra Fasciani; che è un soggetto nullatenente (come emerge dai redditi irrisori dal 2001 al
2012 dichiarati al Fisco, tranne che per il 2009) e che nonostante abbia dichiarato di essere
proprietario di una pizzeria, ha ricoperto cariche e/o partecipazioni in ben 9 società, attive e
inattive, che si occupano delle attività più disparate dalla ristorazione alla cinematografia,
alcune delle quali con sede in prestigiose zone romane; la valutazione operata dal primo
giudice, e cioè che l’imputato è un soggetto che si presta a svolgere l’attività di testa di
legno, viene condivisa in appello, poiché il D’Agostino ha costituito il 17 aprile 2013 la
società MPM s.r.l.s. con capitale sociale di C 1,00, di cui il D’Agostino è socio unico e

rappresentata da Piselli Maria Luisa, il ramo di azienda esercente l’attività di chiosco bar
presso il Village (per un valore dichiarato di C 5.000,00 fissando un canone di C 6.000,00 oltre
IVA). L’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che D’Agostino chiese a Mazziotti Mirko, suo
carissimo amico, se conoscesse qualcuno che dava in gestione attività sul lungomare di
Ostia e aveva saputo che c’era la terrazza del Village. Successivamente si era recato a
nome di Mazziotti Mirko presso quello stabilimento, che notoriamente era della famiglia
Fasciani ed era stato sottoposto a sequestro, per assumere informazioni e aveva ricevuto da
un cameriere il numero di telefono di tale Maria Luisa Piselli con cui aveva preso un
appuntamento al quale la donna si era presentata con il contratto già scritto per l’affitto al
prezzo di C 10.000. D’Agostino ha dichiarato di avere preso tempo per verificare, tramite il
commercialista Giordano Decina indicatogli da una cliente del Village nominato per
l’occasione e diverso dal suo commercialista di fiducia- se la Piselli avesse titolo per
concludere il contratto e una volta rassicurato dalle verifiche compiute aveva sottoscritto
al prezzo dimezzato di C 5000, mai corrisposto per il cattivo tempo della stagione
balneare e per l’arresto a luglio della Piselli. Da queste emergenze fattuali viene dunque
logicamente desunta l’assenza di quella buona fede che invece la difesa afferma. Infatti, alla
luce dei rapporti fiduciari e della lunga amicizia con il Maziotti Mirko, il ricorrente viene
logicamente considerato ben consapevole della natura delle persone con cui andava a
contrattare e alle quali prestava la sua attività notoria di testa di legno in ambito societario; né
viene ravvisata dimostrazione alcuna (neppure il contratto non ne fa menzione) delle pretese
migliorie al chiosco, giudicate inverosimili poiché il ricorrente era sostanzialmente impossidente
e privo di qualsiasi reddito. Del resto, è stato lo stesso Fasciani ad affermare in dibattimento
che i canoni delle utenze erano pagati da lui, non dal ricorrente.
Né può trovare accoglimento la doglianza in diritto relativa alla idoneità della transitoria
locazione d’azienda ad integrare il reato contestato: circa l’idoneità giuridica del negozio in
parola, già si è detto ai punti 1.4.2. e 1.5.; in punto di fatto, la corte territoriale ha
logicamente desunto la prova della finalizzazione elusiva nei contratti da cui risultava che la
Malibù Beach s.r.I., pur non avendone alcuna titolarità formale, aveva affittato il 4.5.2013
alla società MPM s.r.l.s. di D’Agostino (costituita solo qualche giorno prima) lo stesso ramo di
azienda che 15 giorni dopo avrebbe poi affittato alla Ditta individuale Romani Gabriella, senza

amministratore e dopo pochi giorni ha ottenuto in affitto dalla Malibù Beach s.r.I.,

che intervenisse alcun problema gestionale tra le stesse, da ciò desumendosi logicamente che
né la MPM di D’Agostino, né Romani Gabriella avevano mai messo piede nel chiosco bar.
5.1. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente all’aggravante di cui all’art. 7 della
legge n. 203\1991, ravvisata nella forma della agevolazione mafiosa, sulla base degli elementi
già esposti e alla luce della consapevolezza del D’Agostino circa la storica riferibilità dello
stabilimento Village ai Fasciani (lo stesso imputato ebbe a dichiarare:

