Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16015 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16015 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRENGA ERVIN nato il 23/03/1987 a MIRDITE( ALBANIA)
avverso la sentenza del 31/10/2014 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di Prenga Ervin ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto
comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando
che nella determinazione della pena da irrogare il giudice non è partito dal
minimo edittale.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione risulta inammissibile perché
fondata su motivo logicamente incompatibile con l’accordo raggiunto con il PM
concernente proprio la misura della sanzione, di cui non viene dedotta l’illegalità
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 febbr. io 2018
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mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73,