Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15984 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15984 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL MARBOUH IMAD nato il 27/12/1992

avverso la sentenza del 30/05/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di El Marbouh Imad ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della c sa d e ammende.

Roma, 15 f bbraio 2018

mesi di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen.

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