Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16014 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16014 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Berisha Amrush, n. Rausic (Kos) 8.9.1979
avverso la sentenza n. 1617/17 Tribunale di Bologna del 31/03/2017

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti
di Berisha Amrush sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e otto

1

Data Udienza: 15/02/2018

mesi di reclusione ed C 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73,
comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge in ordine alla disposta confisca di due telefoni cellulari
in assenza di prove che gli stessi costituissero strumento dell’attività illecita
contestata.

1. L’impugnazione è fondata con riferimento all’assenza di una reale motivazione, diversa cioè dalla formula di mero stile adottata dal giudicante (trattasi di
cose pertinenti al reato), concernente la disposta confisca dei telefoni cellulari
(per la necessità di una congrua motivazione sul punto, v. Sez. 4, sent. n. 43943
del 22/09/2005, Orenze Catipon, Rv. 232733; Sez. 4, sent. n. 28750 del 21/03/
2002, Chiascione, Rv. 222062).

2. Deve di conseguenza pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla predetta confisca e conseguentemente disporre la
restituzione dei beni all’avente diritto.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari di cui dispone la restituzione all’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Roma, 15 feb aio 2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

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