Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15986 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15986 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMDAOUI MONTASAR nato il 07/11/1993

avverso la sentenza del 10/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Brescia, su richiesta
dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Hamdaoui
Montasar ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione ed

comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta la continuazione con altri reati dello
stesso titolo oggetto di pregresse pronunce di condanna.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 f braio 2018

Il consi lie

ensore

€ 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73,

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