Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16010 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16010 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINTUS PIER PAOLO nato il 29/10/1973 a UTA

avverso la sentenza del 31/03/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di Pintus Pier Paolo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando
l’eccessività della pena applicata.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione risulta inammissibile perché
fondata su motivo logicamente incompatibile con l’accordo raggiunto con il PM
concernente propriamente la misura della sanzione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 feb raio 2018

Il cons •e e es
Oi i Vil

sore

mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 99, 337 cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA