Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16026 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16026 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ounissi Hacene, nato in Algeria il 24-08-1983,
avverso la sentenza del 23-01-2017 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Latina del 1° febbraio 2011, Ounissi Hacene
veniva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 10 di reclusione
ed C 4.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90, per
avere detenuto a fini di spaccio 3,50 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo
eroina suddivisa in 8 dosi, fatto commesso in Latina il 21 luglio 2010.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 gennaio 2017, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta al ricorrente a mesi

2. Avverso la sentenza della Corte di appello romana, Ounissi Hacene ha
proposto personalmente ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, deduce il difetto o comunque la genericità della motivazione
della sentenza, evidenziando che dei meri indizi erano stati elevati al rango di
elementi certi legittimanti l’affermazione della penale responsabilità. In particolare
la difesa lamenta che entrambe le sentenze di merito avevano omesso di
considerare che la sostanza trovata a terra non apparteneva al ricorrente, non
essendovi nel verbale di arresto alcun riferimento al fatto che, all’ingresso dei
militari nella sala Bingo, Ounissi abbia provato a disfarsi dello stupefacente,
mentre le due dosi trovate nella sua disponibilità erano destinate al suo fabbisogno
personale, non essendo peraltro stato trovato alcunché all’esito della perquisizione
domiciliare svolta presso l’abitazione del ricorrente.
Con il secondo motivo, infine, il ricorrente contesta il diniego delle attenuanti
generiche, evidenziando che alcuna valutazione era stata operata dalla Corte
territoriale rispetto agli elementi addotti dalla difesa nel relativo motivo di appello,
tra cui lo status di incensurato dell’imputato, lo stabile contesto familiare e la
minima offensività della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Deve premettersi innanzitutto che, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Rv. 257595 e Sez. 2, n. 5606
dell’8/2/2007, Rv. 236181), la struttura motivazionale della sentenza di appello si
salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni;
tale integrazione si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato
le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo
giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi

8 di reclusione ed C 2.000 di multa, confermando nel resto.

logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non
abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze
già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado. Va altresì ribadito, sempre
in via preliminare, che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della
motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta
dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti
gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni

Orbene, nel caso di specie, sia il Tribunale di Latina che la Corte di appello di Roma
hanno correttamente valorizzato gli esiti della perquisizione personale operata dai
Carabinieri di Latina il 21 luglio 2010 all’interno di una sala bingo nei confronti di
Ounissi, nella cui disponibilità, cioè sulla sua persona e nelle immediate vicinanze
della stessa, sono state rinvenute 8 dosi già preconfezionate di sostanza
stupefacente di tipo eroina, per un totale di 3,5 grammi.
La tesi difensiva dell’uso esclusivamente personale dello stupefacente è stata
superata nelle conformi sentenze di merito con argomenti tutt’altro che illogici,
essendo stato rilevato che l’imputato, in sede di convalida dell’arresto, aveva
dichiarato di fare uso di cocaina, mentre la sostanza rinvenuta era eroina, ed
essendo stato osservato, quanto alla droga trovata nelle vicinanze di Ounissi, che
non era stata individuata altra persona che, in alternativa all’imputato, detenesse
le dosi rinvenute per terra, essendo improbabile che una sostanza con un suo
valore di mercato fosse stata abbandonata, costituendo invece un dato di
esperienza l’accorgimento di molti spacciatori di non tenere addosso tutte le dosi
da vendere, in modo da poter ridimensionare gli esiti di eventuali controlli.
Il giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto al delitto contestatogli è stato poi
corroborato dal ritrovamento di una somma di denaro (pari a 170 euro) che, stante
la sua condizione di disoccupato, era evidentemente riconducibile ai suoi traffici
illeciti, per cui deve concludersi che la motivazione delle decisioni di merito, con
riferimento all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al
reato ascrittogli, sia avvenuta all’esito di un percorso logico-giuridico aderente alle
risultanze probatorie acquisite e fondato su argomentazioni razionali e coerenti.
3. Passando infine al secondo motivo, deve parimenti escludersi che la
sentenza impugnata presti il fianco a censure, dovendosi al riguardo richiamare il
costante e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5,
n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti
generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è
insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,

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che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,
considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha legittimamente considerato ostativo al
riconoscimento delle attenuanti generiche il precedente specifico del ricorrente,
peraltro di data successiva alla commissione del reato oggetto di imputazione, ciò
a conferma di una persistente attitudine a voler porre in essere condotte contrarie
alla legge; in ogni caso i giudici di secondo grado non hanno trascurato di
considerare gli elementi del fatto idonei a ridimensionare parzialmente il disvalore
della condotta, come l’esiguità del numero di dosi detenute e la modesta

grado, vi è stata comunque una riduzione della pena inflitta, all’esito di una
valutazione complessiva e ragionevole dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Pertanto, anche rispetto al trattamento sanzionatorio, deve escludersi che la
sentenza impugnata presenti profili di illegittimità rilevabili in questa sede.
4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186
del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata
in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/01/2018

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