Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1602 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1602 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AA
avverso la sentenza n. 1573/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
21/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 giugno 2011 la Corte di appello di Trieste ha
rideterminato la pena inflitta ad AA in mesi undici di reclusione per il
reato previsto dall’art. 189, commi 6 e 7, C.d.S., di cui al capo d) (omissione di
soccorso a BB, dopo aver cagionato l’incidente stradale in cui il
2007); e in euro 40,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 660 cod. pen.,
di cui al capo a), in danno della propria ex compagna, CC, dalla
quale aveva avuto il figlio, Gabriele, nato nel maggio 2005 (fatto commesso, in
Trieste, dall’ottobre 2006 al febbraio 2007).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AA
tramite il difensore di fiducia, il quale ha dedotto i seguenti motivi: 1)
insussistenza probatoria del reato previsto dall’art. 660 cod. pen.; b) violazione
dell’art. 521 cod. proc. pen. e dell’art. 6 Cedu; c) contraddittorietà ed illogicità
della motivazione; d) omessa motivazione sull’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, inerente a presunta carenza probatoria del reato previsto
dall’art. 660 cod. pen. (capo a), deduce censura di merito non ammissibile in
questa sede, considerata la puntuale motivazione della sentenza impugnata al
riguardo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito
legittimamente riqualificato, derubricandolo, il fatto originariamente contestato
come lesione dolosa lieve in danno di BB (capo c), nel meno grave
reato di lesione colposa, senza che sia mai stata contestata alcuna aggravante,
con declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione della querela.
Il terzo motivo deduce il vizio della motivazione, ma propone in realtà una
rilettura del materiale probatorio accuratamente apprezzato dalla Corte
territoriale con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e
giuridici, sicché la censura non è consentita in questa sede.
Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida discende ex lege dalla condanna per
omissione di soccorso.
BB subiva lesioni dichiarate guaribili in giorni 7, in Trieste il 1° maggio
Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi per la contravvenzione di cui al capo a) solo
dopo la pronuncia della sentenza impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2012.
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di