Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15992 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15992 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMETRANO FRANCESCO nato il 27/02/1980 a TORRE ANNUNZIATA
avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ametrano Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Salerno che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81
cpv. cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena
inflittagli in primo grado in misura di due anni di reclusione ed C 10.000,00 di
multa.
della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché
riguardo all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondata, attesa la
corretta qualificazione della condotta, correlata alla detenzione di gr. 400 di
marijuana e le congrue motivazioni a sostegno del mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, afferenti ai precedenti penali gravanti sull’imputato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 febbraio 2018
Il consigli re esnsore
Orl
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione