Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15996 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15996 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ZOURI ALI nato il 16/05/1981 a 16/05/1981( MAROCCO)
ELSEHILI ELHABIB nato il 07/09/1964

avverso la sentenza del 06/06/2017 del GIP TRIBUNALE di AREZZO
*dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Arezzo, su richiesta
degli imputati concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Zouri Ali e
Elsehili Ethabib ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena quattro anni e sei
mesi di reclusione ed C 3.500,00 di multa ciascuno in ordine ai reati di cui agli
artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 496 cod. pen., contestato al solo
Elsehili.

imputati, deducendo difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena (Zouri) e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
congrua all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dello
accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U
del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del
25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento
ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 15 feb raio 2018

Contro la sentenza hanno proposto disgiuntamente ricorso per cassazione gli

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