Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 160 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 160 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Carpi Giuseppe avverso il decreto 14.2.12 del GIP presso il
Tribunale di Vercelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa M. Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva:
1- con decreto del 14.2.12 il GIP presso il Tribunale di Vercelli disponeva de plano
l’archiviazione del procedimento relativo alla denuncia-querela sporta da Giuseppe Carpi
nei confronti di Aldo David per il reato di truffa aggravata, nel contempo dichiarando
inammissibile l’opposizione del denunciante alla richiesta di archiviazione.
Contro detto decreto ricorre il Carpi, deducendone la nullità per violazione degli artt. 409
e 410 c.p.p.
2- 11 ricorso è manifestamente infondato.
Alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di
opposizione della persona offesa il G1P può disporre l’archiviazione con provvedimento

de plano ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e
l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla mancata indicazione
dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es.,
Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dei). 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep.

Data Udienza: 27/11/2012

15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1°.10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1 0 .4.04,
dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep.
il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno
pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.
Altro è — invece — la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sé inidonea a
negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. III n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09).

richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la
tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e la specificità degli atti
di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, restando — invece
– preclusa una valutazione prognostica (effettuata de plano, come nel caso di specie) della
loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in
sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. IV n. 34676 del 22.6.2010, dep.
24.9.2010).
Sostiene l’odierno ricorrente di aver sollecitato come atti di indagine suppletiva
l’audizione del teste Luca Prandi e dell’ufficiale giudiziario Sciamanna, l’interrogatorio
del David, nonché la verifica sulla proprietà e sul prezzo dell’impianto antincendio
pignorato.
Nondimeno va considerato che, nel provvedere de plano, il GlP ha giudicato tali atti di
indagine generici, decisione rispettosa del principio giurisprudenziale secondo cui non
basta che l’opponente indichi nuovi mezzi senza nel contempo specificare anche il tema
di prova, cosa che il Carpi non ha fatto.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di t 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 27.11.12.

In altre parole, il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della parte offesa alla

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