Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1602 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1602 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VODITA GIGEL N. IL 04/01/1986
avverso la sentenza n. 1245/2012 TRIBUNALE di GORIZIA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G 17012/2013
FATTO E DIRITTO
1.-Vodita Gigel ,tramite il difensore avv. Alberto Tarlao,
ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia che ha applicato la pena concordata
in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 697 cod.pen., lamentando il vizio di violazione di
legge e motivazione in relazione alla sussistenza di prove della responsabilità del Vodita in
2.-
Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez.
2.1
2,
14 gennaio 2009, n. 5240).
Nella specie il Tribunale di Gorizia ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità della responsabilità dei reati contestato
all’imputato, desunti dalla denuncia del proprietario della BMW trovata in possesso di
Vodita ,dalla perquisizione della vettura e dal rinvenimento delle cartucce; dal verbale di
sequestro della merce, dal verbale di fermo e dalla dichiarazioni rese dallo stesso imputato
circa le modalità di conseguimento della vettura provento di furto..
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.
ordine ai due reati ascrittigli.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Ro i a, a era di consiglio del o8 .10.2013