“anche se la famiglia

Fasciani sapeva e si sa, si sapeva comunque che questo stabilimento fosse loro, si sapeva

giudiziario” ), con la conseguenza che il negozio da lui stipulato non poteva che essere
finalizzato, consapevolmente, a sottrarre il compendio dei Fasciani all’Autorità giudiziaria (cfr.
pag. 123).
6. Con il ricorso proposto nell’interesse di Gabriella Romani si lamenta, al primo motivo,
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato; si reiterano però censure già proposte
in appello e motivatamente confutate alle pagg. 127 e 128 della sentenza impugnata, laddove
si legge che la ditta individuale della Romani Gabriella (anche in questo caso ubicata presso la
sede dello stabilimento Village, esercente l’attività di ristorazione) riceve in comodato gratuito
la discoteca del Village ancora prima della costituzione e a prescindere dal richiamato affitto
della pizzeria bar insistente sulle medesime aree; che nella cessione erano presenti tutti gli
elementi del patrimonio aziendale: i debiti e i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni
strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, nonché tutte le autorizzazioni
all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, nonostante che la
Romani fosse impossidente dal 2008 al 2012. In definitiva, tutti elementi dai quali si desume
logicamente l’inverosimiglianza della buona fede dell’imputata e, per contro, la consapevolezza
della finalizzazione dell’operazione, mentre irrilevante è stato giudicato il profilo della
individuazione del reale firmatario del contratto di cessione del ramo d’azienda, risultando
comunque integrato, da parte della prevenuta, il reato ascritto mediante la consapevole
creazione, da parte della Romani, dello schermo (la ditta individuale) funzionale alla
interposizione fittizia.
Né vengono offerti elementi per scardinare le logiche deduzioni del merito, in relazione al
tentativo di attribuire l’intera responsabilità della vicenda societaria al fratello Luigi, che
giudicano inattendibile la tesi formulata dalla Romani solo dopo domande difensive che il
giudice definisce suggestive e avvalorata con una denuncia contro ignoti che è apparsa tardiva.
Del resto, anche per questo caso vengono richiamate le dichiarazioni spontanee di Carmine
Fasciani a proposito della fittizietà degli atti di cessione di rami di azienda in parola.
6.1. Manifestamente infondato è il motivo relativo all’aggravante di cui all’art. 7 della legge n.
203\1991, ravvisata nella forma colposa della agevolazione mafiosa in favore del clan Fasciani,

anche che fosse stato posto sotto sequestro e dato per vari anni … gestito da un custode

laddove la Corte territoriale, mediante l’esplicazione dei suddetti elementi dimostrativi della
sicura fittizietà del negozio in esame oltre che della notoria riconducibilità del Village ai Fasciani
come della illiceità delle attività ad essi riconducibili, ha condiviso gli argomenti già
adeguatamente esposti dal primo giudice (cfr. pagg. 303 e segg.) circa la ricorrenza, nella
forma ivi ritenuta, dell’aggravante in parola, la cui integrazione peraltro era stata solo
vagamente contestata in appello.
6.2. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente alle statuizioni civili, per le quali la

di solidarietà passiva tra gli imputati, atteso che tutti i fiancheggiatori possono ben ritenersi
collettivamente responsabili -esclusivamente sotto il profilo civilistico- e in misura comunque
residuale dei danni patiti dalle costituite parti civili, rispetto alla cui liquidazione va richiamato
quanto già detto al punto 2.5. che precede.
7. Mirko Mazziotti, con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 12 quinquies della legge n. 356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del
reato. Premette il ricorrente che, secondo la ricostruzione accolta dai giudici del merito, il
Mazziotti, convivente di Azzurra Fasciani, dopo aver costituito con quest’ultima la S.r.l.
Rapanui, ha tentato di trasferire a quest’ultima società la titolarità dell’esercizio commerciale
denominato “Village”. Infatti tale complesso turistico, inizialmente di proprietà della Srl “Il
Porticciolo” riconducibile a Carmine Fasciani, era stato sottoposto a sequestro nell’ambito del
procedimento penale definito “Los Moros” in data 1/12/2009 e affidato all’amministratore
giudiziario dottor Lupi, nominato al contempo custode delle quote della società proprietaria
dell’azienda; quest’ultimo, su autorizzazione del giudice, in data 30/1/2012 aveva stipulato un
contratto di affitto di azienda con la S.r.l. “Dr. Fish”, avente ad oggetto tutte le attività gestite
all’interno dello stabilimento balneare. In data 20/4/2012 le quote della Srl “Il Porticciolo” sono
state restituite al Fasciani, assolto nell’ambito del giudizio Los Moros. Il 12/9/2012 Azzurra
Fasciani e l’attuale ricorrente hanno costituito la S.r.l. “Rapanui” e, secondo i giudici del
merito, ciò hanno fatto al fine di trasferire alla stessa i cespiti della Srl “Il Porticciolo”,
rinunciando però all’azione per la genetica inidoneità della stessa a causa della presenza, nella
compagine sociale, proprio della figlia del soggetto suscettibile di misure di prevenzione. In
data 15/10/2012 poi la S.r.l. “Malibù Beach” chiese al Comune di Roma l’autorizzazione al
subingresso nella concessione demaniale sull’arenile già posseduta dalla Srl “Il Porticciolo”,
ottenendola poco dopo. Il 19/4/2013 la S.r.l. “Malibù Beach” stipulò poi con la S.r.l. “Yogusto”
di Marzia Salvi un contratto di affitto di ramo di azienda relativo al laboratorio di gelateria e il
successivo 4/5/2013 analogo contratto con la S.r.l. “MPM” di Marco d’Agostino inerente il
chiosco bar.
Sulla base di tale ricostruzione, il ricorrente lamenta la inidoneità dell’atto preparatorio di
trasferimento fraudolento ad integrare la fattispecie tentata del reato ascritto, posto che, pur
trattandosi di delitto istantaneo di pericolo a forma libera, è reato a consumazione anticipata

