Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOUJOU MOHAMMED N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 2262/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (9.5Covo,
che ha concluso per Alia~.<,9~.c….tz ra<AAAAQ., Auvuti\-4 ,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23.3.2010 il Tribunale di Firenze dichiarava Boujou
Mohammed colpevole del reato previsto dall’art.4 della legge n.110 del
1975, perché portava in luogo pubblico un coltello a serramanico della
lunghezza complessiva di cm 21, con lama lunga cm.8, fatto commesso il
12.2.2009; per l’effetto, lo condannava alla pena di mesi due di arresto
ed euro 100 di ammenda.

la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza di appello il difensore ricorre deducendo, quale
motivo unico, l’intervenuto prescrizione del reato alla data del 12.2.2014,
quindi prima della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza
di appello, avvenuta in data 22.2.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Questa Corte ha stabilito il principio che è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata
dopo la decisione impugnata e prima della presentazione del ricorso,
privo di qualsiasi doglianza relativa al provvedimento impugnato, in
quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art.581,
lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere
proposto ricorso a norma dell’art. 606 dello stesso codice. (Sez. U, n.
33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; conformi le successive
pronunce.).
La decisione citata dal ricorrente (Sez. 4, n. 6977 del 19/12/2012 dep. 12/02/2013, Ciccone, Rv. 254400) è espressamente motivata con
specifico riguardo all’ipotesi, insussistente nel caso in esame, della
proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza connotata dalla
inappellabilità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q. M .

Con sentenza del 10.1.2013 la Corte di appello di Firenze confermava

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.11.2014.

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