Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1601 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1601 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAROFANO BENITO N. IL 27/09/1960
avverso la sentenza n. 6509/2011 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 15 dicembre 2011, resa ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona ha
applicato a Carofano Benito la pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed
euro centoquaranta di multa, per il reato previsto dagli artt. 2 e 7 legge n. 895

diminuente prevista per il rito.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Carofano
personalmente con atto recante la data del 16 giugno 2011.
Con dichiarazione in data 26 ottobre 2012, a firma autenticata dal suo
difensore, il Carofano ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
si stima equo determinare in euro mille.

P„Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2012.

del 1967, con la speciale attenuante di cui all’art. 5 della stessa legge e con la

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