ft

Corte territoriale ha richiamato la differenziazione operata dal primo giudice circa il regime

per i quale deve escludersi la configurabilità del tentativo, specie quando, come nella specie, il
bene giuridico protetto non sia stato neanche astrattamente messo in pericolo dall’accordo
criminoso di cui si discute. Diversamente opinando verrebbe vanificato il precetto dell’art. 115
cod pen, che esclude la punibilità dell’accordo per commettere un reato, e risulterebbe pure
elusa la verifica della offensività della condotta 8da escludere posto che lo stesso Carmine
Fasciani era consapevole della inidoneità della Srl “Rapanui” a costituire valido schermo.
Ad avviso del Collegio ricorrono più profili di inammissibilità. In primo luogo, dalla non

della configurabilità del tentativo e della offensività della condotta non hanno formato oggetto
di motivi di gravame (risulta infatti che nel primo motivo di appello si facesse solo questione di
desistenza volontaria) e dunque debbono ritenersi precluse nella presente sede ai sensi
dell’art. 606 comma 3 cod proc pen .
Comunque, l’argomento è manifestamente infondato, avendo questa Corte in più occasioni
ammesso la configurabilità del tentativo rispetto al reato in esame (cfr., Sez. 6, n. 33951 del
8.7.2005, Rv. N. 232048 e Sez. 5, n. 31657 del 13.2.2011, Rv. 220024). Né vengono proposti
argomenti difensivi in relazione al tema della idoneità/univocità degli atti.
7.1. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo. Con tale argomento si prospetta
una supposta illogicità manifesta della motivazione poiché la Corte territoriale sarebbe incorsa
in un errore cronologico: la stessa erra nell’affermare che i rami di azienda della società Il
Porticciolo siano stati dati in affitto alla Dr Fish dopo il dissequestro dei beni; invero
quest’ultima vicenda risale all’aprile 2012, mentre l’affitto d’azienda è del gennaio 2012, ed è
stato stipulato dal custode giudiziario dottor Lupi. Dunque, illegittimo deve ritenersi l’atto con il
quale, in pendenza di sequestro, la srl Dr. Fish ha nuovamente ceduto ad altra società, la
S.r.l. “Malibù Beach”, la gestione dello stabilimento e poi alle società Yogusto e MPM ulteriori
settori aziendali. Di conseguenza, la collaborazione attribuita al Mazziotti di organizzatore di
queste ultime cessioni risulta difettare della benché minima offensività, consistendo nella
partecipazione a negozi giuridici simulati da parte di soggetto, la S.r.l. Rapanui, privo di
legittimazione a disporre dei beni.
Anche in tal caso la questione non risulta aver formato oggetto di motivo di appello, con la
conseguenza sopra indicata.
Comunque la questione appare manifestamente infondata in diritto, avendo questa Corte (Sez.
2, n. 19123 del 11/01/2013, Rv. 256033) già avuto modo di affermare che commette il reato
di cui all’art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in legge 356 del 1992) il soggetto, cui è
stato in precedenza confiscato il bene, che si adoperi a gestirlo, attraverso l’interposizione
fittizia di un affittuario. Nello stesso senso, Sez. 6, n. 32732 del 28/06/2016, Rv. 267707,
relativa a vicenda assai similare. Infatti, nella vicenda che occupa, la Corte territoriale ha
rilevato come dietro alla malibù Beach srl vi fosse, come per la dr. Fisch srl, la volontà di

contrastata ricostruzione dei motivi di appello operata nella sentenza impugnata, le questioni

