Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1601 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1601 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANEDDA TOMAS N. IL 13/08/1976
MANTOAN DEVID N. IL 23/07/1982
avverso la sentenza n. 2977/2012 GIP TRIBUNALE di
ALESSANDRIA, del 22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G 17001/2013
FATTO E DIRITTO

1.-Anedda Tomas , personalmente, e Mantoan Devid ,tramite il difensore avv. Rosella
Monri, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di
Alessandria che ha applicato , ad entrambi, la pena concordata in ordine ai reati di
estorsione continuata aggravata,rapina aggravata, lesioni personali continuate aggravate
commisurazione della pena per la continuazione e Mantoan, il vizio di motivazione circa
l’assenza di cause di proscioglimento . Anedda, nelle more della fissazione dell’udienza,
ha rinunciato al ricorso,con dichiarazione resa il 6.7.2013
2.-

I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati e ,pertanto, inammissibili.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1

Nella specie il Tribunale di Alessandria ha dato conto del controllo effettuato circa la

sussistenza dei fatti e circa la riconducibilità degli stessi anche ai due imputati ,come
emerge dalla denuncia della persona offesa, dal ritrovamento di parte degli effetti
personali di quest’ultima nella disponibilità dei due imputati; dal referto medico relativo
alla p.o.) nonchè della adeguatezza della pena concordata.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi , per Anedda anche in seguito
alla rinuncia all’impugnazione, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma
determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).

lamentando, rispettivamente, Anedda, il vizio di violazione di legge in ordine alla

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 , ciascuno, in favore della Cassa

,

Così deciso in Ronì fa

di consiglio dell’ 08 .10.2013

delleAmmende.

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