Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15994 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15994 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROTOPAPA ALESSIO nato il 19/07/1968 a ALLISTE .
avverso la sentenza del 27/06/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecce, su richiesta
dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Protopapa
Alessio ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, nove mesi e
artt. 81, cpv., 99, 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
mancanza di motivazione anche in ordine al mancato riconoscimento del fatto di
lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. cit.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 febbr io 2018
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quindici giorni di reclusione ed € 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli