Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16031 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16031 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
El Azhari Abderrahman, nato in Marocco il 01/01/1964

avverso la sentenza del 18/01/2017 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2017, la Corte d’appello di Venezia,
giudicando sull’appello proposto dall’odierno ricorrente El Azhari Abderrhaman,
ha

parzialmente confermato – dichiarando taluni episodi prescritti e

rideterminando conseguentemente la pena – la sentenza con cui il Tribunale di
Treviso lo aveva ritenuto responsabile del reato continuato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore

2.

dell’imputato, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.
pen.

3. Con un primo motivo si deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. – per inosservanza del principio di legalità della prova sancito
dagli artt. 187 ss. cod. proc. pen., presidiato dalla sanzione dell’inutilizzabilità
prevista dall’art. 191 cod. proc. pen. – per aver la Corte ritenuto, ai fini
dell’individuazione dell’imputato quale autore del reato ascritto, l’utilizzabilità
dell’informale riconoscimento effettuato in fotografia al dibattimento da due
testimoni.

4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 62 bis cod. pen.
ed il vizio della motivazione per omessa pronuncia quanto al mancato
riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche ed al mancato
contenimento della pena nel minimo edittale. A proposito del primo aspetto, si
osserva che la sentenza avrebbe valorizzato soltanto la reiterazione delle
condotte illecite, e, dunque, il parametro dell’intensità del dolo di cui all’art. 133,
primo comma, n. 3), cod. pen., di cui non si potrebbe tener conto ai fini del
giudizio previsto dall’art. 62 bis, primo comma, cod. pen., giusta la preclusione
contenuta nel secondo comma di tale disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente
infondato.
Nell’affermare l’utilizzabilità dell’individuazione fotografica dell’imputato
quale autore delle cessioni di stupefacenti effettuata in dibattimento da due
abituali acquirenti escussi come testimoni – i quali, si legge in sentenza, con

12i1

dichiarazioni attendibili

hanno confermato l’esito di un riconoscimento

fotografico informale effettuato nel corso delle indagini preliminari e non inficiato
da prassi suggestive – la Corte territoriale si è attenuta al consolidato principio,
che questo Collegio condivide, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati
durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell’imputato
operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili
nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento del giudice (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv.
262908; Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi Rv. 250081). Nella

attaglia alla fattispecie in esame, per rispondere alle contrarie argomentazioni
spese in ricorso – si legge che «l’identificazione effettuata in sede dibattimentale
non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui
all’art. 213 c.p.p., e segg., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di
identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell’art. 498 c.p.p., e
ss., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può
trarre il proprio libero convincimento (Cass. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014,
Romano Rv. 260593). Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato
dal ricorrente, allorché – come nel caso di specie – il testimone abbia proceduto
ad un riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e,
nel corso dell’esame dibattimentale, abbia confermato di avere compiuto detta
ricognizione informale e quindi reiterato il riconoscimento positivo, il
convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo
delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di
fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non
tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce invero parte
integrante della testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria
dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste ed
alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente
apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione,
sfugge al sindacato di legittimità». Si tratta di principi condivisi e ripetutamente
affermati anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6456
del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e
aa., Rv. 271041).

di

2. Anche il secondo motivo
manifestamente infondato.

3

ricorso

è inammissibile perché

motivazione della prima sentenza citata – che conviene richiamare perché ben si

2.1. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, avendo la Corte d’appello nel caso di specie ritenuto che osti alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche la «insistita reiterazione nella
descritta iniziativa delittuosa» – facendosi evidente riferimento al fatto che le
condotte di piccolo spaccio contestate in imputazione furono commesse dal 2005
al marzo 2012 – va innanzitutto puntualizzato che il riferimento è da ricondursi
non tanto al parametro dell’intensità del dolo di cui all’art. 133, primo comma,
cod. pen. (che caratterizza in termini di maggior gravità soggettiva il singolo
episodio criminoso), quanto alla capacità a delinquere di cui al secondo comma

nell’ampio lasso temporale in cui si collocarono le attività illecite oggetto
d’esame. Il rilievo non spiega tuttavia effetti rispetto all’impostazione giuridica
della doglianza proposta in ricorso, posto che l’art. 62 bis, secondo comma, cod.
pen. esclude, nei casi considerati, anche la valutazione dei criteri di cui all’art.
133, secondo comma, cod. pen., ai fini di concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Deve osservarsi, piuttosto, come il divieto contenuto nella richiamata
disposizione operi soltanto «nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in
relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera

a), del codice di

procedura penale, nel casi in cui siano puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni» (art. 62 bis, secondo comma, cod. pen.). Al
di là della non chiarissima ratio della previsione, nel caso di specie è assorbente
il rilievo per cui la stessa non è certo applicabile, posto che l’imputato non è
recidivo ed il reato nei suoi confronti ritenuto non rientra nel catalogo di quelli
indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e non è neppure punito
con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
La Corte territoriale, dunque, ha assunto la propria decisione con
motivazione certamente corretta in diritto e altrimenti non censurabile in questa
sede, giusta il consolidato principio secondo il quale, in tema di attenuanti
generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è
insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,
anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,
considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n.
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare

il diniego della

concessione delle attenuanti generiche, peraltro, non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati
da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4

della disposizione, desunta, appunto, dalla condotta di vita tenuta dal ricorrente

2.2. A proposito della dedotta mancanza di motivazione circa il motivo
d’appello afferente alla quantificazione della pena, deve osservarsi come nel caso
di specie, avendo la Corte d’appello parzialmente riformato la sentenza
dichiarando non doversi procedere per i fatti commessi sino al 18 luglio 2009,
abbia conseguentemente ridotto e rideterminato la pena irrogata in primo grado,
da anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 2.000 di multa a mesi dieci di
reclusione e 1.500 euro di multa, espressamente indicando in mesi sei di
reclusione e 1032 Euro di multa – vale a dire il minimo assoluto di legge – la

dichiarando che la stessa andava «proporzionalmente aumentata in relazione a
ciascuna ulteriore cessione, fino al

quantum descritto» e quindi, di fatto,

praticando un modestissimo aumento per la continuazione, tenendo conto della
plurime e numerose condotte di spaccio oggetto di giudizio quali contestate in
imputazione e quantificabili in diverse decine tra il luglio 2009 e il marzo 2012.
Si tratta, dunque, di una pena sostanzialmente contenuta nel minimo edittale
con una motivazione che lascia comprendere il percorso logico seguito nella
quantificazione e che non può essere censurata in questa sede, posto che la
graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la
esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sì che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione
(Sez. 5, n. 5582/2014 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Del resto, in tema
di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal
minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del
proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e
soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale
giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiagtti e aa., Rv. 255825),
mentre «in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste
obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo
sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della penabase» (Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti e a., Rv. 270361; Sez. 4,
sent. n. 23074/2017 del 22/11/2016, Paternoster e a., Rv. 270197; Sez. 2, n.
50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente
fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il

5

pena per il fatto più grave, individuato nell’ultimo episodio di spaccio contestato,

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere
del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro
2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso il 15/02/2018.

spese processuali e della somma di C. 2.000,00 in favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA