Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16013 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16013 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GASVI AHMED nato il 13/09/1972
avverso la sentenza del 12/07/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di Gasvi Ahmed ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di dieci
cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
travisamento del fatto ed insussistenza del reato limitatamente ad una delle
condotte ascrittegli a titolo di continuazione.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione risulta inammissibile perché
fondata su motivo logicamente incompatibile con la scelta del rito negoziale.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 febb ai 2018
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mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81