Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16044 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16044 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cibuku Emiljan, nato in Albania il 16/04/1987

avverso la sentenza del 04/05/2016 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2016 la Corte di Appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del 30 gennaio 2014 del Tribunale di Velletri e revocata
l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, ha rideterminato in complessivi
anni due mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa la pena, operata la
riduzione per il rito, inflitta a Emiljan Cibuku per il reato, così riqualificato, di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva specifica ed
infra-quinquennale, nonché per il reato di cui all’art. 337 e 61 n. 2 cod. pen..

Data Udienza: 22/02/2018

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione
articolato su due motivi di impugnazione.
2.1.

In particolare, col primo motivo il ricorrente ha dedotto

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in considerazione
del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto
alla contestata recidiva, in ragione della dedotta gravità dei fatti e della
personalità del reo. In particolare, il provvedimento impugnato non aveva fornito
alcuna motivazione in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di appello,
neppure in ordine all’uso strettamente personale dello stupefacente.

delle attenuanti generiche può essere rifiutata per l’assenza di elementi positivi,
ma non per la presenza di elementi negativi.
2.2. In epigrafe il ricorrente ha altresì evidenziato l’omesso riconoscimento
della possibilità di accedere ai lavori di pubblica utilità, in conseguenza del
riconoscimento della fattispecie autonoma di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309
cit..
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In relazione al primo motivo (che appare avere ad oggetto, stante la
non chiarissima formulazione della censura, non solo la mancata concessione
delle attenuanti generiche ma anche il fondamento stesso della pretesa
punitiva), la Corte ricorda anzitutto che il c.d. consumo di gruppo di sostanze
stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato
all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma
integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso d.P.R., a condizione
che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio
per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità
dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di
uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez. U,
n. 25401 del 31r01/2013, Galluccio, Rv. 255258).
Nulla di tutto ciò viene allegato in ricorso, mentre d’altro canto non sono
stati neppure revocati in dubbio gli altri elementi (dato ponderale della cocaina,
frazionamento dello stupefacente in due involucri, presenza di sostanza da taglio
e di bilancino di precisione, numero di telefoni cellulari e di schede Sim a
disposizione) che avevano indotto la Corte romana a confermare il giudizio di
responsabilità già formulato dal Tribunale veliterno.

2

Il ricorrente ha altresì dedotto che secondo la giurisprudenza l’applicazione

4.1.2. In ordine poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il
ricorrente assume (v. supra) che detta concessione può essere rifiutata per
l’assenza di elementi positivi, ma non per la presenza di elementi negativi.
Anche a tener fede a siffatta affermazione, vero è che il provvedimento
impugnato ha ampiamente evidenziato le negatività del ricorrente sotto l’aspetto
personale ed in relazione alla vicenda processuale. Ma è altrettanto vero che in
ogni caso non risulta allegata alcuna ragione idonea alla concessione del
trattamento di speciale benevolenza.
Infatti la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata

benevolenza in favore dell’imputato (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv.
266460). Del pari, le attenuanti generiche non possono essere intese come
oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il
riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè
tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano
tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva,
particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n.
30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).
Ciò posto, alcunché risulta prospettato in senso favorevole al ricorrente.
Infine, anche a voler intendere la formulazione di impugnazione al riguardo,
la Corte territoriale ha altresì correttamente provveduto, con adeguati riferimenti
alla personalità dell’imputato, alla gravità del fatto ed ai criteri di cui all’art. 133
cod. pen. così evitando qualsivoglia vizio motivazionale, in ordine a congruità e
proporzionalità della pena inflitta, laddove la pretesa censura si limita ad una
generica lamentela circa la dosimetria applicata.
4.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, apparentemente evocato
nell’intestazione del ricorso ma non sviluppato nella successiva motivazione della
stessa impugnazione, è appena il caso di notare comunque che la possibilità di
accedere ai lavori di pubblica utilità (cfr. art. 73, comma

5-bis, d.P.R. 309 del

1990) è, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, subordinata alla
richiesta dell’imputato, che in specie non è stata formulata (o quantomeno nulla
risulta dalla sentenza impugnata, e non vi è censura in proposito da parte del
ricorrente).
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, l’impugnazione appare del
tutto priva di fondamento, con la conseguente inammissibilità del ricorso siccome
proposto.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria

sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 22/02/2018

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