Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16039 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16039 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
FUSO RICCARDO, nato a Lecce il 14.6.1983
FUSO ROBERTO, NATO A Lecce il 13.8.1980

avverso la sentenza in data 29.3.2017 della Corte di Appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Biagio Maiorino, in sostituzione dell’avv. Renata
Minafra, che si riporta ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 29.3.2017 la Corte di Appello di Lecce ha
integralmente confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di
quella stessa città che aveva condannato Riccardo Fuso e Roberto Fuso alla pena
di nove mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa, ritenuti colpevoli del reato di
cui all’art. 73, 5 comma DPR 309/1990 per aver ceduto una confezione di eroina
ad Anita Prospero, la quale aveva loro corrisposto una somma di danaro quale

Data Udienza: 20/02/2018

corrispettivo pur senza che si fosse perfezionata la consegna della sostanza
stupefacente per l’intervento delle forze dell’ordine.
Avverso il suddetto provvedimento ognuno degli imputati ha proposto, per il
tramite del difensore, autonomo ricorso per cassazione.
2. Riccardo Fuso ha articolato un unico motivo con il quale deduce, in
relazione al vizio motivazionale, l’illogicità delle conclusioni cui erano pervenuti
sia il Tribunale, che dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare
aveva ritenuto necessario ascoltare come teste Anita Prospero e che, malgrado il

condanna, sia la Corte di Appello che, a fronte di tale inconsistente quadro
probatorio, aveva confermato la pronuncia del primo giudice.

In definitiva

secondo il ricorrente il giudizio di colpevolezza si fonda sulla sola percezione
intuitiva, illegittimamente avallata dai giudici di merito, del verbalizzante M.Ilo
Corvaglia che, senza aver visto alcun passaggio di danaro tra la Prospero e
l’imputato, aveva desunto da una semplice stretta di mano e dal fatto che
addosso a quest’ultimo, fermato subito dopo dalle forze dell’ordine, fossero state
rinvenute nelle tasche dei pantaloni delle banconote accartocciate per un valore
di complessivi C 2.995, che gli fosse stato consegnato del danaro. Alla fallace
ricostruzione degli eventi che la difesa aveva da subito contestato evidenziando
l’impossibilità di una traditio con un gesto così repentino, come una stretta di
mano, di una tanto ingente somma di danaro, la Corte aveva affermato che lo
scambio avrebbe avuto ad oggetto una o comunque poche banconote,
incorrendo in un ragionamento altrettanto illogico in quanto contraddetto dalla
circostanza che le cartemonete fossero state trovate aggrovigliate insieme nella
stessa tasca. In ogni caso il ragionamento seguito dalla sentenza trova secondo
la difesa insuperabile smentita nella mancanza di prova della cessione della
sostanza stupefacente cui deve conferirsi, alla luce della mancanza di conferme
da parte della teste Prospero, valore dirimente.
3. Roberto Fuso ha a sua volta articolato due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito agli artt. 73 DPR 309/1990, 125, 3 comma e 192, 2 comma c.p.p. e al
vizio motivazionale, che l’incompletezza e l’incongruenza logica delle
argomentazioni addotte dalla sentenza emerge nitidamente dall’insufficienza dei
dati probatori acquisiti, atteso che anche a voler superare il ragionamento
inferenziale sulla consegna del danaro, comunque contestato dalla difesa con
rilievi sovrapponibili a quelli del coimputato, non vi è comunque la prova della
riferibilità del danaro alla cessione dello stupefacente; pertanto il dato della
consegna, quand’anche accertato, resta comunque relegato sul piano di un mero
indizio, di per sé insufficiente, in difetto di altri riscontri con esso convergenti,
avendo avuto la perquisizione dell’auto e della persona della presunta cessionaria
2

9

silenzio tenuto da costei, era ciò nondimeno pervenuto ad una sentenza di

esito negativo, così come inutile in tal senso si era rivelata la sua escussione, a
fondare il giudizio di colpevolezza, vieppiù in mancanza di qualsiasi elemento che
consenta di dimostrare l’avvenuta formazione del consenso delle parti sulla
quantità, sulla qualità e sul prezzo della cessione. Sulla base di tali rilievi del
tutto carente risulta il compendio indiziario con riferimento alla specifica
posizione del ricorrente, fondato sulla sua sola presenza nell’incontro tra il
fratello e la Prospero e sul rinvenimento di una confezione di eroina sul tappetino
del lato del passeggero a bordo dell’auto, di cui l’imputato neppure aveva aperto

