Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16044 del 11/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16044 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUGLIELMINI DOMENICO N. IL 28/02/1952
avverso l’ordinanza n. 4253/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 11/03/2014
sentita la elazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/seMtite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor

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Data Udienza: 11/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
rigettava il reclamo proposto da Guglielmini Domenico avverso quella del
Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto
l’istanza di liberazione anticipata per i periodi di detenzione dal 25/9/1996 al
20/1/1998 e dal 21/7/2004 al 21/1/2012.
Guglielmini sconta la pen dell’ergastolo per un provvedimento di cumulo

acquisite le informazioni della D.D.A. di Palermo, che aveva segnalato la
pericolosità del detenuto.
Il Tribunale condivideva la valutazione del Magistrato di Sorveglianza,
richiamando il tenore dell’art. 4 bis comma 3 bis ord. pen. e ribadendo che, in
presenza di collegamenti con la criminalità organizzata segnalati dalla P.N.A. o
dalla D.D.A., opera una preclusione assoluta per tutte le misure alternative alla
detenzione, ivi compresa la liberazione anticipata.
La nota della D.D.A. aveva affermato con certezza e sulla base di concreti e
specifici elementi la attualità dei collegamenti di Guglielmini con la criminalità
organizzata; la corretta condotta in carcere nonché la concessione della misura
per altri periodi di detenzione erano circostanze ininfluenti, non sussistendo
alcuna preclusione e fondandosi la decisione reclamata su informazioni
sopravvenute.

2. Ricorre per cassazione Domenico Guglielmini, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva preso in considerazione le
deduzioni difensive svolte con il reclamo e aveva riproposto la motivazione
adottata dal Magistrato di Sorveglianza. La nota della D.D.A. di Palermo avrebbe
dovuto essere oggetto di verifiche – era errata l’affermazione secondo cui nei
confronti del ricorrente erano pendenti processi per reati connessi a quelli per i
quali era in corso l’espiazione – e non conteneva dati fattuali dimostrativi
dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Il Tribunale non aveva valutato la circostanza della revoca d’ufficio del
regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. da parte del Ministro della Giustizia nel
2004.
Il ricorrente contesta, inoltre, la mancata valorizzazione della partecipazione
all’opera di rieducazione in carcere e conclude per l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

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relativo a condanne per omicidio e associazione di stampo mafioso; erano state

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento del’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
L’art. 4 bis, comma 3 bis ord. pen. vieta la concessione delle misure

“l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”. Non è in discussione
che tale attualità sia elemento ostativo, seppure oggetto di discrezionale
valutazione giudiziale, anche per la liberazione anticipata (Sez. 1, n. 11661 del
27/02/2008 – dep. 14/03/2008, Gagliardi, Rv. 239719).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la valutazione espressa dal
procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull’attualità di collegamenti tra il
detenuto e la criminalità organizzata non è vincolante per il giudice che deve
sottoporla a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre
fonti (Sez. 1, n. 49130 del 16/05/2013 – dep. 06/12/2013, Spiritoso, Rv.
258413) e deve verificare sia i dati fattuali esposti sia l’esattezza del giudizio di
attualità dei predetti collegamenti (Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009 – dep.
29/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843).

Nel caso in questione, il vaglio della nota della D.D.A. di Palermo sembra
decisamente insufficiente, se non addirittura mancante.

In primo luogo l’ordinanza impugnata non chiarisce perché la nota della
D.D.A. debba essere interpretata come indicativa dell’attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata: in effetti, ad una prima lettura, la nota sembra
riferirsi al passato (“Guglielmini è stato ritenuto di spiccata pericolosità sociale …
risulta avere ricoperto un ruolo di vertice all’interno del mandamento mafioso
della Noce”); o meglio, la nota termina con un riferimento all’attualità, in
particolare a “recenti indagini” che dimostrerebbero che quel mandamento
mafioso sarebbe “tuttora tra i più potenti e nel cui ambito continuano ad operare
soggetti vicini alla fazione cui era legato Guglielmini”: ma le circostanze riferite
non sembrano riguardare il detenuto, ma piuttosto la fazione di cui egli aveva
fatto parte.

In effetti, la preclusione posta dalla norma in esame – avendo a che fare con

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alternative alla detenzione al detenuto quando il P.N.A. o la D.D.A. comunica

il trattamento penitenziario del detenuto, premiato per la sua “partecipazione
all’opera di rieducazione” (art. 54, comma 1, legge 354 del 1975) – opera in
relazione ad una condotta a lui riferibile, non ad una pericolosità complessiva ed
attuale dell’associazione di cui egli faceva parte; il Tribunale non chiarisce se il
detenuto mantenga nell’attualità collegamenti con i soggetti che la nota della
D.D.A. di Palermo afferma essere ancora operativi.

Un ulteriore vizio di motivazione emerge dalla mancata valutazione

stessa nota della DDA: pur non potendo affermarsi un collegamento automatico
tra i due provvedimenti, è indubbio che essi siano in qualche modo collegati,
perché il regime di cui all’art. 41 bis cit. viene disposto quando “vi siano elementi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale” e
può essere mantenuto “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti
con l’associazione criminale … non è venuta meno”.
Senza dubbio, la valutazione richiesta al Ministro della Giustizia è diversa da
quella del Tribunale di Sorveglianza in sede di decisione sulla liberazione
anticipata: i collegamenti con un’associazione criminale richiesti dalla norma non
devono essere dimostrati in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente
che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili sulla scorta dei dati
conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015 – dep. 07/05/2015,
Caporrimo, Rv. 263508); quindi, il controllo di legalità del Tribunale di
sorveglianza di Roma sui decreti di proroga del regime di detenzione
differenziato consiste nella verifica della sussistenza dell’effettivo pericolo di
permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata (Sez. 1,
n. 22721 del 26/03/2013 – dep. 27/05/2013, Di Grazia, Rv. 256495).
In definitiva, si tratta di un giudizio prognostico, riguardante quindi il futuro,
mentre quello preteso dall’art. 4 bis comma 3 bis ord. pen. richiede la prova
dell’esistenza effettiva di collegamenti attuali.

Tuttavia, soprattutto nel caso in cui il precedente regime ex art. 41 bis ord.
pen. prima applicato è stato revocato, appare inevitabile – e necessario verificare se il Ministro della Giustizia aveva errato nel ritenere venuto meno il
pericolo di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e accertare
quali dati fattuali dimostrassero tale errore.

Infine, il ricorrente segnala l’erroneità del dato riferito dalla D.D.A. della
pendenza di processi per reati connessi a quelli in espiazione, non verificato dal
Tribunale.

4

dell’intervenuta revoca del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., di cui dà atto la

L’ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Napoli.

Così deciso l’11/2/2016

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