Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO LUCIA N. IL 11/09/1985
avverso l’ordinanza n. 340/2009 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
12/10/2009

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Date/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i dijensor Avv.;

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Data Udienza: 18/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Trovato Lucia ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Catania, in data 12-10-09 , che ha confermato il decreto di
sequestro preventivo di un immobile sito in Catania v. Toledo 21 ,emesso dal
Gip del Tribunale della stessa città, il 22-9-09„ ritenendo che il bene sia da
considerare profitto del traffico di stupefacenti gestito da Trovato Carmelo e

2. La ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione di legge poiché,
essendo il padre deceduto , non è più possibile un definitivo giudizio di
pericolosità . In ogni caso , l’immobile è stato comperato ad un prezzo
inferiore a 20.000 euro e il contratto preliminare risale al 2004 e quindi ad
epoca antecedente di anni ai presunti delitti commessi dal padre e nei
quali alla ricorrente non è stato mai contestato un concorso. D’altronde la
Trovato aveva documentato la possibilità del versamento rateale
finalizzato all’acquisto , in virtù di un assegno di mantenimento , ignorato
senza motivazione dal Tribunale . Andava comunque dimostrata la
connessione dell’acquisto con l’attività illecita del de cuius così come
l’innpossidenza della ricorrente , che invece aveva alcuni risparmi ,
impiegati per versare la caparra. Non è d’altronde emerso che la Trovato
abbia mai ricevuto somme di danaro dal padre né vi sono elementi da cui
inferire la fittizietà dell’intestazione in capo alla ricorrente.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
a valicare la soglia
3.11 ricorso non può essere considerato idoneo
dell’ammissibilità . Occorre infatti tener presente che il ricorso per cassazione
avverso una misura cautelare reale è ammesso dall’art 325 co 1 cpp
esclusivamente per violazione di legge .Costituisce, al riguardo, ius receptum
, nella giurisprudenza di questa Corte , che nella nozione di “violazione di
legge” rientrino la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una
motivazione meramente apparente , in quanto correlate all’inosservanza di
precise norme processuali , ma non l’illogicità manifesta , la quale può
denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e

che sia stato da quest’ultimo intestato fittiziamente alla figlia Lucia.

autonomo motivo di ricorso di cui alla lett e) dell’art 606 cpp ( Sez. Un. 28-12004 , Ferrazzi , Cass. pen. 2004, 1913).
3.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come i verbali di arresto in
flagranza, perquisizione e sequestro, nei confronti di Trovato Carmelo, per
i reati di spaccio di cocaina e detenzione di armi , nonché gli accertamenti
sulla situazione anagrafica e reddituale dell’indagato e dei suoi familiari
immobili , di cui il Trovato era in possesso e che erano assolutamente
sproporzionati rispetto alla capacità patrimoniale dell’indagato . Di qui la
conclusione del Tribunale , secondo cui i beni in questione sono da
considerare profitto del traffico di stupefacenti gestito dal Trovato e sono
stati da quest’ultimo intestati fittiziamente ai prossimi congiunti. Quanto
osservato- rileva il giudice a quo- vale certamente per i beni intestati a
Trovato Lucia , figlia di Trovato Carmelo, la quale , essendo intestataria di un
immobile, acquistato il 9-1-2008, per euro 24.790,00, ha sostenuto di aver
acquistato la casa versando un acconto di euro 10.000 e di aver pagato il resto
in 21 rate da euro 500 al mese, pur essendo priva di reddito.
Come si vede , non ci si trova di fronte a una motivazione meramente
apparente, trattandosi anzi di apparato giustificativo pienamente idoneo a
render conto dell’iter logico seguito dal giudicante e delle ragioni del
decisum.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3
cpp , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità,
in favore della Cassa delle ammende.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 500,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 18-9-13.

risultino univocamente rappresentativi dell’origine illecita dei beni , mobili e

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