Carmine Fasciani di continuare comunque a disporre dei beni già in precedenza sequestrati
(per annullarne gli effetti : Dr Fisch) o, una volta restituiti, per prevenire una nuova futura
ablazione (Malibù Beach). Né ha rilevanza che la Malibù stipuli con più soggetti affitti del
medesimo bene, trattandosi comunque di negozi idonei ad attribuire fittiziamente la
disponibilità degli stessi a terzi e dovendosi considerare la finalizzazione complessiva della
vicenda.
7.2. manifestamente infondato è il terzo motivo relativo all’aggravante di cui all’art. 7 della

aggressiva tanto nei confronti dell’interponente quanto verso gli interposti) e della finalità
agevolatrice (poiché questa non può dirsi rivolta nei confronti della associazione, avendo il
ricorrente agito al fine di assicurare il mantenimento proprio e della famiglia di appartenenza
della compagna; difetterebbe comunque la prova della funzionalità delle condotte rispetto
all’accrescimento della forza del sodalizio mafioso e del dolo specifico al riguardo).
Quanto al profilo della agevolazione (unico che risulta contestato nell’atto di gravame sulla
base di quanto indicato nella sentenza di appello), la giurisprudenza di legittimità richiede che
la condotta aggravata valga oggettivamente ad agevolare l’attività dell’associazione mafiosa di
riferimento e che di tale obiettiva funzionalità l’agente sia consapevole” (cfr. Cass., Sez. 5,
4.2.2015, n. 11101, rv. 262713; Cass., Sez. 2, n. 27.1.2015, n. 4386, rv. 262380). Al
riguardo, già il giudice di primo grado e questa Corte (cfr. pronuncia relativa alla fase
cautelare), hanno avuto modo di affermare che il Mazziotti era in grado di comprendere
pienamente come, con il suo contegno, rendeva possibile al citato sodalizio criminale di
continuare ad esercitare il controllo sulle attività economiche della zona e in definitiva di
perseguire le finalità illecite del sodalizio, non solo perché viveva nella circoscritta realtà
sociale di Ostia in cui insistevano i rilevanti interessi economici della famiglia Fasciani ma
ancor più in quanto era fidanzato di Fasciani Azzurra” (Sez. 2, n. 52615 del 2014). E dunque,
la costituzione di una società con Azzurra Fasciani e il ruolo di intermediario con il quale ha
ripetutamente agevolato l’affitto dei rami d’azienda del Village (prima a Salvi Marzia e poi
ad altri), sono tutti elementi che hanno giustificato, in maniera effettiva e logica, la
configurazione del fine di agevolare l’associazione (e posto che non ha ricevuto alcun
corrispettivo per la sua opera, la finalità agevolatrice è stata ritenuta l’unica che ha
determinato il suo agire). Circa il tema della esistenza di un’associazione mafiosa, già sopra si
è detto quanto all’accertamento definitivo al riguardo.
7.3. Generico è il quarto motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche
in considerazione della incensuratezza del prevenuto, della corretta condotta processuale, della
ridotta intensità del dolo e dei legami affettivi esistenti con Azzurra Fasciani, limitandosi a
riproporre questioni già adeguatamente considerate dalla corte territoriale con argomenti
effettivi e non illogici.

legge n. 203\1991, contestata nella forma del metodo (mancando qualsiasi condotta

8. Con il ricorso proposto nell’interesse di Azzurra Fasciani si lamenta, al primo motivo, la
violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 12 quinquies della legge n.
356\1992 per difetto degli elementi costitutivi del reato, difettando condotte dell’imputata
direttamente orientate alla commissione di operazioni elusive; né potrebbe rilevare al riguardo
la mera gestione della situazione da altri realizzata, trattandosi di reato istantaneo ad effetti
permanenti, non può valere; congetturale sarebbe l’addebito di collaborazione nella
individuazione dei soggetti da interporre nella gestione aziendale, né la Corte d’appello ha
considerato l’inidoneità degli atti negoziali contestati all’imputata rispetto alla funzione di

