Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16040 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16040 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ausilio Cataldo, nato a Cirò Marina il 26/10/1967

avverso la sentenza del 24/02/2017 della Corte d’appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 2017, la Corte d’appello di Firenze, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di condanna di Ausilio
Cataldo, rideterminava la pena al medesimo inflitta, a seguito della modifica
intervenuta dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad opera del d.l.
3 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2014, n.10, e successivamente modificato dal decreto
legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio
2014, n. 79, a mesi dieci di reclusione e C 2.000 di multa, in relazione al reato

Data Udienza: 20/02/2018

continuato di cessione di modiche quantità di cocaina a Laura Franceschi, Carlo
Nelli e Massimo Ausilio, fatti commessi in Follonica fino al febbraio 2010.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Ausilio Cataldo, a mezzo del
difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen,:
2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 268 comma 7, 178
comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

responsabilità gli stralci delle conversazioni telefoniche c.d. brogliacci, in assenza
di trascrizione ex art. 268 comma 7 cod.proc.pen. e, dunque, in violazione di
legge, per non aver osservato le norme previste per l’acquisizione della prova
secondo le modalità indicate dal codice di rito e in violazione dell’art. 178 comma
1 lett. c) cod.proc.pen., con riferimento alla deposizione testimoniale
dell’appartenente dalla G.di F. sul contenuto dei c.d. brogliacci.
Argomenta il ricorrente che l’art. 268 comma 7 cod.proc.pen. disciplina le
modalità di inserimento al fascicolo per il dibattimento delle conversazioni
intercettate, disponendo l’inserimento della trascrizione delle stesse e non dei
brogliacci; l’assunzione della testimonianza sul contenuto delle conversazioni
registrate integrerebbe, poi, una nullità di ordine generale perché diretta ad
introdurre nel processo i risultati di una prova al di fuori della modalità previste
per la sua utilizzazione probatori a nel dibattimento.
2.2. Violazione di legge penale in relazione alla carenza di motivazione in
punto determinazione del trattamento sanzionatorio non avendo indicato, il
giudice dell’impugnazione, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio,
l’iter logico seguito e gli elementi considerati, tra quelli di cui all’art. 133
cod.pen., eludendo così l’obbligo di motivazione, essendosi limitato a ritenere
adeguata la pena di mesi dieci in assenza di indicazione del calcolo operato,
avendo, peraltro, indicato la pena finale pur in misura superiore al minimo
edittale. Parimenti assente sarebbe la motivazione circa il diniego di
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente
infondati.
5. Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione

I giudici del merito avrebbero posto a base della affermazione di

dell’art. 268 comma 7 cod.proc.pen. e la nullità della sentenza, anche ripetitivo
della medesima censura già devoluta e disattesa dal giudice dell’impugnazione, è
manifestamente infondato.
Come osservato dalla corte territoriale, l’art. 271 comma 1 cod.proc.pen.
non richiama la previsione dell’art. 268 comma 7 cod.proc.pen. tra le disposizioni
la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità dei risultati delle captazioni.
Deve, al riguardo rammentarsi che è assolutamente pacifico nella
giurisprudenza di legittimità che la prova è costituita dalla bobina (ora supporto
digitale) che racchiude la conversazione telefonica o ambientale, e dai verbali

trasposizione grafica del contenuto del supporto (ex multis Sez. 6, n. 25806 del
20/02/2014, Di Popolo, Rv. 259675; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, P.G. in
proc. Lagano, Rv. 254910) da cui discende, quale corollario, che è sempre
consentito al giudice l’ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o
digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l’utilizzo ai fini
della decisione dei risultati dell’ascolto medesimo (Sez. 1, n. 22062 del
24/04/2013, Rodà, Rv. 256080).
L’omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle
indagini preliminari, senza che la parte ne abbia fatto richiesta, non costituendo
essa fonte di prova, non determina alcuna inutilizzabilità né tanto meno nullità di
ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. costituendo, la
trascrizione effettuata con le forme della perizia, una mera trasposizione grafica
del contenuto della prova (conversazione) acquisita mediante registrazione
fonica, della quale il difensore può, ai sensi dell’art. 268 comma 8 cod.proc.pen.,
chiedere la trascrizione espletata secondo le modalità di cui all’art. 267
cod.proc.pen. e acquisita nel fascicolo per il dibattimento (Sez 1 n. 43725 del
2011 e 4243 del 2012 e Corte cost, 204 del 2012). Da cui il mancato esercizio
del contraddittorio difensivo non può determinare la nullità della sentenza per
mancanza di trascrizione delle conversazioni telefoniche, non prevista dalla legge
e non riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178
cod. proc. pen.
Non di meno, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle
forme della perizia, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere
provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo la deposizione
testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche inutilizzabile, giacchè la
sanzione processuale dell’inutilizzabilità discende da espressi divieti di
acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. (inutilizzabilità generali),
ovvero da una specifica previsione – che nel caso non è rinvenibile
nell’ordinamento – della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai
modelli legali (inutilizzabilità speciali). Ora, nel ribadire che non si rinviene nella

