Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16029 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16029 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sepe Francesco, nato a Napoli il 24/03/1967

avverso la sentenza del 16/12/2016 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Rosario Arienzo, che ha concluso chiedendo accogliersi le
conclusioni del ricorso.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2016, la Corte d’appello di Napoli ha
respinto il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza con cui il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli lo aveva condannato,
all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione e 30.000 Euro di multa per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto, a fini spaccio e con l’aggravante
dell’ingente quantità, 24,74 Kg. di sostanza stupefacente tipo hashish e 1,067

Kg. di stupefacente tipo marijuana. L’appello era stato proposto al solo fine di
ottenere l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
T.U. stup. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore, deducendo
due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con un primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo
alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
T.U. stup., sul rilievo che la relazione tossicologica avrebbe determinato in 873
gr. il principio attivo dello stupefacente illecitamente detenuto del ricorrente, sì
che la quantità sarebbe inferiore a quella pari a duemila volte il valore-soglia
determinato per le sostanze sequestrate dal d.m. 11 aprile 2006, vale a dire ad
un chilogrammo.

4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale in
ordine al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti
generiche, censurandosi, in sostanza, la motivazione della sentenza per averle
ritenute non concedibili con argomenti non condivisibili e non confortati dagli
atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte d’appello dà atto che la perizia tossicologica ha accertato che lo
stupefacente sequestrato, per l’elevatissimo grado di purezza, consentiva di
ricavare ben 195.000 dosi. Il dato trova conferma nella sentenza di primo grado
nella quale si legge che, solo per l’hashish, il principio attivo era di 4.774 gr.
Dovendosi considerare anche il principio attivo ricavabile dalla marijuana, la

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quantità complessiva era dunque pari a circa cinque volte il valore-soglia di
duemila volte la quantità massima detenibile ai sensi del dm. 11 aprile 2006 (per
il THC, come detto, 1 Kg.) stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte quale
parametro indicatore della ingente quantità. Com’è noto, l’autorevole consesso
ha fissato il principio secondo cui, in tema di produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art.
80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando
la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile

tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv.
253150).
Non solo, dunque. – contrariamente a quanto si allega in ricorso – il
principio attivo di stupefacente non era inferiore al suddetto valore-soglia, ma lo
stesso era a tal punto superiore (di circa cinque volte) da rendere del tutto logica
la valutazione dei giudici di merito circa l’integrazione della contestata
circostanza aggravante e ciò benché il quantitativo lordo sequestrato avesse proprio per il notevolissimo grado di purezza, che è il parametro che conta – un
peso ponderale inferiore a quello (50 Kg.) indicato nella citata sentenza quale
quantitativo di regola idoneo a raggiungere l’indicato valore-soglia di principio
attivo (la Corte, infatti, effettuò le proprie considerazioni valutando un principio
attivo medio del 5%, nella specie di gran lunga superato). L’elevatissimo numero
di dosi singole ricavabili dallo stupefacente sequestrato all’imputato consente
dunque di ritenere senz’altro integrata la circostanza aggravante speciale
dell’ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall’art. 80, comma

2,

T.U. stup. la cui ratio legis – si legge in altra, nota, decisione di questa Corte a
Sezioni Unite – è da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica,
che ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur
non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione
del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti (Sez. U,
Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216666).
Diversamente da quanto indicato in quest’ultima sentenza, la valutazione
non deve peraltro compiersi in relazione allo specifico mercato cui la droga risulti
essere destinata, trattandosi di elemento ritenuto incongruo, e quindi superato,
dalla successiva giurisprudenza, la quale si è compattamente orientata nel senso
che il riferimento al mercato ed alla sua eventuale saturazione risulterebbe non
appropriato rispetto alla

ratio

della norma e non facilmente accertabile,

trattandosi di un mercato clandestino con conseguente impossibilità di ottenere
dati certi e verificabili (Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, Rv. 250398;

2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando

Sez. 3, n. 16447 del 18/03/2011, Ramos Vergara, Rv. 249860; Sez. 2, n. 4824
del 12/01/2011, Baruffaldi, Rv. 249628). Questa linea interpretativa è stata
espressamente confermata dalla più recente decisione emessa dalle Sezioni
Unite nel procedimento Biondi, nella quale si osserva come, trattandosi di
aggravante costruita sul solo dato quantitativo, anche in omaggio al principio
costituzionale di uguaglianza, la stessa non può «essere diversamente declinata
ratione loci».
Non rileva, dunque, l’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata
circa il verosimile mercato di destinazione della sostanza sequestrata all’imputato

considerazione, espressa tanto in primo che in secondo grado, che 195.000 dosi
sono una quantità idonea a rifornire un gran numero di consumatori e quindi a
determinare un sensibile incremento del pericolo per la salute pubblica

2. Il secondo motivo è del pari inammissibile perché manifestamente
infondato.
Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la Corte territoriale ha
adeguatamente e logicamente motivato le ragioni poste a base della negata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservando come l’imputato
fosse gravato da numerosi precedenti penali, come nessun elemento favorevole
potesse ricavarsi dalle modalità della condotta (considerato l’ingente quantitativo
di stupefacente detenuto e l’abile occultamento delle sostanze, ritenuti indici di
una personalità particolarmente proclive al delitto) e dalla tardiva confessione,
intervenuta in quadro probatorio solidissimo senza aver apportato proficui
contributi alle indagini.
La Corte territoriale, dunque, ha assunto la propria decisione con
motivazione non censurabile in questa sede, giusta il consolidato principio
secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del
merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di
legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli
elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai
fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, peraltro, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,
n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto al fatto che il ricorrente
avrebbe ammesso le proprie responsabilità sin dal momento della perquisizione –

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– ritenuto essere Marano di Napoli – e resta invece intatta, e bastevole, la

in disparte il fatto che le dichiarazioni rese in tale sede non possono essere
considerate quale vera e propria confessione, non essendo processualmente
utilizzabili se non nei limiti di cui all’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. – il rilievo
non sconfessa quanto attestato in sentenza, e confermato dalla pronuncia di
primo grado, circa l’inutilità dell’ammissione rispetto alle risultanze delle indagini,
perché, appunto, lo stupefacente era già stato rinvenuto nella sua disponibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non

versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del
procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende
della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15/02/2018.

sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza

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