inesistenza di condotte successive alla vicenda definita come “operazione Rapanui” (attribuita
al Mazziotti nella forma tentata e alla ricorrente in quella consumata) o quelle della
inutilizzabilità delle dichiarazioni di Marzia Salvi o a proposito della irrilevanza, ai fini della
integrazione del reato di causa, di atti diversi dal trasferimento di beni, come, ad esempio la
nomina di un amministratore di società.
A proposito del primo motivo occorre anche considerare la memoria depositata in data
2.2.2018, con la quale la difesa della ricorrente rappresenta che con la richiamata sentenza n.
67896/2017 questa Corte ha annullato la condanna di Azzurra Fasciani per il reato in esame in
considerazione della mancanza di giustificazione circa l’apporto causale, morale o materiale
della ricorrente nel momento in cui si è verificato il trasferimento fittizio, fermo restando che,
attesa la natura di reato istantaneo, non rilevano le condotte successive al perfezionamento
dell’atto traslativo.
Tutti gli argomenti sono manifestamente infondati laddove consentiti.
Infatti, nel limite delle questioni che hanno formato oggetto di motivo di appello, deve rilevarsi
che la Corte territoriale (cfr. relativo capo 1.4.) ha adeguatamente illustrato ruolo e funzioni
svolte dalla ricorrente nelle intestazioni fittizie che formano oggetto del presente giudizio. Si è
infatti evidenziata tutta l’attività di Azzurra Fasciani dal dicembre 2006 (quando insieme alla
sorella Sabrina sottoscrive un preliminare di compravendita con Sinceri relativamente alla
partecipazione di questi nella società II Porticciolo s.r.I.) sino al 20 marzo 2008 quando
Fabrizio Sinceri cedeva l’intera partecipazione non ad Azzurra bensì a Talamoni Davide,
all’epoca dei fatti legato da una relazione sentimentale con Azzurra Fasciani, e alla DAFA
s.r.1, in atti rappresentata da Talamoni Fabio (fratello di Davide). Nel gennaio del 2009 è
Azzurra a comunicare alla madre di avere ricevuto la richiesta di pagamento di C
10.000,00 a titolo di contributi per II Porticciolo s.r.l. dal 2004 al 2008 e nel febbraio dello
stesso anno si confronta telefonicamente con la stessa sulle spese da affrontare per la
ristrutturazione del Village; nel settembre del 2012 aveva poi fittiziamente ceduto a
Mazziotti Valerio (fratello di Mirko divenuto quest’ultimo suo compagno di vita) le proprie
quote della Rapanui s.r.I., società mai divenuta operativa per volere di Carmine Fasciani;
nell’ottobre del 2012 veniva chiamata da tale Paola della Assobalneari che le chiedeva di

occultamento sanzionata dalla norma; nè hanno trovato risposta le questioni relative alla

effettuare dei pagamenti per lo stabilimento Village dicendole di non essere riuscita a
parlare con Mazzini Daniele, che in quel momento figurava come amministratore della Il
Porticciolo s.r.l..; nel dicembre 2012 Azzurra Fasciani e la madre discutono del cambio di
amministratore della II Porticciolo s.r.I., da Mazzini ad Inno Gilberto e nello stesso viene
chiamata dal direttore della banca dove la II Porticciolo s.r.l. aveva i propri rapporti bancari, il
quale si preoccupava di sollecitarla a farsi delegare anche dal nuovo amministratore, Inno
Gilberto, ad operare sui conti della società; nel gennaio 2013 discuteva con Di Mauro Nicola

In definitiva, ricca e pienamente logica appare la ricostruzione del ruolo attivo rivestito
dall’imputata nell’opera di occultamento dei beni familiari e nelle trattative con il Sinceri. Né
detto ruolo è contrastato dal fatto che la ricorrente, unitamente alla madre Silvia Bartoli, è
descritta (anche) come sempre presente all’interno dello stabilimento Village, come capace di
reclutare nuovi soggetti intestatari di attività interne, come colei che ha ricevuto i militari della
Guardia di Finanza ai quali ha consegnato la documentazione amministrativa, come colei che,
alternandosi con la madre, tiene i rapporti con i vari professionisti per la gestione dello
stabilimento.
E, in punto di diritto, giova richiamare l’insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 41433 del
27/04/2016, Rv. 268631) secondo il quale integrano il delitto di cui all’art. 12 quinquies D.L. 8
giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356, sia la condotta di chi intesti
direttamente a terzi le quote di società di cui è titolare al fine di eludere le disposizioni di legge
in materia di prevenzione patrimoniale, sia quella di chi, non essendo titolare delle quote, si
adoperi in qualsiasi modo – eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di diritto per favorire la realizzazione della condotta elusiva. In tal senso si sono considerati
comportamenti elusivi quelli di chi scelga le persone alle quali fittiziamente intestare le quote
sociali, ovvero provveda alla realizzazione dei trasferimenti delle quote stesse ovvero, ancora,
tenga i contatti con i professionisti che devono realizzarle oppure scelga amministratori fittizi
che coprano il reale titolare delle quote.
8.1. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo all’aggravante di cui all’art. 7 della
legge n. 203\1991, ravvisata nella forma del metodo e della agevolazione mafiosa in favore del
clan Fasciani, insussistente poiché in ogni caso la ricorrente ha agito al fine di assicurare il
mantenimento proprio e della famiglia di appartenenza.
In relazione a quanto risulta effettivamente già devoluto con l’atto di appello, devesi rilevare
che la sentenza impugnata offre adeguata e logica motivazione in relazione alla integrazione
dell’aggravante nella forma della agevolazione degli interessi del clan. Al riguardo, ferme
restando le superiori considerazioni circa l’accertamento della esistenza e della natura mafiosa
del clan Fasciani di Ostia, nella sentenza di appello si legge che tutte le condotte riconducibili
ad Azzurra Fasciani non sono soltanto sintomatiche di un’attività di gestione privatistica di un