delle operazioni compiute, e che la trascrizione delle stesse costituisce una mera

disciplina della prova testimoniale un espresso divieto di testimonianza sul
contenuto di intercettazioni di conversazioni e che, nella disciplina delle
intercettazioni, le uniche previsioni di inutilizzabilità dei relativi risultati sono
quelle di cui all’art. 271 comma 1 cod.proc.pen., deve concludersi che la prova
testimoniale sul contenuto delle intercettazioni di conversazioni non incorre nella
sanzione della inutilizzabilità.
Non ignora il Collegio che, secondo altro indirizzo giurisprudenziale
richiamato dal difensore con riferimento peraltro a sentenza non pertinente

intercettazioni telefoniche, per la quale va comunque esclusa la sanzione della
inutilizzabilità per i motivi sopra indicati, deve ritenersi affetta da nullità di ordine
generale ex art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen, la cui rilevabilità è soggetta
alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 812 cod.proc.pen. e dall’art. 180
cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 402 del 12/10/1998, Aliu, Rv. 213328; Sez. 5, n.
20824 del 10/01/2013, P.G. in proc. Omoruyi e altro, Rv. 256496).
Peraltro, rileva il Collegio, anche a voler aderire a tale indirizzo, la
censura difensiva si rivela del tutto infondata, giacchè – a quanto emerge
dalla sentenza di primo grado e da quella d’appello, non risulta che sia stata
tempestivamente formulata eccezione di nullità (il ricorso per cassazione
contiene una generica indicazione di “opposizione” del difensore), che, ai sensi
dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen. “quando la parte vi assiste, la nullità di un
atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è
possibile, immediatamente dopo”.
Dunque, deve ribadirsi il principio secondo cui che il contenuto delle
conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione
testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle
forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina- cassetta o
supporto digitale, che l’art. 271 comma 1 cod.proc.pen., non richiama la
previsione dell’art. 268 comma 7 cod.proc.pen., tra le disposizioni la cui
inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è
espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di
nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 25806
del 20/02/2014, Di Popolo, Rv. 259675; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, P.G.
in proc. Lagano, Rv. 254910; Sez. 1, n. 12082 del 06/10/2000, Rv.217345).
Peraltro, mette conto evidenziare che la censura, oltre che
manifestamente infondata in diritto, non si confronta con la sentenza impugnata
che, con riguardo all’affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato
continuato di cessione di sostanze stupefacenti a Laura Franceschi, Carlo Nelli,
ha posto a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni di costoro
(pag. 3 e 4 sentenza del Tribunale).
4

(sentenza n. 45206 del 2013), la deposizione testimoniale sul contenuto di

6. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso, per un
verso inammissibile, con riguardo alla censura di omessa motivazione sulle
richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo
stata devoluta la relativa richiesta nei motivi di appello, e manifestamente
infondato con riguardo al profilo della carenza di motivazione in relazione al
calcolo della pena nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per
effetto della novella legislativa sull’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, ritenuto adeguato, e sull’omessa motivazione in relazione all’aumento per la

Rileva il Collegio che il Tribunale nel pervenire alla determinazione del
trattamento sanzionatorio non aveva applicato alcun aumento per la
continuazione interna pur contestata (cfr. pag. 7), sicchè il ricorrente non ha ora
interesse a sollevare la censura sulla misura della pena.
In secondo luogo deve rammentarsi che, in presenza di una pena
prossima ai minimi edittali l’obbligo della motivazione deve ritenersi
sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere “adeguata” o
“congrua” o “equa” la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso
concreto, essendo la scelta di tali termini sufficiente a far ritenere che il giudice
abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti
dall’art. 133 cod. pen. essendo necessaria la specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata soltanto se
la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 4, n. 46412
del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013,
Taurasi, Rv. 256464).
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20/02/2018

continuazione.

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