Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16003 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16003 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VRETENAR ROBERTO nato il 21/01/1971 a TRIESTE
avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vretenar Roberto ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Trieste che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81,
337 e 635 comma 2 n. 3 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo
grado alla misura finale di sette mesi e quindici giorni di reclusione a motivo
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla non corretta ricostruzione e valutazione della fattispecie, non essendo la condotta ascrittagli idonea
ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su argomenti improponibili in sede di
legittimità, che investono direttamente l’oggetto del giudizio di cui il ricorrente
tenta di conseguire, indebitamente in sede di legittimità, una revisione nel merito.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 f braio 2018
della dichiarata improcedibilità del concorrente reato di lesioni personali.