Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15991 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15991 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEMAJ JETMIR nato il 14/02/1990 a SHKODER( ALBANIA)

avverso la sentenza del 23/06/2017 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti dì Pemaj
Jetmir ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni e sei mesi di reclu-

d.P.R. n. 309 del 1990 nonché quella di due mesi e venti giorni di reclusione in
ordine al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. per applicazione del cumulo materiale delle
pene senza l’applicazione della disciplina del continuato.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione risulta inammissibile perché
fondata su motivo incompatibile con la scelta del rito negoziale e con l’accordo
espressamente convenuto di tenere distinte le pene per assenza del vincolo di
continuazione tra i reati in addebito.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

sidente
Di Stefano

sione ed € 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1

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