Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16035 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16035 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALDUCCI ANTONIO, nato a Pescara il 05/04/1967

avverso la sentenza del 02/03/2016 della Corte di appello dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.2.2014, il Tribunale di Pescara, per quanto qui
rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Balducci Antonio in ordine
al reato ascrittogli, qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
l’originaria imputazione di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod.pen, 73 comma 1 d.P.R.
n. 309/1990, perché estinto per intervenuta prescrizione.

appello proposto dal PM, dichiarava Balducci Antonio responsabile del reato a lui
ascritto al capo e), escludendo che il fatto contestato potesse qualificarsi di lieve
entità, e lo condannava alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 27.000
di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Balducci Antonio,
a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando due
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 584 cod.proc.pen. per la
mancata notifica dell’atto di appello del PM.
Con il secondo deduce vizio di motivazione in relazione alla esclusione della
configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, lamentando che la Corte territoriale non aveva correttamente valutato
le risultanze delle tre intercettazioni ambientali richiamate nella sentenza
impugnata, dalle quali emergeva che la gran parte della droga acquistata veniva
destinata al consumo personale e non immessa sul mercato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’omessa
notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non
è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all’inammissibilità del gravame,
comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione,
da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale, se consentito
(Sez.U, n.12878 del 29/01/2003, Rv.223724; Sez.6, n.30980 del 08/02/2007,
Rv.237416; Sez.3, n.3266 del 10/12/2009, dep.26/01/2010, Rv.245859; Sez.4,
n.4492 del 09/12/2015, dep.03/02/2016, Rv.265954).

2

LL,

Con sentenza del 02/03/201, la Corte di appello dell’Aquila, a seguito di

Nella specie, peraltro, l’imputato ha avuto conoscenza dell’impugnazione in
quanto si è difeso in giudizio a mezzo di difensore di fiducia senza formulare alcun
rilievo in ordine alla irritualità verificatasi né richiesta di inviare gli atti alla
Cancelleria del Giudice a quo perché provvedesse alle dovute notificazioni al fine
della decorrenza del termine previsto dall’art. 595 c.p.p., comma 1., così
manifestando implicitamente disinteresse alla eventuale proposizione di appello
incidentale.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze
processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono
in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,
n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del
04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,
Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul
discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in
quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli
appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze
tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati
dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o
dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento
svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da
rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;

3

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede

Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014,
dep.16/02/2015, Rv.262722).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15/02/2018

dispositivo.

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