CL

di questioni attinenti tanto la il Porticciolo s.r.I quanto la società DAFA s.r.l. .

bene aziendale, quanto, piuttosto, sono la consapevole e determinata volontà dell’imputata di
agire nell’interesse della consorteria mafiosa facente capo al padre. Come affermato nella
sentenza del Tribunale di Roma in data 30 gennaio 2015 (da ritenere definitiva sul punto),
Azzurra era l’addetta dell’associazione alla gestione delle attività economiche nonché delle
intestazioni fittizie. Le risultanze istruttorie del presente giudizio hanno poi consentito di
comprovare pienamente tale ricostruzione, come viene desunto dalla vicenda della Rapanui
s.r.l. (nella quale Azzurra, dopo aver costituito la società con il fidanzato Mirko Mazziotti, ha
dovuto lasciarla inattiva in obbedienza all’ordine ricevuto dal padre; e che si trattasse di un

ambientale del 15 novembre 2012 ). Argomenti, questi, dirimenti anche rispetto alla questione
di cui all’art. 118 cod.pen. (e pure a prescindere dalla questione del rapporto tra detta norma e
la previsione dell’art. 59, comma secondo, cod. pen.), non residuando dubbi rispetto alla
consapevolezza, in capo alla ricorrente, della specifica direzione finalistica del dolo e della
condotta rispetto al vantaggio per il sodalizio, in questo capo coincidente con il gruppo
familiare.
E, quanto al tema della identificazione tra interessi del capo e della cosca, questa Corte ha già
affermato (Sez. 5, n. 36842 del 10/06/2016, Rv. 268018) che l’aggravante di cui all’art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, è integrata dalla condotta
di agevolazione del vertice di un’associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra
interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell’associazione, si traduca in un ausilio
al sodalizio criminale nel suo complesso.
8.2. Manifestamente infondato e generico è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio (in
relazione al diniego delle attenuanti generiche e all’aumento per l’aggravante, profilo rispetto
ai quali la Corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di appello). Invero, dalla sentenza di
appello emerge che gli elementi che la difesa intende valorizzare ai fini predetti sono stati
invece valutati dalla Corte territoriale nel giudizio ex art. 133 cod.pen., tramite una congrua
riduzione della pena rispetto a quella irrogata dal Tribunale, giustificata con la giovane età,
l’incensuratezza e il buon comportamento processuale. Al riguardo questa Corte ha più volte
affermato (tra le tante, Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 2271429) che la concessione o
meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice,
sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso
l’esame esplicito di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., proprio come nella fattispecie.
8.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alle statuizioni civili, con il quale si lamenta
la pretesa illegittimità della condanna in solido della ricorrente e dei genitori a corrispondere il
70% del dovuto, a fronte dell’art. 187 cod pen secondo il quale l’obbligo alle restituzioni è
indivisibile, mentre solidale è solo quello risarcitorio; inoltre, le statuizioni civili nel loro insieme
rappresentano una duplicazione di quelle già stabilite nel processo relativo al fatto associativo.

preciso ordine, il giudice di appello lo dimostra con il richiamo ad una intercettazione

Invero, ai sensi della norma richiamata, i soli obblighi alle restituzioni e alla pubblicazione della
sentenza penale di condanna sono indivisibili, mentre i condannati per uno stesso reato sono
obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale. E, nella
fattispecie, di soli risarcimenti si parla, non di restituzioni.
9. Quanto al ricorso proposto nell’interesse di Marzia Salvi, con il primo motivo si contesta
ancora una volta, invero genericamente, la violazione di legge e il vizio della motivazione in
relazione all’art. 12 quinquies della legge n. 356\1992, per difetto degli elementi costitutivi del

