Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1604 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1604 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VIZZUSO TAMARA N. IL 10/11/1983
avverso la sentenza n. 2053/2010 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 3 novembre 2011, resa ai sensi dell’alt. 444 e ss. cod.
proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha
applicato, su richiesta delle parti, la pena di mesi cinque e giorni venti di

Tamara, imputata del reato previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del
1998, perché, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di
Drissi Bouanani Sidi Rachid, privo di permesso soggiorno, consistito nella
corresponsione a suo favore da parte del cittadino straniero di una somma di
denaro come corrispettivo della disponibilità della stessa Vizzuso a contrarre
matrimonio con lui, favoriva la permanenza del Drissi nel territorio dello Stato
in violazione delle norme del predetto testo unico, contraendo con lui
matrimonio, in Santa Margherita d’Adige, il 3 agosto 2008.
Avverso la predetta sentenza che ha disposto anche la confisca delle cose in
sequestro, perché beni pertinenti al reato, disponendone la vendita, ha
proposto ricorso per cassazione la Vizzuso personalmente, la quale lamenta la
violazione di norma processuale per avere il giudice disposto la confisca,
benché, nel procedimento de quo, non risultino beni in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché non deduce un vizio consentito in questa
sede, bensì esclusivamente l’errore materiale in cui sarebbe incorso il decidente
per aver disposto la confisca di beni sequestrati all’imputata in un altro
procedimento.
E, invero, il potere della Corte di cassazione di rettificazione del
provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. può essere
esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile, e tale non é quello
proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a
rettificare un errore non importante annullamento (Sez. 7, n. 1686 del
10/12/2009, dep. 15/01/2010, Frisoli, Rv. 245421; conformi: n. 30576 del
2003 Rv. 225716; n. 31991 del 2003 Rv. 226350; n. 12597 del 2004 Rv.
229216).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’ad. 616
cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

reclusione ed euro 1.400,00 di multa, condizionalmente sospesa, a Vizzuso

processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria, che si stima equo determinare in euro millecinquecento.

P. Q. M.

spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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