Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 160 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 160 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HILA SHTJEFEN N. IL 30/08/1985
avverso l’ordinanza n. 4669/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Hila
Shtjefen, nei cui confronti era stato emesso provvedimento di cumulo per il
residuo di pena di anni tre mesi cinque e giorni uno di reclusione.
Il Tribunale rilevava che difettava un periodo di osservazione positiva della
personalità nell’anno precedente la presentazione della richiesta che consentisse

provenienti dalle Forze dell’Ordine, il richiedente era stato recentemente deferito
per reati attinenti all’immigrazione e per riciclaggio ed era stato osservato
frequentare soggetti pregiudicati. L’ordinanza sottolineava, ancora, la gravità dei
reati in espiazione e la mancanza di disponibilità al risarcimento del danno in
favore delle persone offese, pur svolgendo il condannato attività lavorativa,
nonché l’atteggiamento minimizzante da lui manifestato. Non era possibile, in
definitiva, alcuna prognosi positiva di reinserimento sociale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Hila Shtjefen, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione.
La motivazione era apparente, atteso che si fondava esclusivamente sulle
informazioni provenienti dalle Forze dell’Ordine che, a loro volta, erano mancanti
di specificità, così da impedire al ricorrente di fornire eventuali osservazioni a
discarico.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, la decisione del
Tribunale di Sorveglianza non si basa esclusivamente sulle informazioni delle
Forze dell’Ordine, ma anche sulla gravità dei reati commessi, sul mancato
risarcimento del danno pur in presenza di attività lavorativa e sull’atteggiamento
minimizzante assunto dal richiedente.

Del resto, il ricorso manca di autosufficienza nel sostenere che le informative
erano generiche: l’ordinanza richiama la data dei reati per i quali il soggetto era
stato deferito, così da permettere al condannato di controdedurre sulle stesse.

un giudizio prognostico favorevole, atteso che, come risultava dalle informazioni

In definitiva, il Tribunale ha adeguatamente motivato il giudizio prognostico
demandatogli dall’art. 47 ord. pen. con una valutazione del periodo precedente
alla presentazione della richiesta – pretesa dall’art. 47 comma 3 bis ord. pen. adeguata e niente affatto contrastata dal ricorrente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

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