Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15993 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15993 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHEN YI nato il 01/12/1985
avverso la sentenza del 18/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Chen Yi
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni e quattro mesi di reclu-
80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata aggravante.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 febb do 2018
sione ed C 11.600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4 e