disponibilità attiva del bene in capo al cedente, si lamenta che la Corte territoriale ha omesso
di considerare gli argomenti difensivi inerenti: – al fatto che il contratto relativo alla yogurteria
è stato proposto da Azzurra Fasciani a fronte dell’esigenza della ricorrente di reperire attività
lavorativa per il proprio marito, disoccupato da anni; – alla assenza di elementi investigativi sui
quali fondare legami o rapporti di confidenza con la famiglia Fasciani; – al fatto che l’indagata
ha avuto rapporti solo con la società Malibù (gestita dalla Piselli e non dai Fasciani); – al fatto
che la società cedente si qualificasse come unica proprietaria dell’esercizio commerciale; – alla
esistenza di sufficiente capacità economica dell’imputata, certamente compatibile con la
rilevanza minimale del tipo di attività avviata, peraltro in maniera effettiva. Vi sarebbe poi
contraddizione tra la esclusione della aggravante di cui all’art. 7 DL 152\91, sul rilievo che non
può escludersi che l’imputata abbia agito allo scopo di aiuto alla propria famiglia, e la
necessaria finalità agevolatrice della intestazione fittizia (dolo specifico).
Gli argomenti sono tutti manifestamente infondati. Invero, richiamati i limiti di sindacabilità
della motivazione in sede di legittimità, e l’irrilevanza delle omissioni nella motivazione di profili
che non scardinano il ragionamento probatorio (cfr. sopra sub 5.), devesi rilevare che i giudici
di appello hanno adeguatamente argomentato le conclusioni relative all’imputata, evidenziando
in primo luogo le contraddizioni nelle quali è caduta, negando prima di conoscere Azzurra
Fasciani ma poi ammettendo sia di conoscere da anni Mirko Mazziotti (compagno di Azzurra
Fasciani) al quale aveva pure chiesto (nel febbraio del 2013) un posto come barista per il
marito, sia il fatto che fu Azzurra a farle la proposta di gestire per un anno la yogurteria,
ammettendo anche di sapere che i Fasciani stavano lì da “una vita e mezza”. Si è poi
valorizzato il dato relativo alla costituzione della Yogusto srl semplificata (anch’essa con sede al
Village) a meno di un mese prima della locazione aziendale e quello della inesperienza
imprenditoriale della donna.
Ma, dirimenti, sono state giudicate le affermazioni dello stesso Carmine Fasciani (cfr. pag. 146
della sentenza di primo grado), il quale ha orgogliosamente rivendicato sia la regia unica del
frazionamento delle intestazioni delle attività aventi sede presso il Village, sia il fatto che erano
i Fasciani a sopportare tutti i costi di gestione delle attività del Village. Evidente, dunque, è
l’adeguatezza e la non illogicità delle conclusioni alle quali sono pervenute i giudici del merito,
anche in relazione al necessario elemento soggettivo del reato ascritto.

reato; invero, oltre al profilo della asserita inidoneità della locazione di azienda a sottrarre la

a

Ciò posto, richiamate le considerazioni sopra esposte a proposito della idoneità della locazione
d’azienda ad integrare una ipotesi di trasferimento sanzionato dalla norma in questione, si può
concludere sul punto ribadendo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo
il quale, «in tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in
cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che,
ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché
ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità» (Cass. Sez. I

Né coglie nel segno la censura alla motivazione spesa in relazione alle statuizioni civili, posto
che la partecipazione dell’imputata alla rete dei fiancheggiatori non è certo preclusa dalla
esclusione dell’aggravante ex art. 7 sopra citato.
10. Quanto al ricorso congiunto proposto nell’interesse di Davide Talamoni e Fabio Talamoni,
manifestamente infondato, e comunque relativo al merito, risulta il primo motivo con il quale,
in relazione all’art. 12

quinquies della legge n. 356\1992, si contesta la fittizietà della

intestazione, la ricorrenza di modalità fraudolente, la capacità elusiva dell’operazione
patrimoniale. In particolare si afferma che, se è dimostrato che il Fasciani fosse il dominus
delle società di causa, non può dirsi che egli abbia acquisito detta qualità in maniera fittizia o
fraudolenta, o che vi sia stata alcuna condotta tesa a nascondere la figura del Fasciani.
Parimenti carente sarebbe la dimostrazione dell’elemento soggettivo e cioè del dolo specifico in
capo al terzo, esistendo anzi effettivi esborsi da parte dei Talamoni, mentre il fine del Fasciani
sarebbe stato solo quello di dare un futuro lavorativo alle figlie (Azzurra era fidanzata da anni
con Talamoni Davide). Come appare evidente, gli argomenti tendono a riproporre in sede di
legittimità questioni di fatto già adeguatamente accertate con motivazione effettiva e
logicamente corretta da parte dei giudici del merito. In relazione alla natura occulta del
controllo dei Fasciani, la sentenza di appello evidenzia come il clan Fasciani fosse
unanimemente ritenuto unico effettivo titolare del Viliage (anche dal custode giudiziario dei
beni sequestrati), ma che tanto Carmine Fasciani quanto gli altri membri della famiglia (in
primis la moglie e la figlia Azzurra) hanno sempre avuto piena consapevolezza di dover
nascondere alla Pubblica Amministrazione di essere i reali proprietari del Village, come viene
logicamente desunto da intercettazioni telefoniche ampiamente riportate in motivazione. Da
tale presupposto si è poi logicamente desunto che i fratelli Talamoni non avessero alcun
interesse proprio nelle operazioni a cui prendevano parte, ma fossero solamente delle teste di
legno. Ad ulteriore supporto di tale considerazione si pone la quasi decennale relazione
sentimentale di Davide Talamoni con Azzurra Fasciani, che aveva fatto sorgere un rapporto
quasi familiare con i Fasciani (la stessa Bartoli, intercettata, si riferisce a Davide come a
suo genero), e che ha reso del tutto inverosimile la tesi della buona fede rispetto alla reale
natura delle operazioni a cui prendevano parte. A quest’ultimo proposito la sentenza
impugnata descrive analiticamente le condotte fraudolente o fittizie poste in essere a partire

