Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15987 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15987 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udienza: 15/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REXHEPI DASHAMIR nato il 07/12/1966

avverso la sentenza del 04/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

I

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Brescia, su richiesta
dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Rexhepi Dashamir ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione ed

del 1990.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
mancanza di motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 f

C 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309

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