Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16045 del 18/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16045 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMMED BADREDDINE N. IL 16/03/1981
avverso l’ordinanza n. 3158/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 23/08/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 18/01/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 23.8.2011, il Tribunale di sorveglianza di Torino
rigettava il reclamo avanzato da MOHAMMED BADREDDINE avverso il
provvedimento del MdS di Cuneo che aveva rigettato l’istanza di liberazione
anticipata, dallo stesso avanzata per il semestre 23.7.2010/23.1.2011, sul
presupposto che il medesimo era stato sottoposto in detto lasso di tempo a

rilievi disciplinari a lui mossi.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cessazione l’interessato
deducendo insufficiente motivazione, non avendo a suo dire il tribunale
motivato sulle circostanze evidenziate in sede di reclamo.
I motivi addotti non sono specifici , poiché ribadiscono la doglianza sul
procedimento disciplinare in un ambito in cui deve essere valutato solo il suo
esito, senza poter interloquire sulla preeteiers, che portò alla sanzione .
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende
di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 c.p.p.
P.

Q.

M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille, in favore della cassa
della ammende.
Così deciso in Roma, il 18.1.2013.

sanzione disciplinare e che in sede di reclamo si era limitato a contestare i

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