Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1599 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1599 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLNAR SERGIU VALENTIN N. IL 10/02/1986
avverso la sentenza n. 400/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G 17012/2013
FATTO E DIRITTO
1.-Molnar Sergiu Valentin ,tramite il difensore avv. Luigi Tartaglino, ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti che gli ha applicato la pena
concordata in ordine ai reati di furto pluriaggravato in concorso e ricettazione lamentando
il vizio di motivazione circa la corretta qualificazione giuridica del fatto e della
2.-
Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez.
2.1
2,
14 gennaio 2009, n. 5240).
Nella specie il Tribunale di Asti ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità degli stessi al Molnar, desumendolo dagli esiti
delle indagini della Questura di Asti.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto
del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
quantificazione della pena.
Così deciso in Ron
4,
cm
di consiglio dell’ 08 .10.2013
Ammende.