Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16042 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16042 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CUZZANI ENZO, nato a Pianoro il 27.5.1961

avverso la sentenza in data 22.6.2017 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 22.6.2017 la Corte di Appello di Bologna ha
integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa città che
aveva condannato Enzo Cuzzani alla pena di sei mesi di reclusione ritenendolo
responsabile del reato di cui all’art. 544-ter c.p. per aver costretto undici cani di
varie razze, che teneva in custodia, all’interno di una gabbia di dimensioni
anguste mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie, a
causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale

Data Udienza: 20/02/2018

lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, la carenza della motivazione
resa in ordine alla configurabilità della propria responsabilità penale non venendo
ivi esplicitato l’iter logico seguito dai giudici di appello se non in modo apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le laconiche doglianze difensive che si limitano ad una generica
confutazione della motivazione senza individuare in essa fratture o carenze

della rubrica, alla fattispecie delineata dall’art. 606 lett. e) c.p.p., non possono
trovare ingresso innanzi a questa Corte. L’indeterminatezza delle contestazioni
svolte, a fronte di una motivazione tutt’altro che apparente, venendo enucleate
sia le risultanze istruttorie su cui si fonda la configurabilità dell’elemento
oggettivo del reato, sia la sussistenza dell’elemento psicologico, ricondotto alla
volontarietà e consapevolezza della condotta, rende, al contrario, apparente il
motivo articolato dalla difesa il quale, omettendo di assolvere la tipica funzione
di una critica ragionata della sentenza oggetto di ricorso, si traduce nella
manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto
dell’art.581 lett.c) cod. proc. pen. che necessariamente conduce, a norma
dell’art.591, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (ex multis Sez.
4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 4,
n.18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849).
Va al riguardo chiarito che intanto la motivazione è qualificabile come
apparente e, dunque, inesistente in quanto sia del tutto avulsa dalle risultanze
processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, o di asserzioni
apodittiche, o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in
cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia
soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del
19/05/2010 – dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Principio questo
che declinato con riferimento alla contestazione in esame, rende la motivazione
apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della
colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica ed
argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al
processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015 – dep. 14/12/2015, Santucci, Rv.
265322), caratteristiche queste del tutto assenti, come già evidenziato, nella
sentenza impugnata.
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, non sussistendo
elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle

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argomentative, così lamentando un vizio riconducibile, a dispetto del nomen juris

spese processuali e al versamento della somma equitativamente liquidata alla
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 20.2.2018

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