Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 160 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 160 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARICEVIC FELON N. IL 20/07/1987
avverso la sentenza n. 386/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al confermato giudizio di colpevolezza, la difesa, nel riproporre la
tesi secondo cui il materiale sottratto avrebbe avuto almeno l’apparenza di una “res
derelicta”, si limita ad una generica e meramente assertiva contestazione di quanto sul
punto argomentato dalla corte territoriale, la quale aveva posto in luce come la
suddetta tesi trovasse smentita nel fatto che il materiale in questione era stato ceduto
al Consorzio intercomunale Priula, il quale avrebbe poi tratto guadagno dalla sua
vendita, e che lo stesso era custodito in un immobile la cui porta era stata chiusa con
un lucchetto; lucchetto di cui, secondo quanto pure si attesta nell’impugnata sentenza,
era stata riscontrata la mancanza all’atto dell’intervento dei Carabinieri, chiesto da un
dipendente del suddetto Consorzio, addetto alla vigilanza;
b) con riguardo alla determinazione della pena, la relativa doglianza appare,
all’ev’,.denza, dei tutto pretestuosa, a fronte della misura veramente minima in cui
detta pena è stata contenuta ed alla luce del noto e consolidato orientamento
giurisprudenziale, quale espresso, fra le più recenti, da Cass. II, 26 giugno — 18
settembre 2009 n. 362.45, Denaro, RV 245596, secondo cui: “La specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le
espres.sioni del tipo: < come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere”;
– clic la ritenuta inarnmissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p.,, vi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di col2a, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stirasi ecuo fissare in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Venezia, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di tale BARICEVIC Felon in ordine al reato di
tentato furto aggravato, in concorso con un minore, di materiale ferroso, escluse
tuttavia la contestata aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e, riconosciuta,
oltre alle già concesse attenuanti generiche, anche quella dell’avvenuto risarcimento,
valutandole entrambe come prevalenti sulla residua aggravante di cui all’art. 625 n. 5
c.p., ridusse la pena da mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa a mesi due di
reclusione ed euro 60 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando manifesta illogicità della motivazione in ordine tanto al
confermato giudizio di colpevolezza quanto alla determinazione della pena;

17.:,P 5 i TATA
CANCELLEPJA
IN

– 7 6EN 2014
Il FlifidOrtarb Cruelkiario

1

La Certe dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle amalende.
Così deci:- in
i 23 settembre 2013

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