ql-

sent. 3385 del 9.3.1995, dep. 28.3.1995 rv 200705).

4

dal 20.3.2008, quando subentrano nella proprietà della II Porticciolo s.r.l. (mentre
l’amministrazione era già passata a Daniele Mazzini il 3.5.2007) Talamoni Davide (all’epoca
compagno di Fasciani Azzurra), che acquista una quota di C 5.000,00, pari al 50% del capitale
sociale al prezzo di C 390.000,00, e la società DAFA S.r.l., rappresentata da Talamoni Fabio
(fratello di Davide), che acquista la restante quota di C 5.000,00, pari al restante 50% del
capitale sociale, sempre al prezzo di C 390.000,00. La Dafa s.r.I., è risultata costituita in
data 07.09.2006, con sede sociale presso lo stabilimento balneare (all’epoca ancora
apparentemente appartenente al Sinceri), con soci al 50% i fratelli Talamoni Davide e Fabio e

sin dal momento della costituzione, alla famiglia Fasciani, sono state richiamate dai giudici
di appello le dichiarazioni rese da Fasciani Carmine, quelle rese dal Sinceri, le intercettazioni
telefoniche tra Sinceri e la moglie e la consulenza tecnica della dott.ssa Baraldi (pagg. 221 e
ss. della sentenza di primo grado). Con riferimento poi all’acquisto delle quote della II
Porticciolo s.r.l. da parte di Talamoni Davide e della società Dafa s.r.I., effettiva e logica è la
motivazione con la quale si evidenzia, oltre all’assoluta modestia della capacità economica dei
fratelli, anche l’assenza di dimostrazione alcuna circa la provenienza delle somme impiegate da
una eredità.
10.1. Analoghe considerazioni si impongono in relazione al secondo motivo, relativo
all’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203\1991, ravvisata nella forma della agevolazione
mafiosa in favore del clan Fasciani; lamentano i ricorrenti che la finalità agevolatrice non
potrebbe dirsi rivolta nei confronti della associazione, avendo i ricorrenti agito nell’interesse
proprio e comunque difetterebbe la prova dell’esistenza del sodalizio mafioso, della funzionalità
delle condotte rispetto all’accrescimento della forza del sodalizio mafioso e del dolo specifico al
riguardo. Anche a tale proposito la sentenza di appello, con motivazione effettiva e logica,
richiama le considerazioni svolte a proposito della posizione di Carmine Fasciani e, considerata
la peculiarità e l’importanza del ruolo svolto dagli imputati, valuta come evidente la
finalizzazione dell’attività allo scopo sanzionato dalla norma in questione. Quanto al dolo
specifico, si è logicamente affermato che la stessa ricostruzione degli eventi e delle condotte
poste in essere dai fratelli Talamoni costituiscono prova di un comportamento inteso a
favorire l’associazione e il clan Fasciani.
10.2. Adeguata e logica è poi la motivazione utilizzata (particolare prossimità, all’epoca dei
fatti, degli imputati stessi rispetto al clan Fasciani) per giustificare la mancata concessione
delle attenuanti generiche.
10.3. Manifestamente infondato, per le medesime ragioni già esposte al punto 2.5. che
precede, è il motivo relativo alle statuizioni civili.
11. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod.
proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del

formalmente amministrata da quest’ultimo. Quanto alla riconducibilità di fatto di tale società,

procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in C 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Condanna altresì i

A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. IMPRESA, Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le
mafie “Antonino Caponnetto”, Regione Lazio, Roma capitale e LIBERA ASSOCIAZIONI nomi e
numeri contro le mafie, che liquida in euro 3.510,00 oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e
i.v.a. (ove dovuta) per ciascuna parte. Dispone la distrazione a favore dell’avv. Fausto Maria
Amato per A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. IMPRESA e dell’avv. Felicia D’Amico per Associazione
nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto” dichiaratisi antistari.
Così deciso in Roma il 21.2.2018 .

Il onsiglier

nsore
ni

Il Presidente
drPErcillo Davigo

ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili:

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