Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1604 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1604 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ULIANO LUIGI N. IL 26/09/1969
avverso la sentenza n. 2661/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 17463/2013
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato
e per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581
lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del
necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (il
vizio della notifica non è stato eccepito tempestivamente;
mancata giustificazione circa il possesso del mezzo,numerosissimi
e gravi precedenti penali dell’Uliano ) trascurati nell’atto di
impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o
giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così eeciso in Roma ,camera di consiglio dell’ 08.10.2013.
Il Co
Co

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e!.

Il difensore di Uliano Luigi, avv. Gian Franco Toppino, ricorre
avverso la sentenza 26.02.2013 della Corte d’Appello di Milano,
che ha condannato Uliano per la ricettazione di una Fiat 500 e
per guida senza patente, lamentando la nullità per l’omessa
notifica del decreto di fissazione dell’udienza in Corte d’appello,
all’Uliano che era detenuto presso il carcere di Saluzzo; la carenza
di motivazione circa l’elemento soggettivo , ed il vizio di
motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche .

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