Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16047 del 11/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16047 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOPES LUCA N. IL 06/11/1976
avverso l’ordinanza n. 73/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e r m, M e. e e v, h z, -rTit.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Lopes Luca, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza emessa in data 1.12.2014 dalla Corte d’appello di Catania, nella
parte in cui aveva rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato
continuato in sede esecutiva tra i fatti giudicati con più sentenze di condanna,
rilevando che i reati oggetto delle sentenze rispettivamente pronunciate dal
Tribunale di Siracusa il 20.09.2002 e il 6.05.2002 risultavano già unificati tra loro
ex art. 81 secondo comma cod. pen. (così come quelli giudicati con le sentenze

intervallo temporale che separava gli altri fatti-reato ne escludeva la
riconducibilità a un medesimo disegno criminoso.
Il ricorrente censura l’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra
tutti i reati commessi a partire dal 6.05.2002, allegandone la riconducibilità allo
stato di tossicodipendenza e all’esigenza di continuare a spacciare droga per
poter pagare i debiti lasciati in sospeso ogni volta che egli veniva arrestato e
privato (col sequestro) della droga in suo possesso, non essendo titolare di leciti
redditi lavorativi; chiede l’applicazione della riduzione di un terzo della pena,
prevista per i reati giudicati con rito abbreviato, anche con riguardo agli aumenti
applicandi ex art. 81 secondo comma cod. pen. per i reati satellite giudicati nelle
forme del rito speciale.
2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che si risolve in una doglianza generica e manifestamente infondata
avverso il motivato diniego del riconoscimento della continuazione in sede
esecutiva, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Costituisce principio acquisito nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Corte che l’accertamento della unicità del disegno criminoso, agli effetti
dell’applicazione della disciplina del reato continuato, costituisce una tipica
questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (del giudice
dell’esecuzione, nel caso di specie), il cui apprezzamento è insindacabile in sede
di legittimità ove sia sorretto da un’adeguata motivazione (Sez. 6 n. 49969 del
21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 4 n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha congruamente argomentato
l’insussistenza dei presupposti per ricondurre all’esecuzione di un medesimo
disegno criminoso le violazioni della disciplina degli stupefacenti – diverse da
quelle già unificate ex art. 81 secondo comma cod. pen. con altri precedenti
provvedimenti – giudicate con le sentenze indicate dal ricorrente nell’istanza ex
art. 671 cod.proc.pen., sulla scorta del rilevante intervallo temporale che separa,1

in data 28.04.2004 e 7.04.2006 del medesimo Tribunale), mentre il notevole

i fatti-reato rispettivamente commessi il 21.11.1999 (oggetto della sentenza
11.03.2002), nei mesi di gennaio-febbraio 2002 e il 2.05.2002 (oggetto delle
sentenze 20.09.2002 e 6.05.2002 e già tra loro unificati), nell’agosto 2003
(oggetto della sentenza 7.04.2006), e nel novembre 2006 (oggetto della
sentenza 2.07.2013 della Corte d’appello di Catania).
La congruità logica del criterio seguito dal giudice dell’esecuzione per negare la
continuazione non è scalfita dalle generiche argomentazioni del Lopes, che si è
limitato ad allegare l’esistenza di una spinta comune e ricorrente alla reiterazione

dell’attività di spaccio di stupefacenti, il denaro necessario a pagare i debiti
lasciati in sospeso ogni volta che veniva arrestato, consentendogli nel contempo
di soddisfare la propria tossicodipendenza, ciò che non basta certamente a
integrare i presupposti del reato continuato – che postula l’esecuzione,
dilazionata nel tempo, di un’unica e originaria ideazione criminosa, che deve
essere delineata fin dall’inizio, nelle sue linee essenziali, nella mente del
soggetto, e della quale i singoli reati devono costituire parte integrante (Sez. 5
n. 49476 del 25/09/2009, Rv. 245833, Notaro) – e anzi, semmai, li contraddice,
non dovendo la continuazione essere confusa con l’abitualità delittuosa e la
generale tendenza del soggetto a reiterare il reato (ex plurimis: Sez. 5 n. 5599
del 3/10/2013, Rv. 258862; Sez. 2 n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso 1’11/02/2016

criminosa, rappresentata dall’esigenza di procacciarsi, mediante i proventi

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