Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1599 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1599 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIN AUREL ROBERTINO N. IL 16/07/1974
avverso la sentenza n. 665/2015 TRIBUNALE di PISTOIA, del
24/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Marin Aurei Robertino, per diversi reati di furto
pluriaggravato la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge in
ordine al calcolo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la pena applicata
all’odierno ricorrente è identica a quella dallo stesso richiesta, come ricavabile
dall’esame del verbale dell’udienza 6 marzo 2015 avanti I Giudice dell’udienza
preliminare;
– che nessun errore di calcolo è stato commesso dal Giudicante, ma
piuttosto un lapsus calami, posto che l’aumento per la continuazione è stato di
anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, partendo dalla pena di anni due
di reclusione ed euro 900,00 di multa, con riduzione definitiva per il rito, ex
articolo 444 cod.proc.pen., alla chiesta pena di anni due e mesi sei di reclusione
ed euro 900,00 di multa;
– che, in ogni caso, la pena non è illegale, in quanto compresa nei limiti
edittali e di conseguenza non sindacabile avanti questa Corte di legittimità;
– che, in conclusione, dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ai
sensi dell’articolo 616 cod.proc.pen., in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

1

due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa;

Così deciso il 4 dicembre 2015.

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