Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1600 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1600 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAHROUNI LASSAD N. IL 18/12/1976
avverso la sentenza n. 11796/2014 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
19/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Bahrouni per il reato di lesioni personali
aggravate la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una
motivazione illogica in ordine alla qualificazione dell’ascritto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento per
denunciare l’erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo ad
interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni Unite (v. Cass.
Sez. Un. 19 gennaio 2000 n. 5), le quali hanno statuito che con il ricorso per
cassazione può essere denunciata l’erronea qualificazione del fatto come
prospettata dalle parti e recepita dal Giudice, e ciò perché è lo stesso articolo
444 cod.proc.pen., comma 2, ad imporre siffatto controllo, funzionale ad evitare
che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, proprio in
considerazione della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo
affidato al Giudice, la giurisprudenza ritiene che l’impugnabilità per l’erronea
qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata
dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione
originariamente delineata dal solo Pubblico Ministero sia anch’essa
manifestamente erronea. Quindi, la ricorribilità della sentenza di patteggiamento
è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste
realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati,
sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti
margini di opinabilità: l’errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta
valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale
trattativa sul nomen iuris”, ma non in presenza di una qualificazione che presenti
oggettivi margini di opinabilità (tra le tante v. Cass. Sez. Sez. IV 11 marzo 2010
n. 10692 e Sez. VI 27 novembre 2012 n. 15009).
1

mesi dieci di reclusione;

- che in ogni caso, deve riconoscersi la correttezza del controllo operato
dal Giudice del patteggiamento, controllo che in questa sede deve essere
valutato in rapporto allo stato degli atti del procedimento al momento
dell’accordo tra le parti come risultante dalla stessa sentenza impugnata. In sede
di legittimità la verifica dell’osservanza della previsione contenuta nell’articolo
444 cod.proc.pen., comma 2 avviene esclusivamente sulla base dei capi di

ricorso, non potendo certo spingersi la Corte ad esaminare gli atti del
procedimento o i documenti estranei ad esso.
– che nel caso di specie, non emerge alcun elemento per ritenere che si
sia trattato di qualificazioni manifestamente erronee e che la pena applicata è
stata proposta dallo stesso imputato per cui non essendo neppure quantificata in
misura illegale sfugge al giudizio di legittimità di questa Suprema Corte;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2015.

imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel

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