Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16007 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16007 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MERSINI KRESHNIK nato il 10/01/1982
MYSLIAJ ARBER nato il 09/05/1993

avverso la sentenza del 17/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta
degli imputati concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Mersini Kreshnik
e Mysliaj Arber ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena quattro anni di reclusione ed C 12.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110
cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990.
Contro la sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli

dell’art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
congrua all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dello
accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U
del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del
25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento
ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 15 f

braio 2018

imputati, deducendo il mancato proscioglimento dal reato in addebito ai sensi

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