relazione ai parametri valutativi utilizzati non consente pertanto di affermare
neppure che il Fuso fosse detentore della sostanza stupefacente.
3.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di
legge riferito agli artt. 62-bis c.p., 125, 3 comma e 546, 1 comma c.p.p. e al
vizio motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche atteso che l’unico
precedente penale a suo carico, valorizzato al riguardo dalla Corte distrettuale,
concerneva un delitto contro il patrimonio, del tutto diverso dal reato in esame
ed era in ogni caso risalente al 2002, e dunque a data di gran lunga antecedente
ad un quinquennio, di talché era assolutamente inidoneo a fondare una
valutazione di pericolosità sociale nei confronti dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo del ricorso di Roberto Fuso deve essere esaminato
congiuntamente a quello articolato dal coimputato, appuntandosi entrambi
sull’illogicità della motivazione relativa al giudizio di colpevolezza.
In realtà, attraverso il denunciato vizio di legittimità, con essi si
introducono surrettiziamente una serie di doglianze sull’inidoneità del compendio
istruttorio a supportare la condanna degli imputati che, non evidenziando
illogicità interne al provvedimento impugnato, si appuntano esclusivamente sul
momento valutativo della prova, sollecitando una rivisitazione meramente
fattuale delle risultanze processuali, all’evidenza inibita a questa Corte. Va,
invero, ricordato che il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità deve
essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo
offerto dalla Corte di merito, che va identificato come illogicità manifesta della
motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, e deve essere
altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da
incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità
dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell’intero materiale probatorio che si

3

9

la portiera. L’incoerenza strutturale interna al provvedimento impugnato in

risolverebbe in un nuovo giudizio di merito. Il vizio in esame, essendo la
contraddittorietà logica intrinseca al testo stesso del provvedimento impugnato,
comporta pertanto un esame da parte della Corte di Cassazione limitato al
controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e
capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, indipendente da letture
alternative in senso più favorevole per le parti ricorrenti (Cass. Sez. U. n.6402
del 30.4.1997, Dessimone, Rv 207944, Cass. Sez. 2″ n.30918 del 07/05/2015,
Falbo, Rv. 264441, Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507).

risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale
viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un
corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte salentina ha, con
plausibile ragionamento, messo insieme una serie di elementi avvenuti sotto la
diretta osservazione di una pattuglia dei Carabinieri in stretta sequenza tra loro quali l’arrivo della Prospero a bordo della propria vettura in un luogo dove veniva
dopo pochi minuti raggiunta dai computati anch’essi in auto, l’incontro di costei
con Roberto e Riccardo Fuso, scesi dai rispettivi veicoli, la stretta di mano
avvenuta dopo qualche minuto della loro conversazione tra la Prospero e
Riccardo Fuso con la mano sinistra e l’immediato gesto da parte di quest’ultimo
di infilare la stessa mano nelle tasche dei propri pantaloni, il subitaneo
avvicinamento dei fratelli Fuso alla propria auto ed il rinvenimento da parte dei
militari, intervenuti in tale frangente, all’interno delle tasche dei pantaloni di
Riccardo Fuso di un rilevante numero di banconote, accartocciate fra loro, per un
valore complessivo di C 2.995 e di nient’altro all’infuori del suo portafoglio, e, a
bordo dell’autovettura dei coimputati, di una confezione di eroina dal peso di due
grammi posizionata sul tappetino anteriore del lato del passeggero di cui Roberto
Fuso era in procinto di aprire la portiera – dopo dai quali ha tratto la conclusione
che si fosse in tal modo perfezionato l’accordo per la vendita della sostanza
stupefacente. Siffatta conclusione non può ritenersi manifestamente illogica,
anche alla luce delle coerenti e lucide argomentazioni rese dai giudici distrettuali
che hanno evidenziato come la stretta della mano della Prospero con quella di
Riccardo Fuso non potesse essere equivocata, secondo quanto sostenuto dalla
difesa, come un gesto di saluto in considerazione del fatto che era avvenuta nel
corso della conversazione e non all’inizio dell’incontro, che fosse stata utilizzata
la mano sinistra da parte di Riccardo Fuso e che analogo gesto non fosse stato
posto in essere da Roberto, nonché come ben poco rilievo assumesse la mancata
individuazione del prezzo in concreto pagato posto che era avvenuta comunque
una consegna di danaro, null’altro essendo stato rinvenuto nelle tasche del
prevenuto all’infuori di cartamonete, così come privo di pregio fosse il rilievo che
la merce non fosse stata entrata in possesso dell’acquirente, essendo comunque
4

Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in

pronta per la consegna all’interno dell’auto degli imputati. Conferma di siffatta
ricostruzione dei fatti è stata altrettanto logicamente tratta dalla Corte
territoriale dal silenzio tenuto, una volta escussa in dibattimento, dalla Prospero,
la quale non ha fornito alcuna diversa motivazione né dell’incontro né dei gesti
posti in essere, così da consentire un’interpretazione alternativa, nonché dalle
dichiarazioni rese dagli stessi coimputati, avendo Riccardo Fuso ammesso di
essere stato chiamato dalla Prospero prima di incontrarsi ed il fratello affermato
che l’incontro era stato concordato per consumare insieme l’eroina.

applicazione delle attenuanti generiche deve essere dichiarato inammissibile, non
risultando che la richiesta del beneficio abbia costituito motivo di appello: non
possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il
giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non
devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 – dep.
02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
Segue all’esito dei ricorsi la condanna, a norma dell’art.616 cod. proc. pen.,
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma
equitativannente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20.2.2018

2. Il secondo motivo articolato da Roberto Fuso relativo alla mancata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA